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Alcuni caratteri generali della riforma del Titolo V
Insieme alla più discussa riforma del Senato, il disegno di legge costituzionale 1429 contiene anche la riforma del Titolo V.
Vediamone i tratti salienti prima di soffermarci sulla parte relativa all’istruzione.
In primo luogo, scompaiono le Province (art.114) quale articolazione territoriale della Repubblica e già questo ha alcuni riflessi sulla scuola per le competenze che le Province esercitano attualmente.
In secondo luogo si incide sul riparto di competenze legislative oggetto dell’articolo 117.
In particolare:
- Scompare la legislazione concorrente.
- La legislazione statale esclusiva si arricchisce di alcune nuove materie e funzioni, restando alle Regioni tutte le materie a quella non riservate.
In questa riorganizzazione, parte significativa delle materie di legislazione concorrente ‘migra’ dunque alla competenza statale, anche se quest’ultima viene circoscritta in alcuni casi alla determinazione di “norme generali”.
Va aggiunto che la legge statale, per quanto d’iniziativa solo governativa, potrà intervenire anche in materia non ad essa riservata, nel caso in cui si ponga l’esigenza di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblicao di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. E’, questa, come è stato scritto, “una sorta di supremacy clause che ricorda l’articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica”.
L’istruzione tra Stato e Regioni nel rinnovellato Titolo V
Vediamo ora la nuova ripartizione tra competenze esclusive dello Stato e competenze esclusive delle Regioni, alla luce dell’eliminazione della legislazione concorrente
Competenza esclusiva dello Stato
Tra le funzioni delle quali si arricchisce la “competenza esclusiva dello Stato” è coinvolta anche l’istruzione.
Al comma n), dopo l’assegnazione allo Stato delle “norme generali sull’istruzione”, si aggiunge: “l’ordinamento scolastico; l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.
Competenza esclusiva delle Regioni
In merito ai servizi scolastici e all’istruzione e formazione professionale, il Nuovo Titolo V precisa che le Regioni esercitano la funzione legislativa esclusiva in riferimento “all’organizzazione in ambito regionale (….) dei servizi scolastici, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché all’istruzione e formazione professionale”.
Permane confusione sulle competenze gestionali
La confusione vissuta in questi anni di regime di “legislazione concorrente” non viene sciolta da questo nuovo testo.
Se Stato e Regioni hanno, ciascuno nel proprio ambito, solo facoltà “legislativa”, a chi compete la gestione della scuola e dell’istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione del personale? Alle “Istituzioni scolastiche e/o formative autonome”? Dovrebbe essere così, ma ora non lo è, basti pensare al reclutamento e alla mobilità degli insegnanti.
Se ne deduce che occorrerà una nuova legge che precisi questo aspetto. Per la scuola si tratterrà di un nuovo Stato giuridico del personale scolastico definito con legge dello Stato? Parrebbe di sì anche alla luce dell’aggiunta, all’art. 117 comma g, che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la “disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Una cosa è certa non si può più lasciare in capo allo Stato la gestione e amministrazione del personale, una funzione che viene pervicacemente mantenuta contro il dettato costituzionale.
Sappiamo anche che su questo punto non si è mai trovato accordo in Conferenza Stato Regioni e tantomeno con i Sindacati, e così il personale è sempre rimasto statale. E’ davvero ora di cambiare!
[stextbox id=”download” mleft=”8″ mright=”8″ defcaption=”true”]1) DDL Costituzionale testo comparato [/stextbox]