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UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

SEZIONE 5 - ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO III-282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

 

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