ADI Statuto

approvato il 26 febbraio 2023

TITOLO I – Costituzione e finalità

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita, l’ Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani sinteticamente denominata ADI.

2. L’ADI è autonoma e indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, movimenti, associazioni, enti pubblici e privati di qualsiasi natura; non persegue fini di lucro. I propri associati hanno pari diritti e doveri.

3. All’ADI possono aderire:

a) docenti in formazione

b) docenti a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali, provinciali e paritarie) di ogni ordine e grado, della istruzione e formazione professionale, dell’istruzione terziaria non accademica, in servizio attivo e non;

c) docenti che occupano vari livelli di leadership professionale in ambito pedagogico-didattico e organizzativo-gestionale;

d) dirigenti scolastici in servizio attivo e non;

e) dirigenti tecnici in servizio attivo e non;

f) docenti universitari in servizio attivo e non;g)ricercatori universitari in servizio attivo e non;

h) quanti svolgono attività di formazione e ricerca nel campo dell’istruzione e della formazione.

i) istituzioni scolastiche e formative

j) I soggetti riportati al precedente comma 3 sono intesi di nazionalità sia italiana che straniera

Art. 2 Finalità

1. Sono finalità dell’ADI:

a) Il perseguimento dell’equità e qualità dell’istruzione e formazione di tutti nel rispetto dei diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia;

b) la valorizzazione del capitale professionale, inteso come insieme di capitale umano, sociale e decisionale della docenza;

c) lo sviluppo e la progressione della carriera docente in percorsi professionali differenziati a sostegno di un’organizzazione dell’istruzione efficace ed efficiente e della valorizzazione della professione;

d) la promozione e il potenziamento della dirigenza scolastica come leadership di sistema per l’innovazione sostenibile;

e) il perseguimento della decentralizzazione come modalità di gestione che libera l’istruzione dal burocratismo statale ed esalta l’autonomia delle scuole, intesa come autonomia connessa, costituita cioè da istituti scolastici autonomi ma in relazione tra loro e collaborativi, che condividono la responsabilità educativa di un territorio.

Art. 3 Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art.2, l’ADI svolge le seguenti funzioni:

a) salvaguarda il prestigio sociale e l’autonomia professionale delle categorie di cui all’art.1 comma 3, ne valorizza il merito, promuove e sostiene il lavoro di squadra, tutela condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti, sostenibili e rispettose dei diritti sanciti dalla normativa europea anche in riferimento al lavoro a tempo determinato;
b) sollecita la rielaborazione legislativa dello stato giuridico della docenza e della dirigenza scolastica
c) promuove e sostiene lo sviluppo dell’etica professionale anche mediante la formulazione e l’adesione a codici deontologici della docenza e della dirigenza scolastica;
d) promuove l’elaborazione e la diffusione di standard professionali che definiscano la missione, la visione e i saperi professionali della docenza- in tutte le sue fasi- e della dirigenza scolastica;

e) sostiene una qualificata formazione iniziale dei docenti con specifica laurea magistrale abilitante inclusiva del tirocinio, nonché un rigoroso reclutamento svolto direttamente dagli istituti scolastici autonomi o da reti di scuole;

f) sollecita la creazione di percorsi professionali differenziati della docenza relativi sia all’ambito pedagogico didattico e della ricerca sia all’ambito gestionale;

g) favorisce la corresponsabilità educativa delle scuole di un territorio anche attraverso la creazione di forme di “sovrintendenza” di ambito all’interno dei dirigenti scolastici e di figure di leadership fra i docenti;

h) stimola la collaborazione ecosistemica anche online dei docenti e degli studenti nella consapevolezza del potere e della grande capacità di risolvere i problemi che si sprigiona quando ci si connette e ci si mette assieme;

i) progetta e organizza la formazione professionale e culturale di tutto il personale scolastico, dai docenti ai dirigenti scolastici;

j) fa ricerca e produce elaborazioni sulle condizioni professionali e sulle tematiche di innovazione e riforma dell’istruzione e della formazione;

k) è portavoce della docenza e della dirigenza scolastica nei confronti dei decisori politici;

l) attraverso le proprie articolazioni decentralizzate è punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l’amministrazione scolastica;

m) promuove le relazioni e il confronto con l’associazionismo culturale e professionale dei docenti e dirigenti scolastici del nostro e di altri Paesi; partecipa e/o aderisce ad analoghe realtà associative internazionali;

n) garantisce la diffusione, principalmente attraverso la digitalizzazione, del sapere professionale, della cultura valutativa e delle proprie iniziative, anche con la costituzione di specifici network;

o) collabora con istituzioni di ricerca italiane e straniere nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione;

p) elabora proposte contrattuali che rappresentino e sostengano la valorizzazione della docenza e della dirigenza scolastica coerenti con le finalità indicate all’art. 2.

Art. 4- Convenzioni

  1. L’ADI può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa e legale.

Art. 5- Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’ADI è costituito dalle quote associative degli aderenti all’associazione di cuiall’art.1.3, dai beni immobili di proprietà dell’associazione, da eventuali legati e donazioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II – Dei soci

Art. 6- Iscrizione all’ADI

1. L’iscrizione all’ADI si attiva all’atto della sottoscrizione della delega del nuovo socio in cui dichiara la volontà di adesione all’Associazione.
2. L’iscrizione all’ADI comporta l’accettazione delle regole contenute nel presente Statuto e nel Regolamento/i associativo/i.
3. Il socio fa parte della struttura regionale nel cui ambito è collocata la sede di effettivo servizio oppure, nel caso di socio pensionato, la residenza anagrafica.
4. L’ADI si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato.
5. La decisione di cui al comma precedente è assunta dal Collegio dei Probiviri, a seguito di richiesta del Presidente nazionale.
6. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 7- Diritti e doveri dei soci

1.Il socio è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa secondo l’entità e lemodalità stabilite dal Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.
2.I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo epassivo nella struttura regionale di appartenenza, nonchè nel Congresso nazionalesecondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3.I soci hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
4.Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle linee politiche, degli orientamenti e del codice deontologico deliberati dagli organi statutari dell’ADI, con l’impegno a sostenerli e diffonderli.

Art. 8- Soci onorari

  1. Il titolo di socio onorario è attribuito a personalità del mondo della cultura e della ricerca educativa che collaborano con l’associazione, arricchendone i contenuti e valorizzandone l’immagine. Tale attribuzione è di competenza del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo.
  2. Il socio onorario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e del Congresso nazionale senza diritto di voto.

Art. 9- Presidente onorario

  1. Al Presidente nazionale che cessa dal mandato può essere attribuito il titolo di Presidente onorario. Tale attribuzione è di competenza del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Consiglio direttivo e al Congresso nazionale senza diritto di voto.

Art. 10- Consulenti scientifici

  1. I Consulenti scientifici sono nominati anche fra soggetti non iscritti all’ADI, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale o di altri membri del Consiglio. A loro è richiesto di dare approfondimenti, suggerimenti e valutazioni in merito alle elaborazioni, ai progetti e alle iniziative dell’ADI. Possono essere invitati al Consiglio direttivo.

Art. 11- Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per:
    a) dimissioni;
    b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
    c) espulsione.
  2. L’espulsione è deliberata dal Collegio dei probiviri per infrazione dello Statuto, per attività contrarie alle finalità dell’ADI o che ne ledano l’immagine e il prestigio. Tali violazioni devono essere oggetto di segnalazione e documentazione al Presidente nazionale dell’ADI che le trasmette al Collegio dei probiviri, il quale adotta l’eventuale provvedimento nel rispetto delle garanzie a difesa, e delle norme assunte con proprio Regolamento.

TITOLO III- Organizzazione dell’Associazione

Art. 12- Gli organi nazionali

  1. Sono organi nazionali dell’Associazione:
    a) il Congresso nazionale;
    b) il Presidente nazionale;
    c) il Consiglio direttivo;
    d) il Collegio dei Probiviri;
    e) il Collegio dei Revisori dei conti;
    f) il Tesoriere nazionale

Art. 13- Il Congresso nazionale

  1. Il Congresso nazionale è l’organo che delibera a maggioranza assoluta le linee politiche, culturali e professionali dell’ADI. Formula ed approva con la maggioranza assoluta lo Statuto dell’Associazione e le eventuali integrazioni e modificazioni. Elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente nazionale, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti.
  2. Il Congresso è convocato dal Presidente nazionale, di norma ogni tre anni con le modalità fissate nel Regolamento Congressuale.

Art. 14- Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:
a) ha la legale rappresentanza dell’ADI e la firma sociale;
b) convoca il Congresso nazionale;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio direttivo, epiù in generale del buon funzionamento, dell’immagine esterna e del prestigiodell’Associazione;
e) nomina e revoca i componenti del suo staff.
f) nomina il vicepresidente nazionale vicario a cui delega, in caso di necessità, le propriefunzioni.
2. Il Congresso, convocato in seduta straordinaria dai 2/3 del Consiglio direttivo, può rimuovere,con deliberazione a maggioranza dei 2/3, il Presidente nazionale in qualsiasi momento primadella scadenza del suo mandato.

Art. 15- Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da:

a) Presidente nazionale, sostituito in caso di impedimento dal Vicepresidente nazionale vicario;

b) Presidenti regionali, sostituiti in caso di impedimento da un socio regionale all’uopo delegato;

c) Tesoriere;

d) Partecipano ai lavori del Consiglio direttivo con diritto di parola ma non di voto i responsabili di dipartimento deliberati dal Consiglio direttivo, il Vicepresidente vicario(quando non esercita la delega), i componenti dello staff del Presidente nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti, i Soci onorari e il Presidente onorario.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria, di norma online, almeno cinque volte all’anno, su convocazione del Presidente nazionale.

3. L’ordine del giorno è definito dal Presidente nazionale e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dai Presidenti regionali e dai responsabili dei dipartimenti

4. Il Consiglio direttivo può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio direttivo è considerato valido se partecipa almeno il 50%+1 dei componenti aventi diritto di voto.

6. Il Consiglio direttivo ha funzioni esecutive di promozione e di controllo della politica associativa stabilita dal Congresso; in particolare: a) determina le modalità, gli strumenti e i tempi per attuare le linee programmatiche approvate dal Congresso; b) approva eventuali intese con altri organismi associativi; c) determina l’ammontare della quota associativa; d) delibera numero e contenuto dei Dipartimenti e relativi responsabili

7. Il Consiglio direttivo, una volta all’anno, si riunisce per approvare il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo, corredati dalla relazione tecnica, predisposti dal Tesoriere, sentito il Presidente nazionale.

8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo e i bilanci sono resi pubblici per tutti i soci.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dal Congresso nazionale.
  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletti dal Congresso nazionale.
  3. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti eleggono al proprio interno un proprio Presidente.

Art. 17 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere è eletto dal Congresso nazionale ed è membro di diritto del Consiglio direttivo
  2. ll Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’ADI, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale nonché il bilancio di previsione da presentare al Consiglio direttivo per la loro deliberazione.

Art. 18 – Rimborso spese

  1. Il Presidente nazionale, il Vicepresidente nazionale vicario, il Tesoriere, i Presidenti regionali, i Responsabili di dipartimento hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del loro mandato.

Art. 19 – Organi periferici

  1. Sono Organi Periferici dell’Associazione:
    a) L’Assemblea regionale
    b) Il Presidente regionale

Art. 20 – Assemblea regionale

  1. E’ costituita dai soci della Regione.
  2. Elegge il Presidente Regionale.
  3. Delibera le linee di sviluppo dell’ADi a livello regionale in coerenza con le indicazioni politiche, culturali e professionali assunte dall’Associazione a livello nazionale.
  4. Elegge i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale

Art. 21 – Presidente regionale

1. Il Presidente regionale, il cui mandato ha durata corrispondente a quella del Presidente Nazionale,:
a) convoca e presiede l’assemblea degli iscritti della regione;
b) promuove a livello locale la politica culturale e professionale dell’Associazione definita a livello nazionale e a tal fine promuove le assemblee degli iscritti;
c) rappresenta l’Associazione in tutte le sedi della Regione e ne è il legale rappresentante;
d) sviluppa le adesioni di nuovi soci all’ADI e la partecipazione ai seminari nazionali e internazionali;
e) favorisce presso le scuole la formazione impostata e promossa da ADI;
f) tiene i contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale con la finalità di promuovere la formazione e partecipare a progetti regionali anche finanziati dall’UE;
g) tiene contatti con l’Assessorato regionale alla scuola e formazione in relazione all’Istruzione e formazione professionale e più in generale alle politiche rivolte alla formazione e alla scuola, compreso il settore 0-6;
h) ricerca contatti con le altre associazioni professionali e disciplinari regionali al fine di concordare eventuali progetti comuni a livello locale, nel rispetto della linea politico-culturale dell’ADI;
i) tiene i contatti con la struttura nazionale e rende periodicamente conto delle attività svolte al Coordinatore delle sezioni regionali di cui al Regolamento.
2. La convocazione dell’Assemblea regionale può essere richiesta anche da 1/3 dei soci della Regione stessa
3. L’Assemblea regionale, convocata in seduta straordinaria su richiesta dei 2/3 dei soci può rimuovere, con deliberazione a maggioranza dei 2/3 , il Presidente regionale in qualsiasi momento prima della scadenza del suo mandato

Art. 22 – Eleggibilità

  1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

TITOLO IV- Modifiche statutarie e scioglimento dell’associazione

Art. 23 – Modifiche statutarie

  1. Ogni modifica al presente Statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede diCongresso Nazionale.

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione

  1. L’eventuale scioglimento dell’ADi potrà essere deliberato soltanto con risoluzione votata dalla maggioranza dei due terzi del Congresso nazionale convocato in seduta straordinaria, il quale provvederà alla destinazione di eventuali beni ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V- Rinvio

Art.25 – Rinvio a norme di legge

  1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

You cannot copy content of this page