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Regolamento scuola dell’infanzia e 1° ciclo, attuativo dal 16-07-09

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Regolamento scuola infanzia e 1° ciclo attuativo dal 16-07-09
Con grande ritardo e dopo un sofferto lasciapassare della Corte dei Conti, il 15-07-09 è stato pubblicato in G.U. il Regolamento relativo alla Scuola dell’Infanzia e al 1° ciclo. Pendono ancora ricorsi al TAR

br9_infanziaCon grande ritardo e dopo un sofferto lasciapassare della Corte dei Conti, il 15-07-09 è stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  il DPR n. 89 del 20.03.2009  relativo alla “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

L’entrata in vigore è dal giorno successivo alla pubblicazione, ossia dal 16-07-09. La  Corte dei Conti ha registrato il Regolamento il 25 giugno 2009, ben 3 mesi dopo la firma del DPR da parte del Capo dello Stato avvenuta il 20-03-09, e solo a seguito di molte precisazioni da parte del Miur.

 [stextbox id=”grey”]I rilievi della Corte dei Conti[/stextbox]

br9_infanzia_aNella Deliberazione di Registrazione della Corte dei Conti dell’11 giugno 2009  (depositata il 2 luglio 2009), si legge che con rilievo istruttorio n. 146 in data 29 aprile 2009, l’Ufficio di controllo aveva rilevato che:

  1. Il Regolamento – ponendosi come provvedimento di attuazione del Piano Programmatico previsto dal comma 3 dell’ art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  – presuppone, come antecedente giuridico formale ma necessario, l’adozione del predetto Piano con sottoposizione a controllo preventivo, mentre risulta allegato solo uno schema del Piano;
  2. Non emergono dal provvedimento le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a non tenere conto dei pareri obbligatori del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata delle Regioni.
  3. L’art. 2 detta disposizioni in merito alla scuola dell’infanzia, mentre il criterio direttivo di cui all’art. 64 – c. 4, lett. d) – riguarda esclusivamente la rimodulazione dell’organizzazione didattica della scuola primaria;
  4. Con l’art. 4 il Ministero non si limita ad assegnare alle scuole un organico di docenti sulla base del tempo scuola che si intende effettuare, ma indica anche il modello didattico organizzativo da adottare (il maestro unico), che invece è competenza esclusiva delle scuole secondo  il Regolamento sull’autonomia scolastica DPR 275/1999.
  5. L’ art. 4, comma 3 dispone che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore settimanali, ma non provvede alla copertura delle maggiori spese necessarie a retribuire le ore aggiuntive rispetto all’orario di 24 ore necessarie per dare corso agli altri orari previsti.

Il MIUR ha fornito una serie di precisazioni (riportate nella citata Deliberazione dell’11 giugno 2009) che, per quanto in modo contraddittorio, sono state accolte dalla Corte.

  1. Sul punto 1 relativo al Piano programmatico il Ministero ha chiesto alla Corte di esaminarlo insieme al Regolamento stesso e la Corte ha deciso di procedere alla “sanatoria del provvedimento invalido attraverso il riconoscimento, in via di convalida, della sua legittimità”.
  2. Sul punto 2 il MIUR ha richiamato le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1.1.26/10888/9.92 in data 20.4.2001 e n. 1, in data 2.5.2001, in base alle quali non sarebbero previsti specifici obblighi di motivazione “per il parere della Conferenza Unificata o, ancora di più, per organi consultivi specifici”. 
  3. Sul punto 3 il MIUR sostiene che l’inserimento della scuola dell’infanzia risponde ad una precisa istanza di ordinamento, dal momento che il più volte citato art. 64 prefigura il riordino di tutto il sistema scolastico di cui la Scuola dell’Infanzia è parte integrante, ponendosi peraltro in stretta interazione con l’istituto degli anticipi della Scuola Primaria.
  4. Sul punto 4 l’Amministrazione sottolinea che il modello del docente unico – di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 – viene sì indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre “tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell’autonomia scolastica”.
  5. Sul punto 5 che concerne la mancata copertura della spesa per le ore aggiuntive rispetto alle 24 settimanali, l’Amministrazione chiarisce che la retribuzione di tali ore aggiuntive dovrà essere definita con apposita sequenza contrattuale, tenendo anche conto delle economie che si determineranno automaticamente in ciascuna classe che attua il “maestro unico”.

Accolti i chiarimenti e registrato il Regolamento da parte della corte dei Conti, la questione non è ancora definitivamente conclusa in quanto si attendono ora le pronunce del TAR rispetto a ricorsi intrapresi sul Regolamento in questione.

[stextbox id=”grey”]Cosa cambia nella scuola dell’infanzia[/stextbox]

br9_infanzia_bNella scuola dell’infanzia sono reintegrati gli anticipi, che erano stati abrogati sotto il ministero Fioroni (legge finanziaria 2007). L’articolo 2 prevede infatti che possano iscriversi anche i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. Viene demandata al collegio dei docenti la responsabilità di definire le modalità di inserimento.

Con la riproposizione degli anticipi (peraltro già disposti dalla CM n.4 del gennaio 2009 sulle iscrizioni) la scuola dell’infanzia statale potrebbe raggiungere a settembre il record di un milione di iscritti, mai superato negli ultimi anni, con un aumento oscillabile fra i 20.000 e i 30.000 iscritti.

[stextbox id=”grey”]Cosa cambia nella scuola primaria[/stextbox]br9_infanzia_c

Per la scuola primaria il Regolamento ribadisce che il modello organizzativo di riferimento è quello del’insegnante unico, ma rimangono confermati, nei limiti delle risorse a disposizione, anche gli altri modelli di orario a 27, a 30 o a 40 ore (art.4 “Il tempo scuola della primaria è svolto (…..), secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno).

Per l’anno scolastico 2009-2010, sono interessate al cambiamento solo le classi prime, che sono circa 20.000, con un numero complessivo di allievi di circa 380.000.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del nuovo modello, secondo i modelli orario in atto.

Alla luce della deliberazione della Corte dei Conti la questione del docente unico si attenua, in quanto il testo della Corte specifica che secondo la stessa Amministrazione i criteri indicati dal comma 4 dell’art. 64 non avrebbero carattere prescrittivo e tassativo. Detti criteri, per la loro valenza generale, hanno invece ambiti di applicazione estesi e flessibili”. E’ chiaro in ogni caso che scomparirà il modulo costituito da tre docenti ogni due classi, e si avrà un insegnante  prevalente con l’assegnazione di alcuni insegnamenti ad altri docenti.
Tutto questo nell’ambito delle risorse assegnate e in ogni caso senza compresenze, nemmeno nel Tempo Pieno rispetto al quale il Regolamento chiarisce che “le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto”.

Per quanto concerne le iscrizioni si confermano gli anticipi (“Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento”).

[stextbox id=”grey”]Cosa cambia nella scuola secondaria di 1° grado[/stextbox]

br9_infanzia_dL’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, che diventano 30 con le 33 ore annuali (1 ora alla settimana) da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. 

Le classi a “tempo prolungato” sono autorizzate nei limiti della dotazione organica  assegnata a ciascuna provincia per un orario settimanale di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. Le classi funzionanti a “tempo prolungato” sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane  (va ricordato che questa norma ha preso spunto dalle denunce degli abusi avvenuti in  tante scuole del Sud d’Italia) e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

[stextbox id=”grey”]Revisione delle Indicazioni[/stextbox]br9_infanzia_e

In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le Indicazioni Nazionali varate dal ministero Moratti così come aggiornate  dalle Indicazioni emanate dal ministero Fioroni.

Nel corso del triennio scolastico 2009/2010–2011/2012, l’eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, da adottarsi mediante regolamento, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio affidato all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).

Download

  1. ADi: note sul Regolamento della scuola dell’ infanzia e del 1° ciclo attuativo dal  16-07-09 (questo documento)
  2. Decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 2009  n. 89 (in G.U 15-07-09) sul Regolamento della scuola dell’infanzia e del 1°  ciclo
  3. Deliberazione della Corte dei Conti del 25 Giugno 2009 relativa alla registrazione del Regolamento della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo

LINK

  1. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione del decreto 137/08 contenente varie norme tra cui il “maestro unico”
  2. Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto 112/08 su provvedimenti economici. La scuola è trattata all’art. 64, su cui è stato impostato il Piano Programmatico
  3. ADi: Sintesi e commento del piano programmatico Gelmini-Tremonti. (Ottobre 2008)
  4. ADi: Indicazioni per il curricolo per scuola dell’infanzia e 1° ciclo del ministero Fioroni

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