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UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

SEZIONE 5: ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO III-283

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione è intesa:

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

 

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