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Un concorso … vecchio e malato

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Cenerini e Drago illustrano e commentano il concorso per i docenti il cui decreto di indizione dovrebbe uscire il 24 settembre p.v. Un concorso che avrebbe dovuto svecchiare la classe docente italiana e che invece sbatte la porta in faccia ai giovani. I posti a concorso spalmati su tre anni azzerano anche l’ipotesi dell’indizione di un altro concorso in primavera. Tutte le info all’interno.

Cenerini discute con Drago del prossimo concorso docenti

[stextbox id=”grey” image=”null”]Un concorso…. vecchio e malato[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”Un concorso, nato per svecchiare la classe docente, che sbatte la porta in faccia ai giovani“]Alessandra CeneriniDopo il concorso dei dirigenti, ora quello dei docenti. Ma anche questo non pare nato sotto una buona stella. Tornato alla ribalta dopo 13 anni, invocato per “svecchiare” la classe docente, sbatte la porta in faccia ai giovani. Potranno parteciparvi da un lato, si dice, solo gli abilitati, ma dall’altro si fanno entrare anche i non abilitati purchè “vecchi”, così individuati: per la scuola dell’infanzia e primaria i diplomati di scuola o di istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001/02 (mai per la scuola dell’infanzia il diploma è stato abilitante), e per la scuola secondaria i laureati entro l’anno accademico 2001/02 (lauree quadriennali), 2002/03 (lauree quinquennali), 2003/04 (lauree sessennali). E si escludono tutti i giovani laureati degli ultimi 5 anni! Scelte inconcepibili esattamente come il TFA speciale. Delle due l’una: o il concorso è per i soli abilitati (e quindi senza eccezioni) o il concorso è abilitante, come è stato l’ultimo, e allora vi possono partecipare tutti, compreso i giovani. Cosa ne pensi?

Rosario DragoImmotivata – e vergognosa – l’operazione del recupero dei non abilitati entro il triennio 2001-2004, e delle diplomate maestre fino al 2001/02. Non si sa per quale merito abbiano ottenuto questa opportunità, mentre i più giovani sono costretti ad attender la prossima tornata dopo il tirocinio abilitante. Una vera ingiustizia. Nella proposta indecente del TFA speciale, con cui si recuperano coloro che hanno fallito in tutte le prove precedenti (concorso ordinario, concorsi riservati e concorsi per accesso alle SSIS), si è messa la foglia di fico dei tre anni di servizio nella scuola, qui invece possono entrare anche vecchi laureati o diplomati che non hanno mai messo piede in una classe e che adesso si riciclano nella scuola. Il sistema politico-sindacale-burocratico/ministeriale continua a fare danni incalcolabili. Nella scuola non si vede traccia di “Governo tecnico”.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”Graduatorie di merito 1999, graduatorie ad esaurimento, nuove graduatorie di merito: il gioco delle tre carte“]Alessandra CeneriniQuesto concorso suona un po’ come una “furbata”: assumere una manciata di precari per chiudere le vecchie graduatorie di merito del concorso del 1999 che, come noto, possono essere eliminate solo in presenza di un nuovo concorso.

Rosario DragoE’ il gioco delle tre carte. Quelli della graduatoria di merito sono da tempo transitati anche nella “graduatoria inesauribile”, come da tempo la definisco, e tutti potranno partecipare al “nuovo” concorso. Lo svantaggio per i precari storici inseriti in entrambe le graduatorie è che non avranno più a disposizione il 100% dei posti (50% alla graduatoria di merito del 1999 e 50% alla graduatoria ad esaurimento), ma solo il 50%, poiché l’altro 50% andrà al nuovo concorso, dove però chi partecipa sono sempre loro, pur con l’aggiunta di altri vecchi non abilitati. Chi continua a rimanere totalmente fuori da questo rimescolamento illusionistico sono sempre i giovani ! E questo avviene in un sistema scolastico dove il corpo docente è il più vecchio d’Europa, forse del mondo.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”E in campagna elettorale …“]Alessandra Cenerini

E se teniamo conto che questo concorso si svolgerà in piena campagna elettorale

Rosario Drago … fioccheranno promesse da ogni parte in lizza! E saranno mantenute. Così avverrà che la graduatoria di merito del nuovo concorso non servirà solo per i vincitori, 11.892 posti da spalmare su tre anni, perchè tutti gli idonei chiederanno ed otterranno di entrare nella graduatoria inesauribile. Il perverso meccanismo italiano di reclutamento ha da almeno trent’anni instillato in tutti il convincimento (et pour cause) che per entrare in ruolo basta avere molta pazienza: un’abilitazione (non sempre) e aspettare, aspettare, perché prima o poi “toccherà anche a me”.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”La nuova graduatoria di merito spalmata su tre anni azzera l’ipotesi di nuovo concorso da bandire in primavera“]Alessandra Cenerini

E’ evidente che in queste condizioni, con un concorso che spalma l’assegnazione dei posti su tre anni, viene azzerata l’ipotesi di nuovo concorso da bandire in primavera a ricomprendere chi uscirà dal TFA.

Rosario DragoE chi ci ha mai creduto a quel secondo concorso, quando ancora devono indire il primo e quando l’ultima graduatoria di merito è in vigore da 13 anni?

Per tutto questo è ancora più grave avere escluso i giovani.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”La preselezione: necessaria e indispensabile, ma va indicata la percentuale massima di aspiranti ammessi al concorso rispetto ai posti“]Alessandra Cenerini

Vediamo ora di esaminare la costruzione tecnica di questo concorso a partire dalle prove.
Cominciamo dalla preselezione.

Rosario DragoLa preselezione è una procedura necessaria e indispensabile, prevista dalle norme generali per i concorsi pubblici, quindi è giusto ed importante che ci sia. Ma occorre sempre precisare, cosa che finora non risulta, quale sia la percentuale di aspiranti ammessi al concorso rispetto ai posti. Per fare un esempio, se, per pura ipotesi, tutti o anche solo la metà dei previsti 160.000 aspiranti (per 11.891 posti) passassero la preselezione, questa sarebbe inefficace e il concorso supererebbe ampiamente i tempi previsti. Inoltre diventerebbe impossibile – sul piano politico e quindi amministrativo – negare agli idonei in esubero rispetto ai posti da assegnare – il diritto a inserirsi in una graduatoria comunque denominata (“con riserva”, “in terza fascia”, ecc.). E la storia ricomincerebbe sempre uguale …[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”I programmi della prova preselettiva devono essere puntualmente specificati“]Alessandra Cenerini

Che cosa pensi del programma della prova preselettiva che, per quanto troppo vago, supera l’enciclopedismo della preselezione dei dirigenti e la specificità disciplinare?

Rosario DragoAnche se la scelta è stata sicuramente dettata da esigenze di tempo e non di razionalità (quando mai?), appare assolutamente accettabile. E’ evidente però che il programma deve essere ben precisato, come capita in tutti i Paesi civili. Se è abbastanza chiaro cosa si intenda per capacità di comprensione del testo (per la verità è scritto capacità verbale di comprensione del testo, si voleva forse dire lessicale?), lo è molto meno per capacità logiche, visto soprattutto da chi sono di norma confezionati i test… E non dico altro.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”La prova scritta semistrutturata: un’impostazione a lungo caldeggiata dall’ADi, ma manca il quadro di riferimento dato dagli standard professionali“]Alessandra CeneriniPassiamo ora alla prova scritta. Lì almeno ci sono alcune novità positive, da noi lungamente caldeggiate: 1) si tratta di una prova semistrutturata a risposte aperte, 2) è unica sul territorio nazionale,era infatti assurdo che un concorso nazionale (e non decentralizzato come sarebbe auspicabile) avesse la prova preselettiva unica e prove scritte differenziate a livello regionale con gravissimi squilibri, come si è verificato nel concorso dirigenti, 3) è accompagnata dalla griglia di valutazione.

Rosario DragoNon vi è dubbio che sia un passo avanti, ma manca ancora una cosa fondamentale su cui l’ADi si batte fin dalla sua costituzione: gli standard professionali, ossia “cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti”, sia in termini generali, sia in termini disciplinari specifici. Solo con questo quadro di riferimento si possono costruire prove attendibili.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”La prova orale concepita come lezione simulata: un’impostazione vecchia e irrazionale. Dopo lo scritto serviva la discussione del Portfolio professionale“]Alessandra CeneriniE veniamo alla prova orale. Dovrebbe consistere: 1) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione della sua prova orale; 2) in un colloquio della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione svolta. Sa di vecchio e stantio non ti pare?

Rosario DragoPuoi tranquillamente dire decrepita! E’ una prova irrazionale e stupida. Che cosa sono stati abilitati a fare? La lezione ha senso a conclusione del Tirocinio, fatta in una scuola reale, con tutta la strumentazione necessaria e alunni in carne ed ossa che reagiscono. Ma qui diventa una stantia lezione ex cathedra, quella che combattiamo a spada tratta. Un non senso. Le prove concorsuali dovevano essere due: 1) la prova scritta semistrutturata, impostata in modo da verificare rigorosamente le conoscenze e competenze professionali generali e specifiche, 2) la presentazione e discussione del Portfolio professionale. Anche su quest’ultimo punto come ADi abbiamo svolto importanti e approfonditi studi. Non dimentichiamo che i concorrenti sono tutte persone che hanno già insegnato, occorre pertanto utilizzare uno strumento che testimoni e faccia capire quale è stata la loro attività e come l’hanno svolta, quali sono i loro comportamenti professionali. Il Portfolio potrebbe anche essere utilizzato come strumento per rilevare le attitudini all’insegnamento, cosa colpevolmente trascurata in Italia. Il portfolio, come tu ben sai, è in uso in moltissimi Paesi.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”Prevedibile una nuova girandola di ricorsi“]Alessandra Cenerini

Già, il portfolio professionale… quanto ci abbiamo lavorato! Invano…
E per concludere non possiamo tacere sulla girandola di ricorsi che sicuramente si scateneranno…

Rosario Drago
Sarà inevitabile, ma ricordati che chi li sollecita e li pastura è sempre l’Amministrazione.[/stextbox]

[stextbox id=”esclamativo” caption=”Infine il Ministro, che esordì dicendo che avrebbe sempre chiesto pareri e contributi alle Associazioni professionali, continua a consultare sempre e solo i Sindacati anche in materie che loro non competono“]Alessandra CeneriniNon possiamo terminare questo scambio di idee senza rilevare che quel Ministro che all’atto del suo insediamento affermò solennemente che avrebbe sempre chiesto pareri e contribuiti alle Associazioni professionali continua a gestire tutte le partite solo con i Sindacati, anche quando si tratta di materie che loro non competono.
E’ abbastanza triste.

Rosario DragoDi cosa ti stupisci?
Non dimenticare mai che la burocrazia ministeriale e la burocrazia sindacale sono perfettamente integrate.[/stextbox]


PARTI DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI CONCORSI
RESE NOTE DAI SINDACATI

[stextbox id=”grey” image=”null”]Parti del decreto di indizione dei concorsi[/stextbox]

Estratto del decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione

Art. 5 Prova di preselezione

1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione unica per tutte i posti le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione verbale del testo, delle competenze informatiche e linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

2. La prova consta di 50 quesiti a risposta multipla così ripartiti:

  • capacità logiche 15 domande;
  • capacità di comprensione verbale del testo 15 domande;
  • competenze informatiche 10 domande;
  • conoscenza della lingua straniera 10 domande.

3. Il candidato deve rispondere entro il tempo massimo di 50 minuti La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,5 punti.

4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova di preselezione comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. L’esito della prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

3. Il diario della prova è reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite pubblicazione del relativo avviso:

  • sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami;
  • sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Ministero;
  • sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale.

4. Le sedi di svolgimento della prova in ogni regione e la ripartizione dei candidati presso ciascuna sede sono pubblicate sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali.

5. Le pubblicazioni di cui ai commi 3 e 4 hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

6. I candidati che non ricevono dall’Ufficio Scolastico Regionale comunicazione di-esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

7. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

8. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.

Articolo 6  Prove scritte

1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 7 sono ammessi a sostenere la prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale e relativa alle discipline oggetto di insegnamento nelle cattedre e posti per cui è indetta la procedura concorsuale.

2. La prova scritta consiste in una prova semi strutturata con griglia nazionale di valutazione composta da una serie di quesiti a risposta aperta e finalizzata a valutare la padronanza delle discipline, anche attraverso gli opportuni riferimenti interdisciplinari.

3. La prova scritta dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria è costituita anche da una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

4. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.

5. Ai candidati di cui all’articolo 10 la commissione assegna, per la prova scritta, un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 10. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi.

5. Il punteggio ottenuto nella prova di cui al presente comma costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 12.

Articolo 7  Prova orale

1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova di cui all’articolo 8.

2. La prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la padronanza delle medesime da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli studenti con bisogni speciali.

3. La prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione della sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).

4. La prova orale accerta le competenze di trasmissione delle discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso per cui si concorre, nonché le competenze informatiche e di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.

5. La prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

6. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.

7. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.

8. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo del concorso.

Tipologia dei titoli

Punteggio

A.1

Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l’ accesso al concorso.
(Massimo punti 6)

 

A.1.1

Abilitazione specifica conseguita attraverso: la laurea in Scienze della Formazione primaria, la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, i corsi accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle istituzioni dell’AFAM ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82,i corsi accademici di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 508/1999 e successive modificazioni, ovvero abilitazione specifica conseguita, ivi compresi i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. (nota 1), Inclusione in graduatoria specifica di merito di precedenti concorsi per titoli ed esami.Alle abilitazioni conseguite presso le SISS, al punteggio spettante si aggiunge 1 punto Punti1.25
da 60 a 70
2.50
da 71 a 80
3.75
da 81 a 90
5.00
da 91 a 100

A.2

Ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali.

(Massimo punti 6) (nota 4)

 

A.2.1

Abilitazione in altra classe di concorso o laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria, o abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia. Inserimento nella graduatoria di merito concorsuale di altro concorso. Punti 2

A.2.2

Abilitazione altrimenti conseguita in altra classe di concorso prevista dal DM 39/1998. (nota 5) (nota 6) Punti 1

A.2.3

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale. (nota 5) Punti 2

A.2.4

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso. (nota 5) (nota 7) Punti 1.50

A.2.5

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale. (nota 5) (nota 7) Punti 0.50

A.2.6

Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico di II livello, ulteriore rispetto al titolo specifico di insegnamento. (nota 5) Punti 3

A.2.7

Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso 345/ A e 346/A, per i concorsi relativi alla scuola primaria. (nota 5) Punti 3

A.2.8

Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12 per i concorsi relativi alla scuola primaria. (nota 5) Punti 2

A.2.9

Laurea triennale. (nota 5) Punti 2

A.2.10

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito delle TIC. (nota 5) Punti 1

A.2.11

Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità Punti 1

A.2.12

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, sui disturbi specifici di apprendimento Punti 0.25

A.2.13

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali. Punti 0.25

A.2.14

Certificazione CeClil o titolo conseguito all’estero, abilitante all’insegnamento Clil nel paese in cui è stato conseguito.  Punti 1

A.2.15

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, negli ambiti dell’internazionalizzazione e della interculturalità. Punti 0.25

A.2.16

Certificazione DITALS (livello DITALS II) Punti 0.25

B.1

Area delle alte professionalità

(Massimo punti 5)

 

B.1.1

Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Punti 4

B.1.2

Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero attività di insegnamento, svolta per almeno due anni accademici, anche non consecutivi,con contratto di diritto privato in corsi ufficiali di insegnamento, in ambito inerente gli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione, negli atenei o nelle istituzioni AFAM. Punti 3

B.1.3

Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso. Punti 1

B.1.4

Pubblicazioni

Massimo p.3

B.1.5

Pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di concorso. (nota 8) Punti 0,20
per ogni articolo.
Punti 1
per ogni pubblicazione.

nota 2:    I punteggi dei titoli diversamente classificati devono essere riportati su base centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

nota 3:    I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

nota 4:    Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

nota 5:    Tutti i titoli dal punto A. 2.2 al punto A.2.10 compresi, per essere valutati ai sensi della presente tabella, devono essere conseguiti successivamente al titolo di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

nota 6:    Il candidato, che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta.

nota 7:    I diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, i master universitari di I o II livello di durata annuale sono valutati una sola volta e purché non ricompresi in altre tipologie di titoli.

nota 8:    Il punteggio di 0.20 attribuito ad ogni articolo, ed un punto attribuito a ciascuna pubblicazione, sommati devono essere complessivamente massimo di 3 punti.

ALTRE INFORMAZIONI

[stextbox id=”grey” image=”null”]Ulteriori Informazioni[/stextbox]

1)     Validità: Il concorso sarà indetto sulla base delle vecchie norme e avrà validità per tre anni

2)     N. posti a concorso: i posti messi a concorso sono fissati in 11.891 per il triennio di riferimento ;

3)     2 DM al CNPI :al bando saranno allegati due D.M.: uno sulla valutazione dei titoli (max 20 punti), e un altro sulle prove e sui programmi. Questi due decreti ministeriali devono passare al vaglio del CNPI;

4)     Classi di concorso a bando: il concorso sarà bandito per la scuola dell’infanzia e primaria, ma non per tutte le classi di concorso della scuola secondaria, che dovrebbero essere limitate alle seguenti: per l’ambito artistico (classi A025 – A028), per l’educazione fisica (classi A029 – A030), per l’area tecnologica (classe A033), per le materie letterarie (classi A043 – A050 – A051 A052 ambiti disciplinari 4 e 9), per matematica e scienze alle medie (classe A059), per inglese e francese (classi A245 – A246 – A345), per le discipline economico aziendali (classe A017), per le discipline giuridiche ed economiche (A019), per meccanica (A020), per  elettronica (A034), per filosofia e pedagogia (A036), per filosofia e storia (A037), per matematica-fisica (A038 – A047 – A049), per scienze naturali (A060), per laboratorio di edilizia e topografia (C430).

5)     Sedi di concorsole sedi di concorso saranno regionali, ma per le classi di concorso con pochi posti saranno interregionali.

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