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Prime considerazioni sullo schema di Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione

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Il 25 agosto 2012 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo Schema di Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che ora deve fare tutto l’iter di legge. Tale Regolamento dà applicazione, con oltre un anno di ritardo, all’art 2 comma c. 4-noviesdecies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (mille proroghe). All’interno le prime valutazioni dell’ADi e una sintesi del Regolamento

[stextbox id=”grey” image=”null”]Sistema Nazionale di Valutazione[/stextbox]

[stextbox id=”warning” image=”null”] L’origine  del Regolamento: legge n. 10/2011 (milleproroghe)[/stextbox]

Decreto Milleproroghe

Quando si affronta un Regolamento bisogna sempre risalire alla legge che lo ha determinato, solo così si può capire anche ciò che non viene detto.

Lo Schema di Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione approvato in via preliminare il 25 agosto 2012 dal Consiglio dei Ministri (e che ora deve fare tutto l’iter di legge prima di diventare  DPR)  dà applicazione, con oltre un anno di ritardo, all’art 2 comma c. 4-noviesdecies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (mille proroghe). Quella legge ha stabilito:

Art. 2 c. 4-noviesdecies. Con regolamento (…..), è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:

1)     nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

2)     nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

3)     nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Va ricordato che questo comma comma 4-noviesdecies dell’art. 2 fu aggiunto in extremis (come riferimmo nella Breve  INSEGNANTI: VALUTAZIONE, MERITO E PREMI NEL DESERTO del 19 febbraio 2011) per volontà del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Dott. Biondi, che aveva  insediato in precedenza una Commissione per discutere della prospettiva dell’INVALSI, ma che non la utilizzò mai a questo scopo, impegnandola unicamente per il progetto Valorizza (la nota Valutazione dei docenti) e per il progetto VSQ (Valutazione per lo Sviluppo e la Qualità delle scuole).

Ma analizziamo ora con ordine il decreto, partendo dalle tre gambe.

Alcune prime considerazioni sulle tre gambe

INDIRE, INVALSI, Corpo ispettivoOccorre necessariamente partire dal dato di fatto che il Regolamento, come sopra ricordato, è applicativo della legge la quale aveva già previsto che il sistema nazionale di valutazione fosse composto da tre gambe, nel seguente ordine: INDIRE, INVALSI, Corpo ispettivo.

IndireINDIRE

Nel prendere atto del suo inserimento nell’SNV, non possiamo, però, non sottolineare il fatto che l’INDIRE con il sistema nazionale di valutazione non c’entra nulla. Il suo inserimento pare avvenuto da un lato per una scelta di valorizzazione dell’Istituto da parte del dott. Biondi, che dell’INDIRE è stato lungamente Direttore e al quale è rimasto profondamente legato, dall’altro per calcare l’accento sul binomio valutazione-miglioramento, una sorta di captatio benevolentiae nei confronti di chi continua ad opporsi alla valutazione.

InvalsiINVALSI

Il ruolo delineato per l’INVALSI appare troppo ampio rispetto alla struttura dell’istituto e nel contempo è inadeguato perché impreciso. Ribadendo una posizione già formulata dall’ADI, è indispensabile rendere totalmente autonomo questo istituto e fornire le risorse necessarie per potenziarne la competenza scientifica. Va aggiunto che nello schema di regolamento si fa confusione tra indicatori e valutazione. All’INVALSI è attribuito il compito di definire gli indicatori di efficienza e di efficacia, ossia  una funzione molto diversa dalla valutazione. Inoltre all’INVALSI  incombe la responsabilità di fornire gli indicatori di risultato a vari livelli del sistema scolastico. Orbene la transizione dalla valutazione alla produzione di indicatori non è affatto un’ operazione semplice, banale, automatica. Si dà come ovvia questa transizione senza presupporre quanto sia complessa

Contingente ispettivoCONTINGENTE ISPETTIVO

E’ noto a tutti che attualmente il numero degli ispettori è estremamente esiguo e residuale e che il concorso è bloccato da anni. In questa situazione, si è facili profeti nel prevedere la loro sostituzione con esperti esterni. Non a caso nello schema di Regolamento  i nuclei di valutazione sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti, la cui selezione e formazione spetta all’INVALSI. Rimane pertanto la necessità di un chiarimento della struttura, dell’organizzazione e del finanziamento del contingente ispettivo.

I pro e i contro del Regolamento

1) Meglio poco che niente!

Meglio poco che nienteIn un Paese come il nostro, in gravissimo ritardo sui temi della valutazione, riteniamo che non si debba assolutamente bloccare od ostacolare questo processo, ma piuttosto cercare di coglierne  gli aspetti positivi e, pur rilevandone i limiti, spingere per la sua attuazione. In questo schema va colta positivamente  la volontà di uscire dalla fase sperimentale e di dare un assetto definitivo al sistema nazionale di valutazione. Ugualmente positiva  ci pare la valutazione esterna delle scuole, dopo i fallimenti dell’autovalutazione nonchè una più circoscritta definizione della valutazione dei dirigenti scolastici (valutazione bloccata irresponsabilmente da anni).  Ma …

2) Nessun richiamo su risorse e modalità di finanziamento

Qualsiasi sistema di valutazione ben fatto, efficace, plausibile, credibile, utile costa. Non si costruisce un sistema nazionale di valutazione a costo zero. Orbene, lo schema di regolamento non dice assolutamente nulla sulle risorse e le modalità di finanziamento.

3) Concezione arcaica del sistema educativo di istruzione e formazione

Nello schema di Regolamento si parla di Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (v. art. 1), ma non si fornisce nessuna definizione di questo sistema educativo. Non se ne conoscono i limiti. La prima  esigenza in uno schema di regolamento sarebbe quella di definire cosa si intende per sistema educativo di istruzione. In modo implicito il decreto limita il sistema educativo all’istruzione formale obbligatoria e non obbligatoria. Orbene, il sistema d’istruzione non si limita agli istituti scolastici. Invece tutto il decreto è impostato come se la scuola fosse l’unico elemento da valutare e  il sistema di istruzione si limitasse a quanto succede nelle scuole. Questa è una concezione arcaica, inesatta, confusa del sistema educativo, che esclude le competenze del MIUR e dei suoi uffici decentrati, mai soggetti a valutazione. E ce ne sarebbe bisogno …

In conclusione

ConclusioneIn conclusione, mentre ribadiamo con forza che  un apparato di valutazione ben costruito, efficace, trasparente, democratico, è utile per la scuola e per la politica scolastica,  sottolineiamo che il modello di sistema nazionale di valutazione schizzato in questo schema di regolamento è ancora confuso e non coinvolge gangli vitali.

E’ quindi lecito chiedersi : “A chi serve un decreto formulato in questo modo?”

La valutazione conta e ovunque si svolga una valutazione sistematica dei sistemi scolastici si sono avuti miglioramenti inconfutabili dei livelli di istruzione nella popolazione scolastica. Non sembra che qui ci siano le giuste premesse.

E ancora vorremmo aggiungere, che se vogliamo che nel nostro Paese la valutazione spicchi il volo devono essere considerate  priorità assolute  1) la formazione dei valutatori e 2) la ricerca scientifica nel campo della psicometria.

Concludendo il nostro giudizio ci sentiamo di dire che in un certo senso lo schema di Regolamento dovrebbe essere ridotto e limitato a una ridefinizione del ruolo, delle competenze, delle risorse dell’INVALSI e ad un chiarimento della struttura, dell’organizzazione e del finanziamento del contingente ispettivo.

Solo suggerimenti, ma nessuna volontà di bloccare il Regolamento che deve continuare il suo iter. Aspetteremo di vedere i risultati….

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[stextbox id=”warning” image=”null”]SINTESI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (25/08/12)[/stextbox]

[stextbox id=”grey” image=”null”]Regolamento[/stextbox]

Art. 1 Definizioni

Definisce i termini utilizzati nel decreto, tra questi chiarisce che per SNV si intende Sistema Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione

Art. 2 Obiettivi e organizzazione dell’SNV

Il Regolamento prevede che:

  • il Servizio Nazionale di Valutazione è composto dall’INVALSI, dall’INDIRE e dal contingente ispettivo;
  • il Ministro individua ogni 3 anni le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, dei quali l’INVALSI tiene conto ai fini del coordinamento funzionale;
  • per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione professionale Il Ministero definisce linee guida d’intesa con la Conferenza unificata previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • è istituita presso l’INVALSI  la CONFERENZA PER IL COORDINAMENTO FUNZIONALE DEL SNV, composta da:
    1) Presidente dell’INVALSI che la presiede,
    2) Presidente dell’INDIRE,
    3) Dirigente tecnico del contingente ispettivo;
  • la CONFERENZA adotta su proposta dell’INVALSI i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite alle scuole;
  • le istituzioni scolastiche saranno soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti sulle competenze degli studenti, su base censuaria nelle classi 2^ e 5^ della primaria, 1^ e 3^ della secondaria di 1° grado, 2^ e ultime della secondaria superiore;

Art.3 Il ruolo dell’Invalsi

Il compito dell’INVALSI si può sintetizzare in 8 punti:

  • assicurare il coordinamento funzionale dell’SNV
  • proporre protocolli di valutazione  e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna
  • definire gli indicatori di efficienza e di efficacia per l’individuazione delle istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna
  • mettere a disposizione delle singole strutture scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni legate alla valutazione
  • definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici
  • curare la selezione, formazione l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna, oltre alla  formazione degli ispettori che partecipano a questi nuclei
  • redigere un periodico rapporto sul sistema scolastico formativo
  • partecipare alle indagini internazionali in materia di valutazione.

Art. 4 Il ruolo dell’INDIRE

L’Indire ha il compito di:

  • fornire supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento, come  diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie, progetti di ricerca tese al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione del personale docente, amministrativo e dirigenziale;
  • sviluppare ambienti e servizi di e-learning;
  • sviluppare un sistema di documentazione;
  • collaborare alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, l’istruzione degli adulti e all’istruzione tecnica superiore;
  • collaborare con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
  • cooperare con il ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall‘UE

Art. 5 Contingente ispettivo

Il contingente ispettivo sarà reclutato dalla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzioni tecnico ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica.

Art. 6 Norme di valutazione

La valutazione delle istituzioni scolastiche è articolata in 4 fasi:

  • auto valutazione: 1. Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili del sistema informativo del ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti, dell’elaborazione sul valore aggiunto restituite dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; 2. Elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico secondo un quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
  • valutazione esterna: 1. Individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall’Invalsi; 2. Visite dei nuclei di valutazione e ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti delle analisi effettuate dai nuclei;
  • azioni di miglioramento: definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;
  • rendicontazione sociale: pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Art. 7 Nuclei di valutazione

Il Regolamento prevede che:

  • i nuclei di valutazione siano costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti;
  • le azioni di valutazione delle istituzioni scolastiche siano volte a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale direttamente riconducibili al dirigente scolastico  ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale;
  • infine, i piani di miglioramento con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, siano comunicati al direttore generale dell‘USR, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi che assegnerà al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione

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