ADi: NORME PER LA REALIZZAZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI AD AUTONOMIA SPECIALE, ISAS

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Un lungo percorso guidato da un grande amministrativista

1aLe norme che qui presentiamo hanno avuto una lunga gestazione, sono state oggetto di innumerevoli confronti e dibattiti, di successive integrazioni e modificazioni, ma non sarebbero mai sfociate in un organico articolato senza la guida costante di un grande amministrativista, il Prof. Carlo Marzuoli, già ordinario di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, da anni socio onorario dell’ADi. Carlo Marzuoli ci ha pazientemente seguito in questo lungo percorso, ha ascoltato, confrontato ipotesi, si è addentrato nei meandri della legislazione scolastica italiana fugando dubbi e proponendo soluzioni. A lui si deve la stesura dell’articolato che oggi offriamo alla discussione di insegnanti e dirigenti scolastici, del MIUR e di amministratori locali e di tutti quei soggetti della società civile, e sono tanti, che hanno a cuore il miglioramento della nostra scuola.

A Carlo Marzuoli, quindi, il ringraziamento corale dell’ADi, senza dimenticare Rosario Drago, uno dei più profondi conoscitori della scuola italiana, i cui costanti consigli sono stati preziosi.

Le spinte a intraprendere il cammino

Ciò che ha mosso inizialmente l’ADi ad intraprendere questo percorso è stata la condivisione del senso di insoddisfazione, spesso di frustrazione, che vivono i migliori docenti e dirigenti scolastici di fronte ai tanti ostacoli che si frappongono alla loro volontà di innovazione e miglioramento.

Due situazioni in particolare apparivano insostenibili da gestire con le attuali norme, mentre avrebbero dovuto diventare “agenti del cambiamento” all’interno del sistema di istruzione e formazione. Ci si riferisce a:

  1. Istituti Professionali
    Con la legge 40/2007 gli Istituti professionali venivano di fatto soppressi e omologati agli Istituti Tecnici. Un’operazione realizzata al solo scopo di mantenere gli Istituti Professionali entro l’alveo del sistema statale, ma che comportò lo snaturamento della loro stessa natura, con la perdita della possibilità di impartire autonomamente le qualifiche. Tutto questo avveniva quando pressante era invece il bisogno di riscattare e valorizzare l’istruzione professionale in un percorso di fusione con la formazione professionale regionale. La soluzione più idonea appariva quella praticata a Trento, con il passaggio da un lato di alcuni istituti professionali ad Istituti tecnici veri e propri e dall’altro operando l’unificazione con la formazione professionale. Si trattava quindi di costruire istituti statali che in regime di sussidiarietà assumessero il ruolo di istituti per la formazione professionale, andando a coprire, specialmente al Sud situazioni di totale carenza della formazione professionale. Era evidente che un tale passaggio per essere realmente efficace, comportava una vera trasformazione di tutta l’organizzazione, della gestione dei curricoli, degli organici, degli spazi e dei tempi.
  2. La sperimentazione degli istituti e licei quadriennali
    2L’ADi è sempre stata favorevole alla conclusione della scolarizzazione a 18 anni, al conseguimento cioè della maggiore età, quindi ha visto con favore la proposta dei licei ed istituti quadriennali.
    Il conseguimento del diploma a 18 anni consente infatti di:
  • armonizzare la durata della secondaria con quella della maggior parte dei Paesi europei;
  • trasferire tempo, energie, risorse nella formazione permanente;
  • anticipare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e nel ciclo terziario di istruzione (accademico e non);
  • anticipare il raggiungimento dell’autonomia delle nuove generazioni.

La quadriennalizzazione non può però essere realizzata comprimendo tutte le discipline dei 5 anni, con relativo carico, orario in 4 anni! Essa comporta di riformulare l’organizzazione del curricolo stabilendo gerarchie e priorità, progettare i tempi non gli orari, abbandonare il modello “militare” delle classi, proporre agli studenti attività opzionali, ecc…
Quindi si tratta di una sperimentazione che per essere valida deve poter usfruire di un’autentica autonomia, impraticabile con le norme esistenti.

La crisi del modello istituzionale

3La scuola si presenta pertanto del tutto impreparata a gestire autentiche innovazioni. Nessuno nega che sia cambiata in questi anni, ma non si è riformata, non è stata cioè in grado di immaginare un’organizzazione nuova, regole e quadri più efficaci e meglio adatti alla natura dei problemi da affrontare. In questo senso si può dire che la scuola è organizzata e diretta, ma non è altrettanto governata e guidata.

E’ il modello istituzionale che è profondamente ammalato e che denota il fallimento dell’autonomia scolastica. Un’autonomia che, per quanto più volte richiamata e ribadita in mille testi legislativi, compresa la Costituzione, non ha visto nessuna concreta realizzazione: le stesse possibilità offerte dall’art. 11 del DPR 275 non hanno avuto seguito. Ma la fallita autonomia delle scuole non è mai stata presa sul serio.
Le ragioni sono molteplici, ma i più seri e persistenti ostacoli al cambiamento, pur costantemente auspicato, sono i seguenti:

  • L’instabilità parossistica e le contraddizioni delle scelte politiche: si fa, si disfa e si rifa quello che il legislatore ha appena stabilito (abrogazione, correzione, non attuazione, reinterpretazione, ecc.): così nessuno é disposto ad innovare veramente in attesa che arrivi la prossima controriforma.
  • La persistenza di un modello di accentramento amministrativo statale (confuso come strumento privilegiato dell’uguaglianza), investito più volte nel Dopoguerra da “grandi” riforme che paradossalmente hanno rafforzato i vecchi modelli di gestione.
  • La persistente riduzione della politica scolastica all’amministrazione del personale (assunzioni, concorsi, sistemazioni, sanatorie, mobilità), che rimane comunque inefficiente, priva di qualsiasi sensato legame con le condizioni oggettive (natalità, curricoli, tempi, ecc.) e con gli obiettivi strategici del servizio scolastico.
  • L’intangibilità dell’organico. Qualsiasi sperimentazione o innovazione curricolare non può intervenire sull’organico dei docenti se non per aggiunte. La parola d’ordine è sempre la stessa: “non si devono determinare soprannumerari”, ciò genera al contempo immobilismo e un’irrazionale allocazione delle risorse, senza possibilità alcuna di scegliere il personale con competenze coerenti con il progetto educativo della scuola.

In questo quadro, non può stupire che problemi annosi e centrali per la qualità del funzionamento di ogni singola scuola e dell’intero sistema pubblico di istruzione non riescano a trovare una soluzione.

L’autonomia presa sul serio

L’ADi ha allora deciso di prendere sul serio quello che è stato fino ad oggi solo uno slogan: l’autonomia scolastica. Prendere sul serio l’autonomia significa procedere a una rivisitazione accurata di tutte le figure professionali, di tutte le procedure, in breve di tutta l’organizzazione della scuola.

Si trattava quindi di prefigurare una comunità democratica di ricerca con una propria identità e proprie responsabilità.
Un tale percorso non è un atto magico, esige invece una forma di immaginazione sociologica e di ingegneria sociale, pedagogica e didattica che renda la vita nella scuola vivibile e visibile, favorevole all’apprendimento e compatibile con gli altri compiti della scuola. Si tratta di organizzare una comunità che fa parte di un insieme, che obbedisce a leggi comuni e negozia la sua autonomia; una comunità che si dà e rispetta regole che riguardano sia la propria auto-organizzazione, sia la partecipazione al sistema più vasto di cui la scuola fa parte, compresa l’Amministrazione centrale.
Per fare tutto questo abbiamo innanzitutto guardato a esperienze di autonomia compiuta in altri Paesi per trarne ispirazione, non certo per riprodurle copiandole.

L’esempio delle Academies inglesi del primo Blair

5Attraverso gli studi di educazione comparata, che sono una caratteristica dell’ADI, e i costanti contatti con scuole straniere, abbiamo conosciuto e studiato l’esperienza delle Academies inglesi. Ed è alle Academies, istituite dal primo governo Blair, che ci siamo ispirati.
La finalità assegnata dal governo laburista alle Academies fu la trasformazione in buone scuole di istituti deboli in zone deprivate.

Fu fatta una legge e si stimolarono gli organi di governo di quelle scuole a chiedere lo status di Accademia per avere la libertà di innovare senza i vincoli precedenti. Il governo Blair sostenne questo progetto anche con grandi investimenti sugli edifici scolastici, dando vita a una nuova architettura.

La scuola diventata Accademia:

  • riceveva i finanziamenti direttamente dallo Stato,
  • diventava proprietaria dell’edificio scolastico,
  • aveva come organo di governo un vero e proprio Consiglio di Amministrazione che poteva procedere all’assunzione diretta del personale, compreso il dirigente scolastico e alla rinegoziazione delle retribuzioni, oltre il minimo contrattuale,
  • non aveva più l’obbligo di seguire il curricolo nazionale,
  • poteva modificare la durata dell’anno scolastico e l’orario delle lezioni.

Un’autonomia vera insomma e insieme una bella sfida.
Naturalmente alcuni vincoli rimanevano:

  • anche le accademie erano soggette alle ispezioni e valutazioni dell’Ofsted,
  • dovevano accogliere tutti, nel rispetto del Codice nazionale di ammissione,
  • gli studenti dovevano svolgere gli stessi esami nazionali.

L’approdo dell’ADi: un Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale, ISAS

6Era evidente che in Italia, così come era avvenuto in Inghilterra, una autonomia scolastica con caratteristiche tanto avanzate da poter intervenire sui curricoli, sugli organici, sulle assunzioni, sui tempi scuola,ecc.., non poteva essere attuata senza una legge. Non era cioè sufficiente la sperimentazione prevista dall’art 11 del DPR 275/99, Regolamento dell’Autonomia.
Ci si inoltrò quindi nella costruzione della proposta di legge, all’inizio con la sola finalità di creare le condizioni ottimali per rilanciare gli Istituti professionali e i licei quadriennali, poi allargando il disegno ad entrambi i cicli.

L’approdo è stata una proposta di legge che non propone una rivoluzione, ma piuttosto integra e arricchisce l’attuale sistema di istruzione: un Istituto  “diversamente pubblico”, che si affianca ai modelli vigenti, un Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale che si propone come una manifestazione di vitalità del sistema e di realizzazione di autentica autonomia.
L’istituto scolastico che è stato delineato è ad autonomia speciale perché:

  • il suo Consiglio di Istituto assume le caratteristiche di Consiglio di Amministrazione,
  • gode di massima libertà nella costruzione del curricolo,
  • gestisce un budget, compreso uello per il personale, senza vincoli di destinazione, calcolato sul costo medio dello studente,
  • pratica l’ assunzione diretta del personale,
  • assegna ai docenti un orario di servizio onnicomprensivo di 30 ore settimanali (insegnamento e attività funzionali all’insegnamento),
  • prevede una pluralità di figure docenti,
  • articola in modo più funzionale profili e competenze del personale ATA,
  • si dà un’organizzazione tecnica articolata funzionale al progetto e ridistribuisce le funzioni del collegio ad organismi competenti,

La proposta  inizia in nome dell’autonomia e con l’autonomia si conclude. In conclusione si afferma infatti che l’Istituto Autonomo a Statuto Speciale nasce se qualcuno lo vuole. L’iniziativa è dello stesso Istituto o di altri soggetti. Dipende dalla passione e dalla capacità di una parte almeno del corpo professionale, del corpo sociale, delle istituzioni, degli interessati (i più giovani, i genitori, e anche il cittadino qualunque) di farsi avanti.

 

RELAZIONE

1. Nota introduttiva

L’esperienza maturata nell’ultimo quindicennio (a cominciare dalla mancata attuazione del Titolo V del 2001 in materia di riparto delle competenze fra Stato, Regioni e Istituti scolastici e dalla vicenda dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che non ha prodotto i risultati attesi) sembra dimostrare le gravi difficoltà che incontrano progetti di riforma generale dell’ordinamento dell’ educazione e dell’istruzione, comprese, naturalmente, l’istruzione e formazione professionale.

Questo articolato intende aprire l’assetto vigente a chi abbia idee e volontà di innovazione. L’obiettivo non è il mutamento dell’intero sistema, ma la possibilità di introdurvi un “pezzo” diverso, profondamente diverso, un Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale (ISAS), per verificare se con una nuova strada si possano avere esiti più soddisfacenti.

La necessità di consentire un’autonomia reale ed incisiva agli Istituti costringe a intervenire, oltre che sull’aspetto progettuale e didattico, sul sistema di finanziamento (da fondare sul parametro del costo medio dell’allievo), sul versante della struttura di governo dell’Istituto e su rilevanti aspetti dello stato giuridico e della condizione di tutto il personale dell’Istituto, in particolare del personale docente. Se non si toccano, in modo contestuale, tutti questi piani, almeno per alcuni punti, ogni discorso sull’autonomia (ma anche sulla professionalità dei docenti, sui rapporti fra scuola e comunità, e – in definitiva – sulla concreta esistenza di un diritto all’educazione e all’istruzione all’altezza dei tempi) è destinato a perdersi. E sul centralismo, sembra ormai provato, non si può fare affidamento.

 

2. La proposta di legge

2.1. L’Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale (ISAS) è assoggettato a una disciplina non sostitutiva ma in parte differente rispetto a quella generale, che si applica per gli aspetti non disciplinati e in quanto compatibile. Si dà una possibilità di ingresso a un Istituto  “diversamente pubblico”, che si affianca ai modelli vigenti (Capo I) sia nell’ambito del primo che del secondo ciclo.

Da un punto di vista sostanziale l’ISAS è una manifestazione di autentica autonomia: infatti l’iniziativa appartiene a uno o più Istituti scolastici esistenti oppure ad altri soggetti (pubblici e privati, Capo I e Capo VII).

2.2. La specialità si esprime innanzitutto nell’autonomia progettuale e didattica (Capo II), con cui prenderanno forma l’identità dell’Istituto e quella della sua funzione.
L’Istituto, entro ridotti essenziali limiti, ha il potere di determinare il da farsi con riferimento alle situazioni concrete (bisogni e risorse) e non in via preventiva e astratta (lontana dai bisogni, e prima ancora anche dalla possibilità di sentirli, e di individuarli). Con il nuovo  modello si può sperare in un inizio, seppur parziale, di mutamento. E si può avere, nel secondo ciclo, un effetto davvero innovativo della quadriennalità, che  non può risolversi in una mera diversa suddivisione annuale dell’impegno orario complessivo del percorso quinquennale. La scommessa da vincere è quella di produrre risultati educativi e di apprendimento operando sulla qualità dell’organizzazione complessiva, sulla qualità del personale, sulla qualità delle modalità di erogazione del servizio, sulla personalizzazione, sulle metodologie e sulle tecniche didattiche, sugli oggetti dell’apprendimento. In sintesi, occorre una rideterminazione dell’essenziale, in parte almeno liberato da schematismi organizzativi, da non più attuali  vincoli disciplinari e da vincoli impropri di vario genere. L’autonomia dovrebbe riunire e ordinare  quel complesso di elementi da cui si possa ragionevolmente presumere che con un impegno di quattro anni siano ottenibili risultati migliori o pari a quelli conseguibili in cinque anni.

Quanto si auspica esige però una specialità di regime su altri piani.

2.3. Oltre all’autonomia statutaria e regolamentare (Capo III), che sono solo dei mezzi (per quanto importanti), occorrono condizioni sostanziali.

  1. In primo luogo una reale autonomia sul versante del finanziamento, uno spazio adeguato di scelta, e per questo si è fatto riferimento al parametro del costo medio dello studente, di cui si propone una disciplina provvisoria ma – intanto – in grado di divenire operativa (Capo IV).
  2. Poi, la struttura dell’Istituto, che, per un verso, si apre maggiormente verso l’esterno (Capo V) e, per un altro, diviene protagonista fondamentale per l’acquisizione del personale (Capo V e Capo VI).
    L’assetto è centrato sulla valorizzazione dei diversi organi e uffici: il Consiglio, il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, i Dipartimenti, a cui si aggiungerà, secondo le scelte statutarie, un quadro di organismi e di docenti con specifiche responsabilità  (secondo le esigenze dell’Istituto e il suo progetto), volto a promuovere e realizzare forme e livelli intermedi e plurali di partecipazione degli insegnanti alla vita e all’indirizzo dell’ Istituto, che sono più coerenti con il ruolo tecnico-professionale del docente rispetto al tradizionale “collegio dei docenti”, che da esse viene sostituito. Alle esigenze, interessi, progettualità, sensibilità degli studenti è destinato un apposito organismo rappresentativo, in modo che la loro partecipazione alla vita dell’Istituto, in quanto non condizionata dall’inserimento negli organismi a cui compete la responsabilità di progettazione ed erogazione del servizio, possa essere più libera, appropriata ed efficace.
  3. Personale. Gli obiettivi sono molteplici:
    – un più stretto legame (Capo V e Capo VI) fra il personale dirigente e docente con l’identità dell’Istituto, attraverso la previsione di incarichi a termine (fermo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato); le apposite modalità previste per il suo reperimento, in maggiore misura rimesse a valutazioni concrete di idoneità da condurre tenendo presente anche il Piano dell’Offerta Formativa (e non più concentrato su astratti automatismi); una più accentuata responsabilizzazione;
    – una più stretta aderenza fra tipo di personale necessario, per quantità e caratteristiche, ai bisogni derivanti da un progetto e da un Piano dell’Offerta Formativa frutto di un’ampia autonomia (Capo VI), il cui limite generale è costituito dal profilo finanziario: sarà la necessità di far tornare i conti a decidere (in parte) quantità e qualità del personale e utilizzazione del medesimo in varie attività, tipizzate o invece da inventare, se del caso;
    – la possibilità di differenziare sia quanto a modalità, flessibilità e tipo di utilizzazione, sia quanto all’apporto che ciascuno potrà dare all’Istituto e alla sua attività, sia quanto a compensi, il che implica un riequilibrio a favore della fonte unilaterale rispetto alla contrattazione (Capo VI).

3. A chi è rivolta la proposta di legge

L’Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale nasce solo se qualcuno lo vuole: l’iniziativa – come anticipato – è di uno o più Istituti esistenti o di altri soggetti (Capo VII, costituzione, e Capo VIII, misure per il primo impianto).
La proposta è un contributo all’avvio di un itinerario – impegnativo – da compiere in nome dell’autonomia e con l’autonomia (e la responsabilità) si conclude; rinvia e dipende dalla passione e dalla capacità di una parte almeno del corpo professionale, degli interessati (i più giovani, i genitori, e anche il cittadino qualunque), della società e delle istituzioni  di farsi avanti.

Articolato delle norme per la costituzione di Istituti Scolastici ad Autonomia Speciale (ISAS)

CAPO I – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione.
Art. 2 – Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale (ISAS): fisionomia e missione. Diritto all’istruzione e alla formazione.

CAPO  II – Autonomia progettuale e didattica

Art. 3 – Autonomia progettuale e didattica.
Art. 4 – Verifiche ed esami.
Art. 5 – ISAS con programmi International Baccalaureate  

CAPO  III – Autonomia normativa, amministrativa e gestionale

Art. 6 – Statuto; potestà regolamentare.
Art. 7 – Autonomia amministrativa e gestionale

CAPO  IV – Risorse e autonomia finanziaria

Art. 8 – Risorse finanziarie
Art. 9 – Fondo ordinario

CAPO  V – Struttura e autonomia organizzativa

Art. 10 – Struttura e organizzazione.
Art. 11 – Consiglio. Funzione e competenze.
Art. 12- Consiglio. Composizione.
Art. 13 – Dirigente scolastico. Funzione e competenze.
Art. 14 – Dirigente Scolastico. Caratteri dell’incarico e conferimento.
Art. 15 – Cessazione; rinnovo.
Art.16 – Direttore dei servizi generali e amministrativi. Caratteri dell’incarico e conferimento.
Art. 17 – Organismo rappresentativo degli studenti.

CAPO  VI – Personale

Art. 18 – Personale.
Art. 19 – Dotazione di personale.
Art. 20 – Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Carattere dell’incarico e conferimento.
Art. 21 – Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 22 – Personale specialistico, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 23 – Contratti con il personale operante nell’Istituto.
Art. 24 – Supplenze
Art. 25 – Codice di comportamento. Linee guida e standards professionali.

CAPO VII – Costituzione

Art. 26 – Costituzione
Art. 27 – Progetto
Art. 28 – Iniziativa
Art. 29 – Iniziativa di un singolo Istituto.
Art. 30 – Iniziativa di più Istituti
Art. 31 – Iniziativa di Comitati per un progetto di trasformazione.
Art. 32 – ISAS di nuova creazione.
Art. 33 – Decreto costitutivo
Art. 34 – Nucleo ispettivo

CAPO VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 – Inserimento dell’ISAS nel sistema del servizio scolastico nel territorio.
Art. 36 – ISAS per trasformazione. Primo impianto. Personale
Art. 37 – Misure organizzative transitorie per il periodo intercorrente fra il decreto costitutivo e l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Art. 38 – ISAS di nuova creazione. Misure organizzative transitorie per il primo impianto.

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CAPO I – FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

  1. La presente legge, al fine di contribuire a rendere effettivi i diritti all’educazione, all’istruzione e alla formazione assicurati dalla Costituzione, prevede e disciplina l’introduzione di Istituti Scolastici ad Autonomia Speciale (ISAS) nell’ambito della scuola dell’infanzia e primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione.
  2. Le disposizioni in materia di sistema nazionale di istruzione e di formazione si applicano, in quanto compatibili, agli aspetti non regolati dalla presente legge o in base alla presente legge.

Art. 2 – Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale (ISAS): fisionomia e missione. Diritto all’istruzione e alla formazione.

  1. L’ISAS è costituito su iniziativa di Istituti esistenti o di appositi Comitati, come previsto dal successivo Capo VII. Gli Istituti Professionali Statali possono chiedere la trasformazione in ISAS appartenenti al sistema degli Istituti Tecnici e possono assumere anche la funzione di Istituti operanti nel settore dell’istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà.
  2. L’ISAS elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dall’art. 1, l. n. 107/2015, nel perseguimento del benessere degli allievi, della loro educazione sociale ed emozionale, dello sviluppo della motivazione personale quali elementi imprescindibili dall’apprendimento e con lo scopo di garantire il successo formativo di ogni alunno e di coltivare contestualmente le aspirazioni degli alunni di talento.
  3. L’iscrizione è gratuita e non può essere assoggettata a selezioni di merito di alcun genere. E’ assicurato particolare impegno per la buona inclusione e integrazione degli alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio per condizioni personali o sociali.
  4. In attuazione di quanto previsto dalla presente legge e nei limiti da essa previsti, l’ ISAS ha autonomia progettuale e didattica, statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, gestionale, finanziaria e contabile.

CAPO II – AUTONOMIA PROGETTUALE E DIDATTICA.

 Art. 3 – Autonomia progettuale e didattica.

  1. L’ISAS è titolare di ampia autonomia progettuale, fermo il rispetto dei limiti indicati dalla presente legge.
  2. L’ ISAS deve avere curricoli che soddisfino i contenuti e le finalità, a seconda del sistema a cui appartiene, rispettivamente indicate:
    a) per il sistema della scuola dell’infanzia e del primo ciclo  nel “ Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” contenuto nelle Indicazioni nazionali di cui al D.M. 16 novembre 2012, n. 254;
    b) per il sistema dei licei nel “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione” di cui all’All. A del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e nel “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei Licei” di cui all’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
    c) per il sistema degli Istituti Tecnici nel “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione” di cui all’All. A del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e nel “Profilo educativo, culturale e professionale” di cui all’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
  3. La durata massima dei percorsi determinati dall’ ISAS del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione è quadriennale e si conclude con il conferimento del medesimo titolo previsto per i percorsi di durata quinquennale; l’ISAS provvede, secondo la presente legge, a definire i curricoli, gli orari e a organizzare le attività da impartire affinché siano conseguiti gli obiettivi di apprendimento previsti per i percorsi attualmente quinquennali.
  4. L’ ISAS esercita la propria autonomia progettuale e didattica nel rispetto
    a) delle seguenti aree disciplinari comuni: aa) area dei linguaggi; ab) area artistica; ac) area matematica; ad) area scientifico-tecnologica; ae) area delle scienze sociali;
    b) delle aree caratterizzanti gli indirizzi del secondo ciclo del sistema di istruzione a cui appartiene.
  5. I percorsi di studio sono modulati in relazione a ciascun ordine e grado di istruzione nel rispetto dell’orario minimo complessivo dell’intero percorso previsto dalla legislazione vigente, che per i percorsi quadriennali del secondo ciclo, è diminuito del 20%.
  6. Le competenze impartite in ciascun ordine e grado scolastico fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, e alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
  7. L’ISAS che impartisce percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà con le Regioni esercita la propria autonomia progettuale e didattica nel rispetto delle aree vincolanti, comuni e specifiche, stabilite negli accordi fra Stato e Regioni.

Art. 4 – Verifiche ed esami.

  1. Gli alunni dell’ISAS partecipano obbligatoriamente:
    a) alle prove nazionali inerenti le rilevazioni sugli apprendimenti fissate dall’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);
    b) agli Esami di Stato previsti a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si svolgono  nelle stesse date, con le stesse modalità e con gli stessi contenuti definiti dal Ministero Istruzione Università e Ricerca per tutte le scuole.
  2. Gli esami di qualifica e di diploma relativi all’istruzione e formazione professionale a conclusione dei percorsi realizzati in regime di sussidiarietà si svolgono nelle stesse date, con le stesse modalità e con gli stessi contenuti definiti dalle singole Regioni nel rispetto degli  accordi fra Stato e Regioni.

Art. 5 – ISAS con programmi International Baccalaureate  

  1. Gli Istituti che adottano i programmi International Baccalaureate (IB) dell’ International Baccalaureate Organization (IBO), e cioè il Primary Years Programme (PYP), il MiddleYears Programme (MDP) o il Diploma Programme (IB), si attengono ai programmi stabiliti dall’IBO per questa tipologia di scuole internazionali e ai relativi esami conclusivi dei cicli.
  2. Qualora i programmi IB siano solo parzialmente adottati, gli alunni partecipano obbligatoriamente alle prove nazionali impartite dall’INVALSI e agli esami conclusivi dei cicli di istruzione previsti dall’ordinamento nazionale.

CAPO III – AUTONOMIA NORMATIVA, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE.

 Art. 6 – Statuto; potestà regolamentare.

  1. L’autonomia normativa si esercita attraverso la potestà statutaria e la potestà regolamentare.
  2. Lo statuto contiene i principi e le norme fondamentali in materia di struttura e di attività dell’ISAS. Lo statuto è approvato o modificato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio dell’ISAS.
  3. In attuazione dei principi e delle norme dello statuto i regolamenti disciplinano il funzionamento dell’Istituto e le materie di competenza dell’ISAS. I regolamenti sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.
  4. Le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti sono sottoposte, prima dell’approvazione, alla consultazione del personale, dei genitori e degli studenti dell’ISAS.

Art. 7 – Autonomia amministrativa e gestionale.

  1. L’ISAS esercita la propria autonomia amministrativa e di gestione mediante i poteri pubblici e la capacità di diritto privato; nel rispetto delle procedure previste, può stipulare accordi, accordi di rete, convenzioni, intese contrattuali nonché ogni contratto utile per il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
  2. Il Dirigente scolastico può delegare l’attività negoziale e la stipulazione del contratto al DSGA o ad altri dipendenti, su indicazione del DSGA; l’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA.
  3. Per i contratti per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro l’ISAS può procedere mediante affidamento diretto. Il Consiglio provvede a integrare la regolamentazione delle procedure contrattuali nell’osservanza della disciplina europea e nazionale.

CAPO IV – RISORSE E AUTONOMIA FINANZIARIA.

 Art. 8 – Risorse finanziarie.

Le entrate sono costituite:

  1. da finanziamenti statali, ordinari o speciali;
  2. da contributi e finanziamenti regionali o di altri enti pubblici territoriali;
  3. da contributi provenienti da altri soggetti; le somme ricevute a tale titolo possono avere destinazione vincolata, fermo il principio per cui i servizi organizzati con le relative risorse debbono essere aperti alla fruizione di tutti gli alunni dell’Istituto;
  4. da corrispettivi per l’utilizzazione dei beni in amministrazione e gestione dell’Istituto.
  5. da eventuali altre entrate.

Art. 9 – Fondo ordinario.

  1. All’ISAS è attribuito un fondo ordinario minimo pari al costo medio di un alunno moltiplicato per il numero degli alunni incrementato del 10%.
  2. In via provvisoria, fino all’entrata in vigore di apposita disciplina, il costo medio per alunno è calcolato, mediante utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, dividendo il costo complessivo dell’ISAS sostenuto nei primi cinque anni dei sei precedenti per il numero degli iscritti frequentanti tale quinquennio. Nel caso di ISAS di nuova creazione di cui al successivo art. 32 si assumono a termine di riferimento i dati relativi ad Istituti preesistenti, nei limiti degli aspetti pertinenti.
  3. In caso di contributi di enti pubblici o privati che risultino significativi a fronte dell’entità del fondo ordinario, l’ISAS può inserire all’ordine del giorno del Consiglio argomenti di interesse generale proposti dai soggetti erogatori e invitarli a partecipare alla relativa trattazione, con esclusione dalla fase di decisione.
  4. L’ISAS esercita la propria autonomia, sul versante delle entrate, in base a quanto previsto nel precedente art. 8 e, sul versante delle uscite, mediante determinazione delle attività e degli obiettivi da finanziarie, in attuazione del Programma Triennale dell’Offerta Formativa, ferme le destinazioni oggetto di finanziamenti vincolati.

CAPO V – STRUTTURA E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 10 – Struttura e organizzazione.

  1. La struttura di governo e l’assetto organizzativo dell’ISAS sono determinati, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, mediante esercizio dell’autonomia statutaria, dell’autonomia regolamentare e dell’autonomia amministrativa, nonché, ai sensi dell’art. 5 d. lgs. n. 165/2001, mediante la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
  2. Sono necessari i seguenti organi e uffici:
    a) il Consiglio;
    b) il Dirigente scolastico;
    c) l’Ufficio di Presidenza, presieduto dal Dirigente scolastico, dal Docente Vicario e da docenti di diretta collaborazione;
    d) i  Dipartimenti, costituiti per area disciplinare o per aggregazioni funzionali.e i relativi Responsabili, che sono nominati dal Consiglio, sentito il Dirigente scolastico, fra un numero di docenti non superiore a tre indicati dai membri del Dipartimento;
    e) i Consigli dei diversi Corsi di studio
    f) gli Organismi collegiali preposti ai gruppi di apprendimento e alla valutazione degli alunni;
    g) il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
    h) gli Uffici per la gestione dei servizi generali e amministrativi nonché per l’esercizio delle attività occorrenti per il buon funzionamento dell’Istituto e per la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni e delle strutture di cui è dotato;
    i) il Comitato per la valutazione dei docenti previsto dall’art. 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, peraltro nella composizione seguente: il Dirigente scolastico, Presidente; tre docenti dell’ISAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno designato dal Consiglio e due dai docenti dell’ISAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  3. Negli Istituti che operano nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’Organismo rappresentativo degli studenti di cui al successivo art. 17.
  4. L’Istituto, nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione, prevede e provvede all’adozione di ogni misura organizzativa necessaria per il buon andamento dell’attività da esercitare e del servizio da rendere. In particolare, l’Istituto può prevedere e provvedere:
    a) all’istituzione di organismi e di  incarichi, a carattere stabile o strumentale a specifici obiettivi, quali comitati tecnico-scientifici, uffici tecnici, laboratori;
    b) all’istituzione di organismi e di procedure ulteriori per la partecipazione dei genitori e degli studenti;
    c) all’istituzione di forme di consultazione e di partecipazione di soggetti ed enti esterni portatori di conoscenze ed esperienze significative.

Art. 11 – Consiglio. Funzione e competenze.

  1. Il Consiglio definisce politiche educative e indirizzi adeguati affinché l’ISAS possa realizzare un processo di apprendimento concreto, praticato nelle relazioni con gli altri, razionale ed emozionale, aperto e partecipe del contesto sociale, consapevole dei valori della comunità, sensibile alle manifestazioni dell’arte e della scienza, permeato di passione civile e politica fondata su libertà, democrazia e solidarietà.
  2. Il Consiglio, ferme le competenze attribuite da altre disposizioni della presente legge, provvede alla determinazione dell’organizzazione e della programmazione della vita e dell’attività dell’ISAS e in particolare:
    a) all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
    b) alla previsione, mediante il regolamento di organizzazione dei propri lavori, a determinare modalità adeguate per consentire discussioni e decisioni informate e concludenti delle sedute del Consiglio medesimo;
    c) all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, come previsto dall’art. 2;
    d) alla determinazione delle risorse umane e materiali necessarie per l’esercizio delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie spettanti, come previsto dall’art. 8;
    e) all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
    f) al conferimento degli incarichi di Dirigente scolastico e di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nonché degli incarichi di docente, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;.
    g) al conferimento dell’incarico di docente presso l’Istituto a personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    h) alla deliberazione dei contenuti essenziali delle convenzioni da stipulare con altri Istituti per la costituzione di reti volte a promuovere e valorizzare la missione dell’ISAS, nonché con altri soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività o la costituzione di uffici e di organismi di interesse comune;
    i) all’approvazione di una relazione annuale sull’andamento dell’ISAS.

Art. 12 – Consiglio. Composizione.

  1. Il Consiglio è composto da:
    a) il Dirigente scolastico;
    b) un numero di docenti pari a cinque, eletti fra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero può essere aumentato o ridotto di una unità;
    c) un numero di rappresentanti dei genitori pari a quattro; il numero può essere aumentato o ridotto in misura pari alla variazione del numero dei docenti di cui alla lettera precedente;
    d) un esperto del settore in cui opera l’Istituto, nominato dal Comune o dall’Ente di Area vasta, Città Metropolitana o Provincia, nel cui territorio l’Istituto ha sede; il Comune provvede per gli Istituti che rientrano nel primo ciclo di istruzione.
    e) il DSGA.
  2. Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto nel suo seno dal Consiglio medesimo.
  3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto da altre disposizioni della presente legge. In caso di parità prevale la proposta deliberativa che ha riportato il voto favorevole del Presidente.
  4. I genitori possono eleggere in loro rappresentanza persone non appartenenti alla categoria; i docenti sono eletti dal corpo elettorale costituito da tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto; per il resto si provvede secondo la disciplina dell’ordinamento generale.
  5. L’assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive o comunque superiore a un quinto delle sedute annue comporta decadenza e sostituzione.

Art. 13 – Dirigente scolastico. Funzione e competenze.

  1. Il Dirigente scolastico esercita la funzione delle direzione educativa e della direzione gestionale: è responsabile dell’attuazione delle politiche educative dell’Istituto, secondo il PTOF e gli indirizzi del Consiglio, e garante del processo di apprendimento; promuove lo sviluppo professionale del personale educativo e docente, la definizione e l’adozione di standards professionali e di un codice deontologico, sollecita e pratica il dialogo continuo e la condivisione fra educatori, docenti, genitori, istituzioni e formazioni sociali del territorio.
  2. Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale dell’Istituto. Fermi i compiti e le competenze attribuite in base ad altre disposizioni della presente legge, dello statuto e dei regolamenti, provvede inoltre:
    a) al buon andamento degli uffici e dell’attività dell’Istituto, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità del DSGA;
    b) a tutti i compiti e gli atti riguardanti funzioni non attribuite ad altri organi o uffici.
  3. Il Dirigente scolastico, oltre a quanto previsto dall’art. 7, può delegare l’esercizio dei propri compiti e competenze, salvo diversa specifica disposizione della presente legge, al Docente Vicario o ad altro personale docente o tecnico-specialistico.

Art. 14 – Dirigente scolastico. Caratteri dell’incarico e conferimento.

  1. L’incarico di Dirigente scolastico dell’ISAS ha durata determinata entro i termini minimo e massimo dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è rinnovabile.
  2. L’incarico è conferibile a personale appartenente al ruolo della Dirigenza scolastica che non raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo prima della prevista scadenza dell’incarico. Resta fermo quanto previsto, per l’ipotesi di rinnovo, dall’art. 15, comma 2.
  3. L’incarico può essere conferito a seguito di procedura selettiva o per affidamento diretto.
  4. L’incarico mediante procedura selettiva è conferito previo avviso pubblico, in base alla valutazione dei titoli e di apposito colloquio, con riferimento alla specifica missione dell’Istituto e al PTOF. Alla valutazione provvede una Commissione nominata dal Consiglio, composta da due esperti individuati dal Consiglio medesimo e da un Dirigente scolastico designato dall’Ufficio scolastico regionale. A conclusione dei lavori la Commissione indica, con puntuale motivazione, il soggetto a cui conferire l’incarico. Il Consiglio provvede all’approvazione degli atti e al conferimento dell’incarico.
  5. L’incarico mediante affidamento diretto è deliberato dal Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
  6. Il Consiglio provvede a quanto prescritto dai precedenti commi in composizione priva del Dirigente scolastico in servizio presso l’IASS.
  7. Al conferimento accede un apposito contratto a integrazione dei diritti e degli obblighi delle parti, con particolare specificazione degli obiettivi che il Dirigente si impegna a conseguire.

Art.15 – Cessazione; rinnovo.

  1. L’incarico cessa con la scadenza del termine  e per le altre cause previste dalla legge e dal contratto.
  2. L’incarico è rinnovabile anche per una durata inferiore a quella di legge, se l’interessato debba essere collocato a riposo prima della scadenza di tale termine.

Art. 16 – Direttore dei servizi generali e amministrativi. Caratteri dell’incarico e conferimento.

  1. L’incarico di DSGA ha durata minima di tre e massima di cinque anni ed è rinnovabile.
  2. L’incarico è conferibile a personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al profilo dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, che non raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo prima della prevista scadenza dell’incarico. Resta fermo quanto previsto, per l’ipotesi di rinnovo, dall’art. 15, comma 2.
  3. L’incarico può essere conferito a seguito di procedura selettiva o per affidamento diretto.
  4. L’incarico mediante procedura selettiva è conferito previo avviso pubblico, in base alla valutazione dei titoli e dell’apposito colloquio, con riferimento alla specifica missione dell’Istituto, alle sue condizioni organizzative e al contesto economico-finanziario. Alla valutazione provvede una Commissione nominata dal Consiglio, composta dal Dirigente scolastico, da un esperto individuato dal Consiglio medesimo e da un DSGA designato dall’Ufficio scolastico regionale. A conclusione dei lavori la Commissione indica, con puntuale motivazione, il soggetto a cui conferire l’incarico. Il Consiglio provvede all’approvazione degli atti e al conferimento dell’incarico.
  5. L’incarico mediante affidamento diretto è deliberato dal Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
  6. Il Consiglio provvede a quanto prescritto dai precedenti commi in composizione priva del Dirigente dei servizi generali e amministrativi pro-tempore.
  7. Al conferimento accede un apposito contratto a integrazione dei diritti e degli obblighi delle parti, con particolare specificazione degli obiettivi che il Direttore si impegna a conseguire.

Art. 17 – Organismo rappresentativo degli studenti.

  1. Nell’ISAS che opera nel secondo ciclo di istruzione è costituito un Organismo rappresentativo degli studenti iscritti all’Istituto.
  2. L’Organismo esprime le esigenze degli studenti in relazione all’ambito delle finalità e delle competenze dell’Istituto;  a tale scopo può:
    a) formulare proposte e valutazioni al Consiglio; a tal fine una bozza illustrativa dei contenuti del progetto del PTOF e di quello del bilancio sono trasmessi all’Organismo rappresentativo; trascorsi venti giorni, l’Istituto provvede comunque all’ulteriore corso della procedura;
    b) presentare richieste e, in particolare, chiedere l’inserimento di determinati argomenti all’ordine del giorno del Consiglio;
    c) convocare Assemblee degli studenti; possono essere invitati a partecipare esperti esterni, con modalità tali da consentire e promuovere il pluralismo dell’informazione e delle idee;  l’ISAS disciplina con regolamento tali iniziative.
  3. L’Organismo è composto:
    a) da un numero di studenti compreso fra cinque e sette, se gli iscritti sono inferiori o pari a 500;
    b) da un numero di studenti compreso fra sette e undici, se gli iscritti sono superiori a 500.
  4. In materia di requisiti per l’elettorato attivo e passivo e di procedimento elettorale si applicano le norme dell’ordinamento generale.

CAPO VI – PERSONALE.

Art. 18 – Personale e incarichi.

  1. Il personale dell’Istituto è costituito da:
    a) personale appartenente al ruolo della dirigenza scolastica;
    b) personale appartenente al profilo professionale Direttore dei servizi generali e amministrativi;
    c) personale appartenente al ruolo docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    d) personale docente iscritto nell’Albo per incarichi e supplenze dell’IASS;
    e) ulteriore personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario);
    f) personale specialistico.
  2. Il personale specialistico è costituito da soggetti portatori di competenze o di qualifiche professionali di vario livello, individuate dall’Istituto nel PTOF con particolare riferimento alle esigenze:
    a) di educazione, di apprendimento e di sostegno al benessere degli allievi in relazione alle loro condizioni personali;
    b) di determinazione dei bisogni e dei percorsi educativi e di istruzione e della loro efficacia; di progettazione dei curricoli; di psicologia in campo educativo; di valutazione e psicometria educativa; di ricerca statistica nel campo educativo; di documentazione; di tecniche informatiche;
    c) di manutenzione, di fruizione e di valorizzazione dei beni immobili e mobili in proprietà o in uso dell’Istituto;
    d) di utilizzazione delle migliori tecniche di amministrazione e di gestione.
  3. Compiti di carattere specialistico possono essere attribuiti, in via esclusiva o parziale, a soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1, se ritenuti idonei in conseguenza dell’avvenuto compimento di appositi percorsi formativi o delle esperienze maturate anche all’interno dell’ISAS, nonché a soggetti a soggetti esterni.
  4. Tutti gli incarichi presso l’ISAS sono attribuiti a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni, salvo diversa previsione della presente legge, e sono rinnovabili.

Art. 19 – Dotazione di personale.

  1. Il fabbisogno di personale è determinato dal Consiglio, in sede di deliberazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei limiti delle disponibilità finanziarie spettanti, sulla base di un documento illustrativo predisposto dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi.
  2. La modificazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa può comportare una modificazione in aumento o in riduzione del numero o del tipo degli incarichi da conferire.
  3. Il personale che risulti eccedente per soppressione o modificazione del fabbisogno precedentemente stabilito, se specificamente idoneo ai nuovi compiti, è utilizzato nell’Istituto in via prioritaria. Ove ciò non sia possibile, il personale eccedente, se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è messo in mobilità secondo le regole generali.

Art. 20 –  Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Carattere dell’incarico e conferimento.

  1. L’incarico di docente dell’ISAS è conferito a docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ha durata fra tre e cinque anni; è rinnovabile e comporta l’obbligo di permanenza presso l’ISAS per la durata prescritta. L’incarico non può essere conferito a docenti che raggiungono il limite del collocamento a riposo prima della sua scadenza, salvo il rinnovo di incarico già conferito.
  2. L’incarico può essere conferito con attribuzione diretta o a seguito di procedura selettiva.
  3. L’incarico per attribuzione diretta è conferito, su proposta del Dirigente scolastico, a docenti il cui curricolo risulti manifestamente significativo in relazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’atto di conferimento è deliberato dal Consiglio, con puntuale motivazione.
  4. L’incarico mediante procedura selettiva è conferito a seguito di valutazione del curricolo e di apposito colloquio, da condurre anche con riferimento alla missione dell’Istituto e al Piano triennale dell’offerta formativa. L’avviso per la selezione contiene la descrizione delle clausole essenziali del contratto individuale di cui al successivo articolo 23. Alla valutazione provvede una Commissione formata dal Dirigente scolastico e da due docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fra cui il Responsabile del Dipartimento interessato, nominati dal Consiglio. Il Consiglio delibera il conferimento dell’incarico in conformità alla valutazione della Commissione.

Art. 21 – Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

  1. L’incarico è conferibile a personale scritto all’Albo per incarichi e supplenze presso l’ISAS.
  2. Al conferimento provvede una Commissione composta dal Dirigente scolastico e da un docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’ISAS, in base alla valutazione dei titoli e ad un eventuale colloquio.

Art. 22 – Personale specialistico, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. Gli incarichi a personale specialistico, amministrativo, tecnico o ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono conferiti dal Consiglio a seguito di valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio o prova pratica ad opera di una Commissione composta dal Dirigente scolastico o suo delegato e da persona esperta nelle materie concernenti i compiti da affidare.

Art. 23 – Contratti con il personale operante nell’Istituto.

  1. Gli obblighi e i diritti del personale e dell’Amministrazione sono specificati nel contratto individuale di lavoro.
  2. Nei limiti della dotazione finanziaria complessiva dell’ISAS, anche in deroga alle previsioni del d.lgs. n.165/2001, secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché di congruità con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, possono essere previsti, in relazione agli specifici contenuti degli incarichi attribuiti, trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto risultante dall’ordinamento generale e dalla contrattazione collettiva nazionale.
  3. In ogni caso restano fermi un impegno pari a trentasei ore settimanali per il personale docente che, per l’assolvimento di specifici incarichi, può essere esonerato dall’attività di insegnamento, e un impegno pari a trenta ore settimanali, comprensive delle ore destinate all’insegnamento e di quelle destinate ad attività funzionali all’insegnamento per i docenti con attività di insegnamento a tempo pieno o con parziale distacco in aree particolarmente rilevanti. L’impegno orario può essere assolto in modo variamente articolato nel rispetto del monte orario annuo complessivo.
  4. L’IASS può avvalersi, ai sensi del precedente articolo 18, di soggetti dotati di particolari competenze anche mediante contratti di prestazione professionale.
  5. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi se in contrasto con quanto previsto in base alla presente legge.

Art. 24 – Supplenze.

  1. Alle esigenze derivanti dall’assenza del personale docente, il Dirigente scolastico provvede mediante utilizzazione del personale docente dell’ISAS attraverso l’adozione di apposite misure di organizzazione dell’attività didattica riguardanti le attività da erogare nel periodo considerato, anche mediante un’adeguata utilizzazione delle possibilità offerte dall’evoluzione della tecnologie informatiche. Qualora l’assenza sia superiore a quindici giorni o per particolari esigenze, puntualmente motivate, il Dirigente scolastico, entro il limite delle risorse finanziarie dell’istituto, conferisce l’incarico a un docente esterno, previo colloquio; a tale scopo il Dirigente si avvale del Responsabile del Dipartimento di competenza.

Art. 25 – Codice di comportamento. Linee guida e standards professionali.

  1. L’ISAS, in attuazione della legislazione vigente in materia, provvede all’emanazione del Codice di comportamento di cui all’art. 54, c. 5 d. lgs. n. 165/2001, tenendo conto delle Linee guida ivi previste, se emanate, e anche in considerazione dei pertinenti standards professionali eventualmente elaborati da soggetti pubblici o privati di riconosciuta affidabilità.

 CAPO VII – COSTITUZIONE.

 Art. 26 – Costituzione

  1. L’ISAS può essere costituito  mediante trasformazione di un Istituto esistente o mediante creazione di un nuovo Istituto.

Art. 27 – Progetto

  1. Il progetto dell’ISAS deve contenere:
    a) l’indicazione degli elementi caratterizzanti l’iniziativa;
    b) la bozza di statuto;
    c) il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che assicura l’attivazione del primo anno dei nuovi percorsi di studio e il completamento, anche mediante apposite disposizioni organizzative, dei percorsi degli studenti che risultano iscritti agli anni successivi.
    d) l’adesione del Dirigente scolastico e di almeno la maggioranza dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto.

Art. 28 – Iniziativa

  1. La procedura può essere avviata:
    a) su iniziativa dell’Istituto o degli Istituti interessati alla trasformazione;
    b) su iniziativa di un apposito Comitato.
  2. Il Comitato può essere costituito:
    a) da un Dirigente scolastico in servizio e da docenti a tempo indeterminato di un Istituto scolastico statale;
    b) da enti pubblici o da enti pubblici e dal personale di cui alla precedente lettera a);
    c) da enti pubblici e da soggetti privati, singoli o associati, o da soggetti privati, singoli o associati.

Art. 29 – Iniziativa di un singolo Istituto.

  1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, indica le linee fondamentali del progetto di trasformazione e nomina un gruppo di lavoro, composto da membri del Consiglio, da personale dell’Istituto e da eventuali esperti, anche esterni all’Istituto, per l’ elaborazione del progetto.
  2. Il progetto è sottoposto al Consiglio. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, approva il progetto.
  3. La richiesta di trasformazione è presentata all’Ufficio scolastico regionale, alla Regione e agli altri territoriali per quanto di competenza.

Art. 30 – Iniziativa di più Istituti

  1. In caso di trasformazione per fusione fra più Istituti, occorre l’adesione di ciascun Consiglio all’identico progetto, secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti.

Art. 31 – Iniziativa di Comitati per un progetto di trasformazione.

  1. Il Comitato di cui al precedente art. 28  predispone il progetto di trasformazione, secondo quanto prescritto dall’art. 29.
  2. Il progetto può prevedere la partecipazione di un rappresentante del Comitato, senza diritto di voto:
    a) alla Commissione organizzatrice prevista dall’art. 37;
    b) ai lavori del Consiglio per il primo quadriennio di attività dell’ISAS.
  3. Il progetto è presentato all’Istituto oggetto della trasformazione. Il Consiglio dell’Istituto, entro sessanta giorni dal ricevimento, decide se prendere in considerazione il progetto. In caso di decisione positiva, l’Istituto assume a riferimento il progetto presentato e  provvede all’ulteriore corso della procedura per la determinazione definitiva del contenuto del progetto, assicurando anche la partecipazione del Comitato istante.

Art. 32 – ISAS di nuova creazione.

  1. Un Comitato costituito ai sensi dell’art. 28 può presentare il progetto per la creazione di un nuovo ISAS all’Ufficio scolastico regionale e alle altre Amministrazioni competenti per la programmazione scolastica.
  2. Il progetto contiene l’indicazione degli elementi caratterizzanti l’iniziativa, lo statuto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le Amministrazioni, ciascuna secondo le proprie competenze, possono prendere in considerazione il progetto e provvedere in merito.
  3. Ai fini del primo impianto si provvede con le misure organizzative previste dall’art.38

Art. 33 –  Decreto costitutivo

  1. L’Ufficio scolastico regionale, fermo il rispetto delle competenze della Regione e degli altri enti territoriali, valuta la conformità del progetto alla disciplina della presente legge ed emette il decreto costitutivo dell’ISAS.
  2. L’ISAS diviene operativo con l’inizio del primo  anno scolastico successivo a quello in cui è stato emesso il decreto. L’insediamento del Consiglio dell’ISAS deve avvenire entro il 30 settembre di tale anno.

Art. 34 – Nucleo ispettivo

  1. A seguito dell’istituzione degli Istituti in oggetto è costituito presso la Direzione regionale dell’istruzione competente per territorio un apposito nucleo ispettivo per provvedere a verifiche periodiche sull’andamento dell’ISAS.
  2. Al nucleo è assegnato un numero di ispettori congruo al fine di consentire almeno due visite ogni anno, ferma l’esigenza di assicurare anche interventi ulteriori in relazione alla situazione e al contesto in cui opera l’ISAS.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Inserimento dell’ISAS nel sistema del servizio scolastico nel territorio.

  1. L’Ufficio scolastico regionale e le altre Amministrazioni, per quanto si riferisce alle materie e alle funzioni di loro competenza, provvedono alle variazioni della programmazione scolastica e all’espletamento delle attività di loro spettanza per assicurare all’ISAS  le risorse umane, finanziarie e di ogni altro genere che risultano necessarie per garantire l’ordinato inserimento dell’ISAS nell’insieme del servizio scolastico del territorio.
  2. In particolare provvedono, fermo in ogni caso quanto previsto dall’articolo successivo:
    a) a curare tempestivamente gli adempimenti necessari per consentire l’operatività dell’ISAS e, a regime, il suo ordinato funzionamento;
    b) all’assegnazione, secondo le regole generali, ad altri Istituti dell’eventuale personale risultante in soprannumero;
    c) ad adeguare i sistemi informatici alla situazione derivante dell’avvenuta trasformazione.

Art. 36 – ISAS per trasformazione. Primo impianto. Personale

  1. Al fine di consentire l’effettiva operatività dell’ISAS con l’inizio dell’anno scolastico successivo al decreto istitutivo e per il primo triennio di attività:
    a) il Dirigente scolastico che ha prestato adesione assume la funzione di Dirigente scolastico dell’ISAS;
    b) i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che hanno prestato adesione al progetto, nei limiti della corrispondenza con quanto previsto nel PTOF costituente parte del progetto di trasformazione, assumono la funzione di docenti dell’ISAS.

Art. 37 – Misure organizzative transitorie per il periodo intercorrente fra il decreto costitutivo e l’inizio dell’anno scolastico successivo.

  1. Nel periodo intercorrente fra il decreto costitutivo e l’inizio dell’anno scolastico successivo, nei limiti di quanto necessario per consentire l’effettiva operatività dell’ ISAS alla data prescritta:
    a) il Dirigente scolastico dell’Istituto trasformato esercita anche le funzioni previste dal nuovo ordinamento;
    b) i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto trasformato esercitano anche funzioni previste dal nuovo ordinamento;
    c) la Commissione organizzatrice di cui al comma successivo esercita le funzioni attribuite dal nuovo ordinamento al Consiglio dell’ISAS, in particolare ai fini dell’acquisizione del personale.
  2. La Commissione organizzatrice è composta:
    a) da un rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio di Istituto, anche fra coloro che ne sono membri;
    b) dal Dirigente scolastico dell’Istituto trasformato, con funzioni di Presidente;
    c) dal DSGAdell’Istituto trasformato;
    d) da due docenti a tempo indeterminato presso l’Istituto trasformato, eletti dal Consiglio fra coloro che hanno aderito al progetto;
    e) da un esperto nominato dal Consiglio di Istituto, anche fra il personale in servizio presso l’Istituto medesimo.
  3. I componenti la Commissione organizzatrice debbono essere indicati al momento di approvazione del progetto di trasformazione.
  4. In caso di fusione fra più Istituti:
    a) il Dirigente scolastico e il DSGA, se vi siano più di una adesione, sono eletti, a maggioranza assoluta, da un apposito collegio composto dai membri dei Consigli degli Istituti interessati;
    b) la Commissione organizzatrice, oltre al Dirigente scolastico e al DSGA, è composta da un docente a tempo indeterminato e da un rappresentante dei genitori per ciascuno degli Istituti trasformati e da un esperto, che sono eletti dal collegio di cui alla precedente lett. a) di questo comma; il rappresentante dei genitori che ha riportato il maggior numero di voti assume la funzione di presidente della Commissione.
  5. La Commissione organizzatrice cessa da ogni funzione con l’insediamento del Consiglio dell’Istituto

Art. 38 – ISAS di nuova creazione. Misure organizzative transitorie per il primo impianto.

  1. Nel periodo intercorrente fra il decreto costitutivo e l’inizio dell’anno scolastico successivo, nei limiti di quanto necessario per consentire l’effettiva operatività del nuovo Istituto a tale data e in particolare ai fini della provvista del personale in tempo utile:
    a) le funzioni rientranti fra le competenze del Dirigente scolastico del nuovo Istituto sono esercitate da un Dirigente scolastico nominato dalla Direzione regionale, sentito il Comitato promotore;
    b) le funzioni rientranti fra le competenze del Direttore dei servizi generali e amministrativi sono esercitate da un Direttore generale dei servizi generali e amministrativi nominato, sentito il Comitato promotore, dal Dirigente scolastico di cui alla lettera precedente;
    c) le funzioni rientranti fra le competenze degli altri organi e uffici del nuovo Istituto sono esercitate da un’apposita Commissione organizzatrice composta:
    ca) dal Dirigente scolastico di cui alla precedente lettera a), con funzioni di Presidente;
    cb) dal Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla precedente lettera b);
    cc) da un membro designato dal Comitato promotore;
    cd) da due docenti a tempo indeterminato, di riconosciuta competenza professionale e indipendenza di giudizio, nominati dalla Direzione regionale sentito il Comitato promotore;
    ce) da un esperto nominato dalla Direzione regionale nell’ambito di tre nominativi indicati dal Comitato promotore.
  2. Alle nomine di cui ai commi precedenti si provvede rispettivamente entro 20 giorni dal decreto costitutivo per quanto riguarda il Dirigente scolastico, entro 30 giorni per quanto riguarda il Direttore dei servizi generali e amministrativi ed entro 45 giorni per gli altri membri della Commissione organizzatrice, che, a nomine completate, sarà convocata dal Dirigente scolastico quale suo Presidente.
  3. Con l’inizio dell’anno scolastico successivo al decreto costitutivo:
    a) il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nominati ai sensi del comma 1 lettere a) e b) cessano dalle funzioni, compresa la partecipazione alla Commissione di organizzazione, che sono definitivamente assunte dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi nominati in base alla disciplina transitoria;
    b) la Commissione organizzatrice resta in carica fino all’insediamento del Consiglio di Istituto ed esercita i compiti rientranti nelle competenze consiliari qualora risultino indispensabili per il completamento della fase di primo impianto.
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