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Problema: calcolare il 30% di alunni stranieri

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Problema: calcolate il 30% di alunni stranieri
L’ADi esplicita con la formulazione di un problema reale le questioni inerenti al calcolo della quota del 30% di alunni stranieri. E si chiede chi sono gli “stranieri”.
Si comprende allora come il problema rimbalzi dalla CM n.2/2010 alle norme in materia di cittadinanza, ora in discussione alla Camera.

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[stextbox id=”grey”]Problema:[/stextbox]

A Torino, in una classe 1^ di scuola primaria si iscrivono 28 alunni. Di questi

  • br0_alunnistranieri_a7 hanno madre e padre italiani;
  • 2 hanno il padre italiano e la madre magrebina, nati in Marocco, arrivati da poco in Italia, in casa parlano francese;
  • 4 sono filippini, nati in Italia, hanno frequentato asilo nido e scuola dell’infanzia del quartiere, parlano bene l’italiano
  • 4 sono albanesi appena arrivati in Italia con la sola madre, non parlano italiano;
  • 4 hanno madre e padre cinesi, hanno frequentato asilo nido e scuola dell’infanzia del quartiere, parlano benissimo l’italiano,
  • 2 gemelle hanno i nonni paterni italiani emigrati in Brasile, il padre nato a San Paolo e la madre brasiliana, sono in Italia da pochi mesi, capiscono l’italiano ma parlano portoghese,
  • 2 sono figli di badanti ucraine e di padri italiani che non li hanno riconosciuti, nati in Italia, parlano benissimo italiano;
  • 1 è un bambino rom nato in Italia, parla italiano
  • 2 sono nati in Germania, hanno genitori tedeschi, i padri sono tecnici alla Fiat, hanno fatto la scuola dell’infanzia in Germania, non parlano italiano.

La dirigente scolastica calcoli il 30% di alunni stranieri che possono rimanere in classe.

[stextbox id=”grey”]Una questione di Ius sanguinis e di Ius soli[/stextbox]

Di fronte a questo rompicapo la prima cosa che viene in mente alla dirigente è di verificare chi parla italiano e chi no, poiché il solo vero problema a scuola è, a suo giudizio, la conoscenza della lingua italiana.

Ma è colta da dubbi. Lei deve calcolare il 30% degli alunni stranieri non di chi non sa parlare l’italiano. E fra questi chi sono gli stranieri? Le è chiara la situazione dei primi 7 ma gli altri? In base a cosa si è considerati stranieri o italiani?

br0_alunnistranieri_bE’ una persona  decisa ma scrupolosa. Così raccoglie i fogli delle iscrizioni e si avvia a chiedere un parere al dottor Azzecca-garbugli di turno, sballottando le carte come Renzo Tramaglino i quattro capponi.

Giunta fiduciosa a destinazione, mostra tutte le carte ed espone il problema.
L’Azzecca-garbugli la scruta e sollevando il labbro:
“ Mia cara Signora, è un problema di ius sanguinis e di ius soli”.

“Cioè?” chiede la direttrice stravolta.

“ Le spiego. La cittadinanza per ius sanguinis è quella acquisita per diritto di sangue, per il fatto cioè di essere nato da un genitore in possesso della cittadinanza, questa norma vige in Germania. La cittadinanza per ius soli, diritto del suolo, è la cittadinanza acquisita per il fatto di essere nato sul territorio dello stato, questa norma vige in Francia dal 1515 e anche negli Stati Uniti d’America.”

“ Ma cosa me ne importa della Francia e della Germania e degli Stati Uniti, siamo a Torino mi dice di questi 21 chi è italiano e chi no?” Donna pratica, cominciava a innervosirsi.

“ Cara Signora, lei è una direttrice, anzi dirigente scolastica, dovrebbe conoscere le leggi italiane e anche la loro storia. Si comincia con

  • lo Statuto Albertino del 1848
    e poi
  • la legge n° 555 del 13 giugno 1912
  • la Costituzione Repubblicana del 1948
  • le sentenze della Corte Costituzionale e le leggi promulgate di conseguenza, cioè
  • la sentenza n° 87 del 1975
  • la legge N. 151 del 1975
  • la sentenza nº 30 del 1983
  • il Parere n. 105 del anno 1983 del Consiglio di Stato
  • la Legge Nº 123 del 1983
    e infine
  • legge N. 91 del 1992

Ma stia attenta perché ora c’è il Ddl Camera 103-A, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”.

“Ma mi faccia un piacere!”

br0_alunnistranieri_cAll’annuncio del Ddl 103-A, senza nemmeno salutare, accartoccia i suoi fogli, esce e si dirige con passo marziale verso scuola.

Entra, spalanca la porta della segreteria e ordina alla dirigente amministrativa:

“Comunichi alle famiglie di Ulfred e Wolfgang che non possiamo iscriverli perché con loro superiamo il 30% di stranieri”

“Scusi Direttrice le famiglie di chi?”

“Dei due tedeschiiii!! E’ un problema di ius sanguinis, capito?”

[stextbox id=”black” bgcolor=”a52a2a”]Ma chi sono gli stranieri?[/stextbox]

br0_alunnistranieri_dCon il problema sopra raffigurato abbiamo voluto mettere in evidenza il fatto che per la scuola porre la questione in termini di “alunno straniero” o “ alunno con cittadinanza non italiana” (questi i termini usati nella CM n.2 dell’8 gennaio 2010) è fuorviante, perché chi è nato qui o comunque sa parlare bene l’italiano non può essere considerato straniero ai fini della scolarizzazione. Peraltro lo stesso ministro Gelmini ha precisato il 10 gennaio che dal tetto del 30% fissato per classe per gli studenti stranieri saranno esclusi i nati in Italia, ma non è sufficiente.

Ma chi sono in Italia “i cittadini non italiani” ?
Mentre il ministro Gelmini dà la sua interpretazione su chi debba essere considerato straniero per la scuola, escludendo i nati in Italia, il 22 dicembre 2009 ha preso il via in Aula alla Camera l’esame del disegno di legge di riforma delle norme in materia di cittadinanza, ispirato a intendimenti assolutamente discriminatori e repressivi e che chiama pesantemente in causa la scuola.

Cosa dice il testo unificato passato alla Camera?

br0_alunnistranieri_eL’articolo 1 riscrive l’articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 e specifica che , ai fini dell’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza fino al raggiungimento della maggiore età sia «senza interruzioni» e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole almeno fino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Gli articoli 2 e 3 specificano che per l’acquisizione della cittadinanza, non basta la permanenza nel territorio della Repubblica per almeno dieci anni, ma occorre che tale permanenza sia stabile. In secondo luogo, occorre la frequentazione di un corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all’approfondimento della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione civica e dei principi della Costituzione italiana.

Non abbiamo parole. All’interno della maggioranza si è peraltro ripetutamente speso a favore del riconoscimento di cittadinanza agli immigrati il Presidente della Camera Gianfranco Fini, ma si vorrebbe una posizione molto più ferma e rigorosa da parte dei partiti di opposizione, che sarebbe molto più utile rispetto agli strali lanciati al 30% del ministro Gelmini.

[stextbox id=”black” bgcolor=”b22222″]Alcune brevi considerazioni sulla CM n. 2/2010[/stextbox]

Chiarito che la prima questione è stabilire che nella scuola la sola fondamentale discriminante per considerare un alunno straniero è la non padronanza della lingua italiana, esprimiamo alcune considerazioni sulla CM 2/2010

br0_alunnistranieri_f1) La CM n. 2/2010 appare, a nostro giudizio, abbastanza equilibrata, poiché lascia ampio spazio agli accordi locali, alla possibilità di rivedere i bacini di utenza, all’esigenza di operare per reti di scuole, alla flessibilità delle quote, e pone con forza il problema della lingua italiana e degli strumenti per farla apprendere velocemente. Raccoglie in larga misura, per quanto di sua competenza, le stesse richieste dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Ci sono inoltre già operanti iniziative in tal senso, per esempio a Vicenza, città veneta governata dal centrosinistra, dove le iscrizioni sono state assunte da reti di scuole, per evitare concentrazioni, e dove l’Amministrazione sostiene l’inserimento degli alunni stranieri con servizi di supporto. Non vi è dubbio che queste iniziative vanno attentamente seguite, monitorate e valutate.

2) Avremmo voluto che la CM dicesse che nelle situazioni territoriali a forte concentrazione di immigrati è importante la presenza del tempo pieno nella scuola primaria nonché una diffusione capillare delle scuole dell’infanzia. E devono essere scuole degne di questo nome: pulite, accoglienti, dotate di tutte le attrezzature.

3) Considerato che specialmente nella scuola primaria e secondaria di 1° grado i ragazzini sono legati al proprio territorio, la “non concentrazione di alunni immigrati” nelle classi e nelle scuole apparirà di difficile soluzione se le Regioni e le amministrazioni locali, in primo luogo, non interverranno sul problema della casa.

br0_alunnistranieri_g4) Per quanto concerne la scuola secondaria di 2° grado sappiamo che la grande maggioranza di alunni immigrati frequenta gli Istituti professionali. E allora come si evita la concentrazione?
Senza entrare qui nel merito della riforma del 2° ciclo su cui siamo ripetutamente intervenuti, noi crediamo che la varie forme di segregazione che si sono nel tempo stratificate all’interno dell’istruzione e formazione secondaria superiore, possano essere in parte superate evitando anche la separatezza logistica, vale a dire costruendo poli dove convivano all’interno di una stessa struttura le diverse filiere.
Non si tratta, ovviamente, di costruire ex novo istituti scolastici, ma di riorganizzare gradualmente le scuole esistenti facendo convivere in uno stesso istituto autonomo diversi settori del 2° ciclo (liceo, istituto tecnico, istituto professionale, formazione professionale) e di avere quest’ottica per le nuove costruzioni.

[stextbox id=”black” bgcolor=”b22222″]Rosarno, il teatro legge la poesia di Sofri:[/stextbox]

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LINK

  1. L’ANCI su integrazione e accoglienza degli alunni immigrati
  2. La scolarizzazione degli alunni immigrati (dossier)

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