Il riordino dei cicli

V. Criteri generali per la formazione degli organici d’istituto con modalità tali da consentire l’attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche

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Nella scuola dell’autonomia il Piano dell’offerta formativa “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle singole istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.

Personale docente

Il Piano dell’offerta formativa trova il necessario strumento organizzativo di realizzazione nell’organico funzionale.

La individuazione del modello di organico funzionale deve far riferimento al curricolo favorendo, nel contempo, la realizzazione del più ampio progetto formativo della scuola.

In particolare deve da un lato corrispondere alle esigenze di un curricolo deciso in parte in sede locale, e flessibile rispetto a percorsi individualizzati, e, dall’altro, consentire attività anche non  riconducibili al tradizionale insegnamento curricolare.

Ciò comporta il superamento:

In altri termini, per rispondere alle esigenze connesse alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, la determinazione di un organico funzionale alla nuova scuola va effettuata con riguardo al monte ore complessivo annuale riferito al curricolo della singola istituzione - ivi comprese le ore necessarie all’eventuale prolungamento del tempo scuola ove attuato - e con un incremento calcolato sulla base  di un indice di ponderazione (ad esempio un divisore inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento) che consenta di recuperare risorse per l’attuazione della flessibilità e per l’organizzazione e la gestione della progettualità della scuola e dei percorsi didattici personalizzati. Ciò anche in attuazione dei criteri dettati in materia dell’art. 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

Un tale sistema trova il proprio contemperamento nella riorganizzazione complessiva per ambiti disciplinari delle attuali classi di concorso e dei  relativi insegnamenti, riorganizzazione che deve essere attuata per  ampie aggregazioni che consentano maggiori opportunità nell’utilizzo del personale.

In questa prospettiva è ovvio che anche nella definizione dei curricoli si dovrà prescindere da una puntuale indicazione delle classi di concorso.

Dovranno essere individuati distinti  modelli di determinazione di organico per la scuola dell’infanzia,  per la scuola di base e per la scuola secondaria.

Scuola dell’infanzia

Con riferimento alla scuola dell’infanzia, nella quale si prevede di mantenere l’attuale ruolo degli insegnanti di scuola materna,  occorrerà stabilire un indice di ponderazione che, da un lato, dia spazio alla realizzazione del progetto articolato secondo una logica di forte trasversalità - quale delineato nei criteri per la definizione del curricolo - e, dall’altro, agevoli i necessari raccordi, organizzativi e metodologico-didattici con il ciclo della scuola di base.

Ovviamente una particolare attenzione va dedicata all’effettiva durata dell’orario di funzionamento della scuola. Occorrerà inoltre tener presente il principio della graduale generalizzazione della scuola dell’infanzia, nel rispetto dell’eventuale soddisfacimento  della domanda delle famiglie da parte delle istituzioni non statali.

Scuola di base

Per tale settore sembra essenziale prevedere la confluenza in un unico ruolo degli attuali insegnanti di scuola elementare e media, al fine di consentire un organico funzionale unico per l’intero settennio della scuola di base, ferma restando la necessaria gradualità per la messa a regime della riforma e, quindi, anche per la istituzione del ruolo unico.

L’organico funzionale consente un reale intreccio fra le professionalità docenti, attraverso il superamento delle cattedre, una effettiva flessibilità e integrazione fra le risorse professionali.

All'interno del ruolo unico anche gli attuali insegnanti elementari sono inseriti per ambiti disciplinari con la revisione dell’attuale modello di organico funzionale (attuazione art. 1, comma 72, della legge 662/96) e con la individuazione di criteri simili a quelli adottati, in via sperimentale, in alcuni istituti d’istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Scuola secondaria

Per il ciclo secondario si può fare riferimento al modello attualmente sperimentato sulla base del D.M. 3 aprile 2000, n.105,   rivedendo l’indice di ponderazione (ora differenziato per ordine d’istituto), considerata la scelta di un unico monte ore (intorno alle  1000 ore). Occorre, inoltre, una ridefinizione della titolarità dei docenti (sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali) in coerenza con la logica unitaria dell’organico d’istituto. Infine particolarmente efficace risulterà la previsione in organico di posti part-time.

Va, ancora, sottolineato che la definizione del modello di organico funzionale, in questo come negli altri settori d’istruzione, dovrà prevedere forme organizzative che consentano la messa in comune di risorse per la realizzazione di progetti unitari fra reti di scuole.

Al fine, poi, di  garantire la concreta realizzazione del POF l’organico dovrà essere pluriennale.