Il precariato

peculiarità ed evoluzione

•  Gli anni Novanta fino ai giorni nostri

> Intanto, però, la crisi del bilancio dello Stato e i provvedimenti di contenimento dell'espansione degli organici, frenò il processo che si era avviato con la 417. Già nel 1993 fu impedita l'assunzione su posti di cui non fosse certa la sussistenza anche per l'anno seguente. Venne generalizzata la prassi dell' utilizzazione dei docenti di ruolo su classi diverse da quella di appartenenza (quando si trattasse di soprannumerari). Cresceva inoltre numericamente l'organico di fatto rispetto a quello di diritto. Questi fattori non potevano non portare a una fase di crescita del personale a tempo determinato. Ciononostante, gli abilitati del concorso bandito nel 1990 e concluso nel 1992 erano stati, per alcune classi di concorso, in numero tale da essere smaltito già verso la metà degli anni Novanta. E mentre essi, grazie ai concorsi per soli titoli, venivano via, via assorbiti, la norma che avrebbe voluto un nuovo concorso già nel 1993 veniva (ad eccezione che per la scuola elementare) disattesa. Il risultato fu che il numero dei precari ricominciò ad aumentare e, nel 1999, era già arrivato al 20% dell'organico complessivo.

La legge 124 del 1999

Il "continente precario", nel frattempo, era diventato assai variegato (docenti di sostegno, insegnanti di religione cattolica, gruppi di insegnanti non abilitati, ecc.). Nacquero così nuove sigle spontanee con la funzione di premere sul Sindacato per rivendicare la solita "sistemazione" in ruolo. I movimenti spontanei e la conseguente iniziativa sindacale spingevano verso una nuova soluzione del problema, che sarebbe sfociata - dopo tre anni di discussioni e conflitti - nell'approvazione della legge 124 del 3 maggio 1999, i cui punti di novità erano:

Gli aspiranti vennero distribuiti in scaglioni o fasce separate . La prima di esse conteneva i vecchi abilitati del "doppio canale" che, oltre a godere di un compartimento riservato , mantenevano anche il diritto a figurare in due province. Per coloro che avevano maturato il diritto ad entrare nelle tradizionali graduatorie per soli titoli (abilitazione e 360 giorni di servizio) fu approntata una seconda fascia. La terza fascia conteneva quanti avessero maturato gli stessi requisiti all'atto della prima integrazione (2000) delle graduatorie e la quarta fascia avrebbe compreso tutti gli altri, cioè in vincitori dei futuri concorsi.

A questo punto, il meccanismo sembrava perfetto. Bastava attendere qualche anno, "fare punteggio" con le supplenze, e il posto in ruolo sarebbe arrivato nel rispetto dell'anzianità di servizio e dei diritti acquisiti e certificati dalla graduatoria.

La legge 333/2001

Ma non si erano fatti i conti con la vera novità degli anni Novanta, e cioè l'istituzione delle scuole di specializzazione universitaria per insegnanti , attesa dal 1973, 7 decisa nel 1990 (L. 341), 8 definita sei anni dopo (nel 1996, per effetto dei DPR 470 e 471) e effettivamente avviata nel 1999 con l'apertura dei corsi di laurea specialistica per maestri elementari e insegnanti della secondaria (SSIS). Questi "nuovi insegnanti" non intendevano attendere decenni per sistemarsi, e con una battaglia legale , riuscirono a imporre la fusione delle due ultime fasce (L. 333 del 2001), entrando in diretta concorrenza con gli altri precari.

La legge 143/2004

Il resto é storia di oggi. La legge 143 del giugno 2004 ripropone sanatorie che non solo vanificano la laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, ma addirittura pongono ipoteche sull'attuazione dell'art. 5 della legge 53/03 che dovrebbe definire le nuove norme di formazione e reclutamento dei docenti.

 
 


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7 La legge delega 477 del 1973 prevedeva "una formazione universitaria completa da richie­dere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione" (art.2). A trent'anni da quell'auspicio il 47% degli insegnanti ha ancora il diploma e lo 0,6% un ti­tolo di specializzazione post-laurea.
8 Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari. Art. 4. ( Diploma di specializzazione) . 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

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