GLI ISTITUTI A STATUTO SPECIALE: BOZZA DI UN PROGETTO DI LEGGE

Carlo Marzuoli

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INTRODUZIONE

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La bozza del progetto di legge sugli Istituti a Statuto Speciale, che da tempo insieme ad ADI veniamo elaborando, intende mettere a disposizione di chi è interessato uno strumento istituzionale  idoneo a sperimentare forme  di essere e di fare scuola all’altezza dei bisogni che oggi, più che in passato, si presentano con urgenza.

L’obiettivo, peraltro, non è quello  di cambiare tutto l’ordinamento scolastico,  e tutto insieme, ma di evitare che questa aspirazione,  rimasta nei trascorsi decenni senza effetto (nonostante i ripetuti tentativi), possa impedire un inizio  di alcune esperienze davvero innovative: si tratta, insomma, di non paralizzare chi ha idee e   motivazione.  Per questo si è scelta la strada di un modello che nasce non perché imposto, ma perché voluto:  un Istituto soggetto a disciplina speciale, in parte derogatoria; non si cambia il sistema generalesi apre una porta al diverso, aldiversamente pubblico”.

L’Istituto a statuto speciale  è manifestazione di  vitalità e di autentica partecipazione alla vita della società: l’iniziativa sarà attribuita a Istituti scolastici esistenti o ad altri  enti pubblici o a enti pubblici e privati insieme.

I TEMI CENTRALI DEL PROGETTO
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  1. Liberazione dell’Istituto dal reticolo di vincoli esistenti, per permettere progettualità e iniziative volte a determinare i bisogni formativi  e raccordi  efficaci  con il lavoro e le professioni nonché ad adottare  strumenti e  forme organizzative didattiche incisive e congrue rispetto alle condizioni degli utenti.   Bastano (a livello nazionale) poche indicazioni essenziali,  in grado di assicurare nei fatti (prima che nelle parole, pur se scritte nelle leggi)  una condizione reale di equità e di eguaglianza sostanziale nel Paese. Per il resto  operano libertà e responsabilità della scuola, in un contesto di meccanismi seri  di valutazione.  All’autonomia   è posto un solo limite, di carattere generale e solo dal punto di vista finanziario:   il progetto, molto più libero nei contenuti, e proprio perché tale, rimane ovviamente condizionato dalle risorse finanziarie, che peraltro si prevedono in una qualche misura incrementate e comunque da attribuire come più avanti indicato.

Dunque, ad esempio:

  • determinazione del POF, dei servizi e delle prestazioni da erogare, delle attività strumentali capaci di conseguire le finalità   educative, culturali e professionali, e nella scuola secondaria di 2° grado  nell’arco di un quadriennio (sul punto si tornerà);
  • poteri adeguati quanto ai curricoli, alle opzionalità, all’orario scolastico, all’individuazione dei gruppi di apprendimento o delle “unità di apprendimento”;
  • poteri di organizzazione e determinazione degli elementi e delle prove di valutazione, fermo restando che debbono essere congrue rispetto all’obiettivo e  fermo l’esame di stato.
  1. Finanziamento e suo utilizzo. Un buon progetto, però, non è sufficiente. Fin troppo facile aggiungere che occorrono risorse, innanzitutto finanziare. Per costruire l’autonomia, occorre cambiare sistema. È decisivo che l’entità del finanziamento sia corrispondente al costo medio standard dell’utente e che la sua utilizzazione sia affidata alle scelte dell’Istituto (fermi le  poche indicazioni  nazionali).
  1. Struttura di governo, organici, conferimento incarichi, condizione giuridica ed economica dei docenti e dirigenti. Vi è però un’ultima determinante condizione. L’autonomia ha bisogno di gambe per camminare. Quella finanziaria è solo una, l’altra è costituita dalla struttura di governo e operativa dell’Istituto, dalla disciplina in materia di utilizzazione del personale,  dai criteri per la formazione degli “organici,  dalle modalità di conferimento degli incarichi, dalla situazione  giuridica ed   economica dei docenti e del personale dirigente.  In particolare
  2. L’organico deve rispondere all’esigenze dell’autonomia e dunque è necessariamente flessibile. Ad esempio, un’organizzazione dell’Istituto secondario di 2° grado per un percorso di quattro anni invece che di cinque anni consente (almeno in astratto) risultati adeguati solo se può significativamente tradursi in una rideterminazione, sia in termini di numero che in termini di competenze occorrenti. Ancora: esigenze derivanti dall’assenza del personale docente  è risolto  con l’utilizzazione del personale presente, nei limiti di quanto previsto a proposito dell’orario di servizio e con il ricorso ad apposite misure, di  carattere provvisorio, di organizzazione della didattica, in particolare riguardanti la distribuzione degli alunni e le attività didattiche da erogare nel periodo considerato.
  3. Il personale docente:  è personale con contratto a tempo indeterminato, con questa particolarità: presso l’Istituto si conseguono non posti ma incarichi con obbligo di permanenza per l’intero ciclo di studi, rinnovabile; ove non vi sia rinnovo o dove le variazioni del POF comportino la soppressione dell’incarico, si passa ad altro Istituto secondo le regole generali. Il docente è tenuto a un orario di servizio minimo di base, definito dalla contrattazione collettiva, e può avere altri incarichi,  da compensare in modo aggiuntivo, secondo criteri generali previamente definiti dall’Istituto e stabiliti dell’atto di conferimento.
  4. Esperti con contratto d’opera. L’Istituto, quanto più cerca di adattarsi alla situazione reale, in specie se  è orientato professionalmente, ha bisogno non solo di personale docente stabile ma anche di “esperti” con contratto d’opera, per esigenze (tendenzialmente) non permanenti, limitate, di carattere specialistico, pratiche.
  5. Struttura dell’Istituto. E’ determinata dallo Statuto nell’ambito delle indicazioni direttamente stabilite dal testo normativo in oggetto, che sono le seguenti, con elencazione estremamente sintetica:
  • un assetto centrato soprattutto su tre cardini: 1) il Consiglio, 2) il Dirigente Scolastico, 3) una struttura intermedia di direzione;  il Consiglio è l’organo di indirizzo; il  Dirigente è l’organo responsabile della gestione e  cumula poteri, a sua volta, di indirizzo (a livello attuativo) e di gestione; è prevista una struttura intermedia, organizzata per competenze disciplinari e per progetti e responsabilità,  che collabora con il Dirigente; viene meno il Collegio dei docenti; i docenti concorrono alla vita dell’Istituto attraverso i loro rappresentanti nel Consiglio e attraverso  la struttura intermedia citata.
  • il Consiglio è composto da un numero ridotto;  ne fanno parte, oltre ai genitori e agli studenti, un  rappresentante dei poteri locali e un esperto di istruzione e formazione;
  • gli incarichi sono tutti a termine (compreso quello di Dirigente), sono conferiti, su domanda  degli interessati,  dall’Istituto (e revocati dall’Istituto, se del caso), mediante procedure pubbliche semplificate o mediante chiamata diretta in base ad adeguata motivazione.

COSTITUZIONE DELL’ISTITUTO A STATUTO SPECIALE

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Il procedimento per la costituzione di un istituto scolastico a statuto speciale prevede due sistemi:

  1. la trasformazione di un Istituto esistente
  2. la  creazione di un nuovo Istituto. 

In ogni caso,  l’Istituto nasce se qualcuno lo vuole. L’iniziativa è conferita agli Istituti esistenti  oppure a  Comitati promotori formati  da uno o più enti pubblici, anche con soggetti privati.

La costituzione per trasformazione avviene su richiesta dell’Istituto interessato;  l’Istituto può decidere di assumere l’iniziativa non solo sulla base di un progetto proprio ma anche sulla base di un progetto proposto da altri.

Il procedimento si conclude con un atto istitutivo che immette l’Istituto a statuto speciale nel sistema esistente, atto da rimettere alla  competenza dell’ Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione.

LE POSSIBILI OBIEZIONI

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Si sono enunciati alcuni temi della bozza. Naturalmente, per esprimere un giudizio ed una posizione si dovranno conoscere  le relative specificazioni (che sono di non poco rilievo) e le prescrizioni  della disciplina per le fasi transitorie.

Questo detto,  la bozza solleverà tante obiezioni e dalle obiezioni potranno derivare preziosi suggerimenti: saranno benvenute.  Ma di due è necessario farsi subito carico, in via preventiva. 

  1. La prima: l’Istituto a statuto speciale e l’eguaglianza, art. 3 Costituzione. Non vi è da spaventarsi. L’eguaglianza presuppone la rilevanza della differenziazione:  l’eguaglianza non è un dato, è un obiettivo (lo dice – chiaro chiaro – e ricordare  l’art. 3.c. 2, Cost.), e, per fare eguaglianza, bisogna differenziare.  Di questo, nel Paese, nella scuola e fuori, non si è ancora preso atto; eppure i motivi per non ritardare ulteriormente  non mancano, è sufficiente ricordare i problemi posti dai migranti.
  1. La seconda: l’Istituto speciale e la contrattazione sindacale. L’Istituto speciale sta,  anch’esso,  dentro la contrattazione. Tuttavia,  come si è detto,  carattere  essenziale e insieme condizione indispensabile per il successo dell’innovazione  è che  il personale operante nell’Istituto abbia comunque (finché opera nell’Istituto) uno stato giuridico ed economico in parte diverso (“differenziato”). E’ legittimo? Certamente, basti pensare:  che una parte dei dipendenti pubblici non è privatizzata, che in base alla  Costituzione lo statuto del pubblico impiegato talora può comporta misure più favorevoli ma anche maggiori doveri (in conseguenza degli artt.  54, 97, 98); che la contrattazione  non può riguardare l’organizzazione; che l’art. 117 parla di autonomia scolastica, la quale è vuota  parola – già notato –   in assenza di una disciplina del personale  rispondente all’esigenze intrinseche di tale autonomia.

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