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La riforma degli Organi Collegiali – Se non siete pronti …

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Viste le Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali , varate il 22/03/12 dalla VII Commissione Cultura della Camera con l’accordo di PD, PDL e UDC , si può dire, parafrasando il presidente Monti, “Se non siete pronti …” aggiungendo ”lasciate perdere”.
All’interno il testo delle norme e le osservazioni dell’ADi secondo cui non si è ancora abbandonata “l’autogestione di tipo jugoslavo”.

 Alcune considerazioni generali

[stextbox id=”info” image=”null”]Un sistema corporativo di “autogestione jugoslava”[/stextbox]

Lasciate perdere!Dopo aver letto le Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, varate il 28 marzo 2012 dalla VII Commissione Cultura della Camera con l’accordo di tutte le forze politiche che sostengono il Governo (PD, PDL e UDC),viene voglia  di dire, parafrasando Monti: “Se non siete pronti”…. lasciate perdere.

Se dopo 12 anni di discussioni, dopo il varo del Titolo V con la decentralizzazione dei poteri alle Regioni, ancora siamo all’autogestione di tipo jugoslavo, forse è meglio soprassedere e aspettare che maturino condizioni per il cambiamento (quando?)

Per farci comprendere, ci aiuta il parallelo con l’Università e il giudizio al riguardo espresso da uno dei nostri storici più noti, Andrea Graziosi[nota 1]. Graziosi parla di “cadaverico Consiglio Universitario Nazionale” che resiste imperterrito dal Ventennio (frutto del pensiero corporativo), a cui si aggiunge per sicurezza  anche una “Conferenza dei rettori delle università italiane” e dove – nei singoli  Atenei – non si è ancora usciti dall’autogestione irresponsabile anch’essa inaugurata dal Fascismo in nome, paradossalmente, della libertà di insegnamento di gentiliana memoria.

Graziosi commenta  tutto questo con le seguenti parole:

[stextbox id=”risposta” image=”null”]

“L’autonomia pur in teoria sacrosanta, ma non regolata da alcuna assunzione di responsabilità (o tramite un confronto diretto con la società o almeno attraverso la costruzione di un serio sistema di valutazione ex post) è così diventata una grande esperienza di autogestione (di cui il caso jugoslavo[nota 2] dei consigli di fabbrica e di scuola è forse il caso più noto) dove un centro che non ha rinunciato ai suoi poteri  e alla sue prerogative, e li ha anzi in parte aumentati, ha concesso a delle unità che continuano ad essergli sottoposte di amministrare con maggiore discrezionalità le risorse affidategli. Per motivi ben noti agli studiosi della materia, essa si è risolta, come tutte le esperienza di autogestione, in un fallimento causato da una ideologia corporativo-democraticistica, fondata sulla deresponsabilizzazione e la capacità di strappare risorse dal centro”.

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In altre parole, in  questo modello tutto italiano di gestione, scuole e università – ovviamente con stipendi diversi  – si trasformano, come sostiene un altro importante accademico, in “suolo pubblico gestito da privati”.

[stextbox id=”info” image=”null”]Totalmente assente la decentralizzazione secondo il Titolo V[/stextbox]

Ciò che manca totalmente in questo progetto di legge è l’assunzione della decentralizzazione prevista dal Titolo V della Costituzione, in cui le scuole autonome sono collocate  all’interno di un sistema di autonomie determinate dal passaggio di poteri dello Stato alle Regioni e ai Comuni.

Questo passaggio è totalmente ignorato, fino a concepire un organo nazionale delle scuole autonome: il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, un’altra costruzione corporativa.

La sola autentica rappresentanza a livello nazionale, dotata di reali poteri, sarebbe la Conferenza permanente degli Assessori Regionali all’Istruzione, un po’ come la Ständige Konferenz der Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschlands (Conferenza permanente dei ministri dell’Educazione e degli Affari Culturali dei Länder nella Repubblica Federale di Germania)

[stextbox id=”info” image=”null”]Ignorata la legge 62/2000[/stextbox]

Infine perché si dimentica totalmente la legge  62/ 2000 e si continua a parlare di scuole statali e non di scuole pubbliche, alzando nuovi steccati fra scuole paritarie (che comprendono anche le scuole comunali) e scuole statali ?

Un sintetico commento analitico 

IL TITOLO

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

IncredulitàLa scuola italiana, a cui qui ci si riferisce, è una scuola statale, finanziata completamente dalla fiscalità generale, con una minima partecipazione delle famiglie, del tutto soggetta alle leggi dello stato, o meglio da una selva di norme che ne vincolano l’organizzazione, la gestione e il funzionamento.

A questo si aggiunga che tutto ciò che non è iscritto nelle norme statali è minuziosamente definito nei contratti collettivi nazionali che hanno inciso profondamente e in modo invasivo sulle prerogative di gestione delle scuole.

Il titolo “Norme per autogoverno delle istituzione scolastiche” poco si adatta dunque alle nostre scuole, per le quali nella situazione data si dovrebbe più modestamente parlare di “Norme sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”

CAPO  I

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.

(L’autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall’articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

a) il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

L’unica novità dell’articolo è l’autonomia statutaria, il resto è pura ripetizione. Nel DPR 275/99, Regolamento dell’autonomia, sono già infatti enucleati tutti i principi che definiscono l’autonomia scolastica, il punto è che ad essi non sono seguiti né decisioni nè comportamenti tali da spianare la strada alla sua realizzazione. Ed è questa la questione vera da indagare.

L’autonomia statutaria avrebbe pertanto senso se ci trovassimo di fronte a scuole che possono e devono assumere precise responsabilità. Ma non è questo il caso, come noto. Si gioca allora con parole ad effetto, perché gattopardescamente  tutto cambi per restare com’è.

Art. 2

(Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

b) il dirigente, di cui all’articolo 5, con funzioni di gestione;

c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all’articolo 6;

d) il nucleo di autovalutazione di cui all’articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Il punto da affrontare, se si voleva superare l’autoreferenzialità era il passaggio dall’adozione all’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa da parte del Consiglio dell’autonomia. Invece tutto è rimasto invariato con un’attribuzione puramente formale del POF al Consiglio dell’autonomia.

Art. 4.

(Composizione del Consiglio dell’autonomia)

1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
e) un rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell’autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell’autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.

Pur essendo consapevoli del fatto che in quasi tutti i Paesi europei gli organi di governo della scuola vedono la partecipazione di genitori e studenti, riteniamo che soluzioni nuove dovrebbero fare i conti con una spassionata analisi dei fallimenti registrati in questo tipo di gestione.

Crediamo che a genitori e studenti debba essere assegnato un ruolo sostanziale più importante e meno ritualistico. Devono essere garantite loro tutte le possibili autonome forme di aggregazione e di associazione all’interno della scuola, devono essere assicurate loro tutte  le opportune strumentazioni, comprese le tecnologie informatiche, per facilitare i contatti e la comunicazione, deve essere garantita la disponibilità della scuola al confronto, all’ascolto, alla tempestiva valutazione delle loro richieste e/o rimostranze, all’assoluta trasparenza degli atti.
Riteniamo però che la responsabilità del governo della scuola debba essere di coloro che, dirigente scolastico, docenti, e qualificati partner esterni, rispondano di essa in modo continuativo e lo devono fare di fronte alla società, non solo a chi, in un momento specifico della propria vita, frequenta o entra in contatto con la scuola.

In questa impostazione la presidenza del Consiglio dell’autonomia compete al dirigente scolastico, come è peraltro in moltissimi paesi europei (es. Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Svezia, Austria, Grecia ecc..).

Art. 5

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Così concepito l’articolo è inutile. La materia, è già definita in tutte le sue parti da precedenti leggi, regolamenti e contratti.

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni)

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l’attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. La programmazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.

4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

5. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Solo se al Consiglio dei docenti si attribuisse il significato autentico di Consiglio, potrebbe diventare la sede in cui si manifesta la capacità tecnica degli insegnanti in funzione del coordinamento e dell’organizzazione del servizio. Ciò non potrà mai avvenire invece finchè il Consiglio/Collegio rimarrà un’indistinta assemblea di tutti gli insegnanti. Se non ci si fa carico di precisare e distinguere, si finisce per attribuire una responsabilità decisiva ad un insieme indeterminato di figure, anche a chi, per fare un esempio, è di passaggio nella scuola per una breve supplenza. Ancora una volta l’idea di gestione che qui si esprime è quella dell’autoreferenzialità indifferenziata, che vede come fumo negli occhi la benché minima gerarchia funzionale. A poco serve enunciare la possibilità di articolazioni del Consiglio/Collegio, già oggi ci sono con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Infine  rimane la classe come sola forma  di aggregazione degli allievi senza nessuna apertura a diverse e più flessibili forme di organizzazione e di valutazione.

Art. 7

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Questo è l’unico articolo veramente moderno insieme allo smantellamento delle ridicole norme elettorali, assegnate giustamente al regolamento. L’articolo assegna alla scuola un obiettivo chiaro e operativo, lasciandole libere di realizzarlo nei modi e nelle forme che ritengano più utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 8

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9

(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all’Ufficio scolastico regionale.

Fino ad oggi i tentativi di autovalutazione delle scuole non hanno avuto nessun effetto. In Italia c’è bisogno di consolidare, almeno  per un consistente periodo di tempo, le valutazioni esterne degli apprendimenti con il pieno coinvolgimento e responsabilizzazione delle scuole. Solo così qualcosa comincerà a cambiare. Altrimenti tutto, ancora una volta si ridurrà ad adempimenti burocratici.

Art. 10 

(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all’articolo 11 della presente legge.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Le norme per la costituzione di reti erano già tutte scritto nell’art. 7 del DPR 275/1999, forse era il caso di domandarsi perché questo modello di gestione attraverso reti e consorzi non si è diffuso adeguatamente.

CAPO  II

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.

(Consiglio delle autonomie scolastiche)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell’INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell’organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l’infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.

7. Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica regionale, le Università,le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

Come già espresso nelle considerazioni generali, il fatto di concepire un organo nazionale delle scuole autonome, il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, significa continuare ad ignorare che l’autonomia scolastica vive e può svilupparsi (cosa finora non avvenuta) all’interno del sistema delle autonomie locali .

Per questo ripetiamo qui che la sola autentica rappresentanza a livello nazionale, dotata di reali poteri, sarebbe la Conferenza permanente degli Assessori Regionali all’Istruzione.

Fa infine scorrere un brivido lungo la schiena l’idea che si ricostituiscano tutti gli organismi territoriali. Vi ricordate i consigli di distretto, i consigli scolastici provinciali e via elencando.  Imploriamo pietà!

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all’articolo 11 della presente legge.

La sola  notizia che riempie di gioia è l’abrogazione degli artt. da 23 a 25 del dlgs 297/1994 ossia l’abrogazione del CNPI, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, organo cadaverico para sindacale, scandalosamente in prorogatio da oltre 10 anni.  La sua soppressione avverrà però quando sarà istituito l’altro organo autoreferenziale del Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, e ritorna il Gattopardo.

Art. 13.

(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l’Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 5 e 6.

Toh! Si sono ricordati del Titolo V

Art. 14.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ora si chiama “neutralità finanziaria”!

[stextbox id=”download” defcaption=”true”]

(C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

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[^nota 1] Andrea Graziosi, ordinario di storia contemporanea all’Università di Napoli, è l’autore di una fondamentale “Storia dell’URSS 1914-1991” (Bologna, Il Mulino, 2009) tradotta in molte lingue. Il brano è tratto da “L’Università di tutti”, Il Mulino, 2010, pag.83.

[^nota2] L’espressione “autogestione jugoslava” in merito ai poteri senza responsabilità del senato accademico, è di Gilberto Capano, Looking for Serendipity, in “Higher education”, 4, 2008.

 

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