La normativa italiana per la plusdotazione

di Antonella Cutro

Sono una dirigente tecnica presso l’ufficio scolastico regionale della Lombardia. I dirigenti tecnici, ex ispettori, hanno il compito non soltanto di prendere in esame le situazioni, per così dire, patologiche, ma si occupano anche di fornire consulenza alle scuole e supportarne la progettualità, oltre che a svolgere attività di ricerca. In questa occasione ho pensato di presentarvi alcune riflessioni su riferimenti normativi utili per inquadrare il tema della plusdotazione e gli strumenti a disposizione delle scuole per promuovere il successo formativo degli studenti di talento.

I riferimenti normativi

Facendo un rapido excursus possiamo fare riferimento al Decreto Legislativo 262/2007 “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione secondaria”; in secondo luogo, la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in particolare all’Art.1, comma 29 affida alle Istituzioni scolastiche il compito di “individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché’ la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti”; ed infine, il Decreto dipartimentale 1603 del 15 novembre 2018 menziona gli studenti e le studentesse ad alto potenziale intellettivo, definiti nel contesto internazionale come Gifted. Il Decreto istituisce un tavolo tecnico con lo scopo prioritario di tutelare il diritto allo studio degli studenti ad alto potenziale intellettivo, con la finalità di delineare linee guida nazionali, di definire iniziative atte a favorire il recepimento di queste linee guida, di progettare attività di carattere formativo, e di promuovere iniziative funzionali alla tutela del diritto allo studio rispetto agli alunni ad alto potenziale intellettivo. I lavori di questo comitato sono stati svolti ma al momento l’organo è silente.

Le parole chiave

 

Le norme citate fanno riferimento a differenti tipi di alunni e alunne, definiti eccellenti, meritevoli, di talento, plusdotati. Quali azioni sono previste per promuoverne il successo formativo? Qual è il campo di azione delle scuole?

Cominciamo dall’eccellenza: quali azioni per ‘incentivare l’eccellenza’? Il decreto 262/2007 riguarda i percorsi della secondaria di secondo grado e fa riferimento a studenti che nel loro percorso hanno raggiunto risultati notevoli ed eccellenti. Il Ministero pertanto invita le scuole a considerare le esigenze specifiche di questi alunni, stimolando e potenziando il loro percorso di acquisizione di competenze e conoscenze. Suggerisce che l’individuazione e il riconoscimento delle eccellenze, al di là di quanto già emerge nei singoli percorsi scolastici seguiti dagli studenti, può essere promosso attraverso procedure di confronto nazionali ed internazionali.

L’incentivazione dell’eccellenza è opportuno che diventi un focus per l’istituzione scolastica, in quanto fattore di qualificazione dell’offerta formativa innanzitutto perché risultati eccellenti sono la misura dell’effetto scuola, cioè dell’efficacia dell’offerta formativa. In secondo luogo, le competizioni nazionali ed internazionali rappresentano un modo per strutturare o rinsaldare il rapporto della scuola con la comunità scientifica ed accademica. Non ultimo va considerato l’alto valore formativo di queste competizioni tra studenti e studentesse, che rappresentano anche momenti di incontro e di confronto.

 

Si pensi ad esempio alle le procedure di competizione nazionale: le olimpiadi di matematica, di filosofia, le competizioni nelle lingue classiche o legate alle STEAM.  Queste occasioni possono essere per studentesse e studenti un modo per mettersi alla prova, ma costituiscono anche la  misura  del grado di efficacia dell’offerta formativa.

Quanto descritto finora, inquadra lo studente o la studentessa nel momento se non terminale per lo meno maturo del suo percorso, quando cioè si sono già evidenziati ambiti di eccellenza. Resta in ombra l’iter di individuazione e promozione dei talenti nella pratica didattica quotidiana. Inoltre, le  competizioni sono spesso relegate ad attività extracurricolari e si collocano ad un livello parallelo ed episodico rispetto a specifici ambiti legati all’offerta formativa scolastica. Resta così sottinteso il percorso che ha portato lo studente o la studentessa ad eccellere. Li si vede brillare nella competizione ma sarebbe interessante capire come il curricolo ha contribuito a sviluppare tali livelli di abilità e competenze.

Per quanto riguarda la valorizzazione del merito e del talento, il c 29 dell’art 1 della legge 107/2015 è esplicito: “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti”.

Una prima considerazione riguarda il linguaggio, dunque la scelta delle parole merito e talento, che ci riportano direttamente alla Costituzione che agli articoli 34 e 3 assegnano alla scuola il compito di supportare ‘i capaci e i meritevoli’ e di rimuovere di ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e dunque dei suoi talenti.

La Legge 107/2015 si pone dunque l’alto obiettivo di promuovere e potenziare l’autonomia scolastica e in riferimento alla valorizzazione del merito e del talento indica azioni perseguibili dalle scuole, in primis realizzare percorsi formativi che possano avere un valore orientativo. Questo è un indizio del cambio di visuale: non ci si concentra solo sulle competizioni nazionali come occasioni per fare emergere l’eccellenza. Individuazione e incentivazione di meriti e talenti vanno di pari passo con le strategie che possono farli fiorire. Quali possono essere questi percorsi formativi o attività di orientamento utili a valorizzare il merito e il talento? Sul sito di Indire, se ne elencano alcuni; il percorso di studio abbreviato, le attività di livello avanzato, le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola e da altri enti.

Un esempio di percorso orientativo invece è il progetto ME.MO, Merito e Mobilità Sociale, che è stato promosso dal Ministero e dall’Università di Pisa Sant’Anna. Si tratta di progetti di carattere orientativo rivolti agli studenti e alle studentesse segnalati dalle scuole, e che  sono finalizzati alla realizzazione di percorsi ed esperienze che aiutino studenti e studentesse meritevoli ad individuare i propri talenti e le proprie vocazioni in ottica lavorativa o di scelta universitaria. L’acronimo ME.MO, merito e mobilità sociale, indica che l’obiettivo è di rinsaldare il legame tra individuazione dei talentuosi e promozione della mobilità sociale.

L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo

Prima di soffermarci sulla plusdotazione, è utile riflettere su alcune condizioni che rendono possibile la personalizzazione dei percorsi e dunque la valorizzazione di merito e talento, e l’incentivazione delle eccellenze. Partiamo da un riferimento normativo relativamente recente, la nota protocollo n.1143, emanata il 17 maggio 2018, “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo per ciascuno”. Innanzitutto, è molto importante poiché invita le scuole a non perdere di vista quello che possiamo definire l’essenziale della loro missione. Così la nota: “Laddove l’istituzione scolastica perda di vista la persona per il sistema, o viceversa, rischia di divenire […] uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile”. Non si deve cioè correre il rischio di produrre diseguaglianze in luogo di rendere l’eguaglianza effettiva, di fatto perdendo di vista il focus indicato dall’art. 3 della Costituzione. La nota è utile per percorrere un cammino a ritroso quasi per ricordare alle scuole la dove trae origine la personalizzazione come fondamento del successo formativo.

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, all’articolo 4, infatti, il compito delle scuole alla luce del principio di sussidiarietà ovvero declinare le indicazioni nazionali rispetto alle esigenze dei singoli territori dando vita a “percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni”. La L.107/2015 riprende integralmente l’articolo andando a declinare e potenziare un elemento in particolare nell’operato delle scuole ovvero “riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”.

La nota citata evidenzia, inoltre, che la scuola ha tutti gli strumenti a disposizione per realizzare interventi didattici personalizzati, intendendo questi ultimi non in senso riduttivo ma di potenziamento: “si tratta di non ridurre i traguardi da raggiungere, nell’ambito degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e formazione, ma di favorire, progettare ed accompagnare percorsi diversi, affinché ne sia garantito il loro conseguimento“. In ordine agli strumenti di personalizzazione altro riferimento obbligato è la nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, che indica che i percorsi per la valorizzazione delle diversità e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono garantiti, come elementi derivati in primis dal dettato costituzionale e dalle disposizioni di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275. La circolare n. 8/2013 offriva alcuni strumenti di lavoro a disposizione dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento facendo riferimento all’autonomia organizzativa e didattica delle scuole che comporta scelte condivise dalla comunità educante, maturate nei luoghi di partecipazione, riflessione e formalizzazione previsti dalla normativa quali, ad esempio, il collegio dei docenti, il team docenti e il consiglio di classe, oltre che l’adozione di strumenti e di tempi per la progettazione curricolare, sia per il singolo alunno, che per la classe e per la scuola.

Il riferimento normativo – la cornice entro cui le scuole possono promuovere il successo di ciascuno e potenziare talenti, merito e incentivare eccellenze –  è il DPR 275/99, cioè il regolamento dell’autonomia scolastica, che permette alle scuole di realizzare attività ad hoc. La Legge 107/2015 assegna alle scuole il compito di garantire il successo, il diritto allo studio e le pari opportunità ovvero di valorizzare talento, merito, eccellenze di ciascuno. La legge lo dice ripetutamente in vari punti e sottolineando la necessità di adattare, di personalizzare il percorso formativo rispetto a ciascun allievo. Possiamo dire che le condizioni per promuovere il talento le troviamo qui: attuare la personalizzazione significa cucire un vestito adatto a ciascuno. Non stupisce che la nota del 2018 fa riferimento alla Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 che riguarda i bisogni educativi speciali a seguito della Direttiva del 27.12.2012 sui bisogni educativi speciali, non dimenticando le  “Indicazioni nazionali, una scuola di tutti e di ciascuno” del 2012 ed i loro aggiornamento del 2018. Personalizzare è declinato nel senso dell’includere e del differenziare.

Ricapitolando, la cornice normativa entro cui le scuole operano per promuovere talento, merito, eccellenze è definita, oltre che dai principi costituzionali, dal decreto DPR 275/99, quindi dal regolamento dell’autonomia. La personalizzazione dei percorsi che trova la sua radice anche nella L.53/2003 e nelle indicazioni nazionali del 2012 trova sintesi e ampliamento nella L.107/2015. Personalizzando le scuole possono promuovere talenti, merito, eccellenze mettendo in atto misure volte ad individuarli e sostenerli formativamente, predisporre azioni didattiche e metodologiche necessarie per supportare eccellenti o meglio dotati.

Plusdotazione e inclusione

La nota n.1143/2018 ci porta, attraverso il susseguirsi di fonti normative, ad un esito molto preciso che troviamo concretizzato nella nota 562 del 3 aprile 2019 che fornisce chiarimento in merito agli alunni con BES.  La cornice entro cui la scuola può progettare e realizzare azioni volte al successo formativo di alunni e alunne plusdotati è quella dell’ l’inclusione.

Facendo seguito a numerosi quesiti giunti dalle scuole, la nota esplicita quanto segue: “In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in ambito internazionale. A seguito dell’emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa. Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP”.

Si può dunque affermare che l’orientamento del ministero rispetto agli alunni che possiamo definire cognitivamente forti o ad alto potenziale intellettivo è di considerarli come alunni con bisogni educativi speciali. Le scuole pertanto rispondono al bisogno formativo con gli strumenti della personalizzazione didattica e l’eventuale formalizzazione di un PDP.

Tale inquadramento della situazione degli alunni ad alto potenziale cognitivo si colloca pienamente all’interno del percorso normativo che ha portato la scuola italiana sulla via della personalizzazione e dell’inclusione come risposta ai bisogni educativi speciali. Basta in questo senso leggere l’articolo 1 decreto legislativo 66/2017, che è un decreto applicativo della legge 107/2015, dove troviamo scritto “L’inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”. L’inclusione scolastica riguarda tutte/i perché è una risposta a differenti bisogni educativi con la finalità di sviluppare le potenzialità di tutti e di ciascuno.

Concludendo, la possibilità che le scuole hanno di attivare dei percorsi di supporto alla fioritura dei talenti, eccellenza, plusdotazione si concretizza, nella Direttiva MIUR 2012, con la formalizzazione di un percorso personalizzato, individualizzato e differenziato.

Il modo in cui la scuola possa declinare la differenziazione è tutto da definire, ci sono, tuttavia, esperienze in Veneto, in Friuli, in Emilia-Romagna, che possono essere analizzate per individuare elementi qualificanti e buone pratiche.  La norma ci fornisce il quadro entro cui operare che rende possibile alle scuole, nell’autonomia, di sperimentare soluzioni organizzative, didattiche, metodologiche. Occorre tenere conto del fatto che la percentuale degli alunni plusdotati e talentuosi è circa del 10%, quindi che bisogna andare a bilanciare lo sforzo organizzativo e creare un’organizzazione snella che permetta di supportare i talenti e plusdotati, inserita all’interno della gestione dell’inclusione dei BES legati all’area dello svantaggio dove ci sono numeri molto più alti.

Una delle sfide delle scuole è promuovere la plusdotazione, promuovere i talenti, incentivare le eccellenze utilizzando gli strumenti normativi a disposizione e sperimentando soluzioni utili alla personalizzazione; pensare ad un’organizzazione snella, per i docenti, per i dirigenti, che consenta la replicabilità di prassi organizzative; mettere alla prova la flessibilità e la sperimentazione di strategie didattiche efficaci e disseminabili.

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