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Intervista
a CARLO MARZUOLI
su due proposte relative allo
"Stato giuridico degli insegnanti"
a cura di Alessandra Cenerini
15 settembre 2003
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A.C.
LADi ha per prima lanciato la proposta di ridefinire lo
stato giuridico degli insegnanti affrontando il tema in due importanti
seminari nazionali:Riforma della scuola e svolta regionalista:
come cambia la condizione degli insegnanti - Lo stato giuridico
dei docenti fra passato e futuro", Bologna 22 e 23 Febbraio
2002, e "Un Nuovo stato giuridico per la professione docente",
Bologna 30 novembre 2002.
Ora, come ben sai, sono state presentate due proposte di legge
sullo stato giuridico, luna diniziativa di alcuni
deputati di Forza Italia e della Lega Nord (Camera, n.
4091), laltra d iniziativa del deputato di Alleanza
Nazionale Angela Napoli ( Camera, n.
4095).
Considero molto importante poter discutere con te queste iniziative,
perché sei una delle persone più competenti e qualificate
a farlo. La prima questione che vorrei affrontare è un
nodo politico che reputo rilevante. Mi riferisco al fatto che
queste proposte avanzate da alcuni parlamentari della maggioranza
si collocano nel quadro di un governo che non ha nessuna intenzione
di legiferare su tale materia. Due dati a riprova di questa mia
affermazione:
-
Il 15 Gennaio 2003 ha terminato i propri lavori la commissione
sul Codice deontologico, di cui posso parlare con cognizione
di causa avendone fatto parte. Il documento finale di sintesi
di quella commissione ha posto due obiettivi: un nuovo stato
giuridico degli insegnanti e la creazione di un organismo di
autogoverno della docenza. Bene, in quelloccasione il
ministro Moratti ha esplicitamente dichiarato di non volere
avviare nessun provvedimento legislativo al riguardo, perché
non ha nessuna intenzione di aprire un nuovo fronte di scontro
con i Sindacati.
-
Il 24 luglio 2003 è stato firmato il Contratto Nazionale
della Scuola. Ancora una volta quel Contratto si è appropriato
di elementi della condizione docente che dovrebbero essere oggetto
di stato giuridico. Mi riferisco ad esempio alla definizione
della funzione docente e alla carriera degli insegnanti
per la formulazione della quale è stata prevista unapposita
commissione mista Aran- Sindacati. Una commissione, peraltro,
sostenuta pubblicamente dal ministro Moratti anche in recenti
dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.
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Fatta questa premessa, la mia domanda è : in questo contesto,
qual è, a tuo avviso, il significato da attribuire alle
due proposte di legge?
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C.
M.
Quello che dici segnala lesistenza di un evidente
contrasto di quelle iniziative legislative (pressoché
uguali) con i propositi enunciati e con i fatti realizzati
dallautorità di governo (le citate dichiarazioni
del ministro e la sottoscrizione di un contratto nuovamente
invasivo di aspetti qualificanti per la funzione docente).
Come interpretare questa situazione? Le ipotesi sono due:
o qualcuno degli interessati (lautorità di governo
ed i parlamentari proponenti) in realtà non vuole quello
che pure afferma di volere, oppure lautorità
di governo e alcuni parlamentari della sua maggioranza vogliono
cose fra loro incompatibili. Difficile sapere quale delle
due ipotesi corrisponda al vero.
Peraltro,
specie
in un momento in cui la scuola dovrebbe cambiare, la libertà
di insegnamento e le connesse questioni sullo stato giuridico
dei docenti sono argomenti assolutamente centrali. Direi
anzi che proprio questo è il terreno (dal punto di
vista giuridico) su cui si dimostra la volontà di
trasformare davvero la scuola, per adeguarla alle esigenze
di oggi e del futuro. Listruzione pubblica è
in primo luogo la funzione docente e la condizione giuridica
(ed economica, ovviamente) del personale che espleta il servizio
(come la giustizia è il giudice, ecc.): se non si procede
ad una innovazione su questo piano, tutto il resto rischia
di essere pregiudicato, o di provocare molto rumore per esaudire
solo interessi particolari, legittimi, ma che non possono
essere propagandati come gli interessi della Nazione,
del Paese, della Società, della
Scuola, e così via.
Il tema merita perciò grande attenzione, al di là
della circostanza che le due iniziative legislative siano
manifestazione di un interesse autentico o, invece, solo di
circostanza.
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A.
C.
Quali
sono i punti essenziali da prendere in considerazione per affrontare
la materia e quale la valutazione, rispetto ad essi, delle due
proposte di legge?
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C.
M.
Oggi, anche alla luce delle nuove disposizioni costituzionali,
la materia presenta problemi di diverso livello, da affrontare
in modo ordinato.
Al
primo posto vi sono delle pre-condizioni.
- A)
La prima riguarda la consapevolezza del valore delloggetto
su cui si interviene.
La
funzione docente, specie nel sistema dellistruzione
pubblica (scuole statali e scuole paritarie,
ai sensi della legislazione vigente, e ferma la illegittimità
costituzionale, a mio avviso, non della parità in
sé, ma della disciplina che ne ha dato la legge n.
62/2000), si caratterizza perché deve svolgersi,
per dettato costituzionale, in una condizione di libertà
di insegnamento. Daltra parte questo è
anche laspetto che inequivocabilmente differenzia
la funzione docente da tantissime altre funzioni: qui sta
ciò che fonda linsegnamento come professione
autonoma e distinta da tutte le altre.
- B)
La seconda, e conseguente, pre-condizione riguarda la questione
di chi, in relazione al valore delloggetto (che è
grande, e delicato), deve intervenire: se il Parlamento,
o il Governo, o le Regioni, o i sindacati, ecc.
Dal
punto di vista giuridico, da sempre, uno degli strumenti
essenziali per garantire le libertà costituzionali
e le prerogative delle funzioni pubbliche (come lindipendenza
per i giudici, ad esempio; ma anche limparzialità
della pubblica amministrazione, vedi lart. 97 primo
comma, Cost.), e dunque anche per garantire la libertà
di insegnamento, è che la materia sia regolata
con legge.
La legge, infatti, proviene da un organo (il Parlamento):
-
in cui tutti possono intervenire, maggioranza e opposizione;
-
le cui decisioni sono più facilmente conoscibili,
controllabili e criticabili dallopinione pubblica;
-
che dunque costituisce una sede in cui è più
difficile per chi ha in quel momento la maggioranza
adottare regole lesive della libertà
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A.C.
Tu sai bene che molti sostengono che il ricorso alla legge comporta
tempi lunghissimi e gravi ritardi. Come si risponde a questa ricorrente
obiezione?
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C.
M.
Opportuna interruzione. Vedi, lidea per cui la necessità
di semplificare o di far presto giustificherebbe sempre (o quasi)
laccantonamento dellatto legislativo corrisponde
ad unequazione inconsistente, anche se appartiene alla
pubblicistica corrente. Ad esempio, si farebbe molto presto
a risolvere gli affari condominiali se si desse tutto il potere
allamministratore del condominio, sopprimendo lassemblea;
eppure dubito che il singolo proprietario sia disposto a tanto
(io certamente no): che se ne fa (il singolo condomino) di una
decisione rapida, se è una decisione che lo priva dei
suoi diritti senza che neppure abbia avuto la possibilità
di interloquire?
Come vedi, in mancanza di certe regole, la rapidità è
un valore utile solo per linteresse di chi ha il potere,
non certo per gli altri. Insomma, alle regole democratiche non
vi è alternativa: bisogna solo impegnarsi per farle funzionare
presto e bene.
Questo precisato, vorrei aggiungere, a riprova dellimportanza
(in positivo) della legge, che proprio il fatto che su una
materia intervenga il Parlamento o invece un altro organo
è un elemento capace di testimoniare ben oltre le parole
(che volano) quale sia il valore che le forze politiche effettivamente
attribuiscono ad una certa materia.
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A.
C.
Torniamo
dunque alla legge: puoi esemplificare e indicare le più
immediate implicazioni di quanto hai detto?
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C.
M.
Certamente. Il punto è che gli aspetti fondamentali della
libertà di insegnamento e quegli aspetti della condizione
giuridica del docente che sono determinanti ai fini della garanzia
di tale libertà debbono essere disciplinati con legge:
si pensi ad esempio al reclutamento, che deve essere pubblico,
imparziale e totalmente indifferente rispetto ai diversi orientamenti
culturali o religiosi (e qui torna il discorso sulla illegittimità
dellattuale disciplina della scuola paritaria, per non
parlare della recentissima legge n. 186/2003 sugli insegnanti
di religione), oppure alla costruzione della carriera
(in senso lato), o alla pluralità e varietà delle
funzioni di tipo docente (se una o più; si pensi ai giudici:
esiste la funzione giurisdizionale di primo grado, di secondo,
di cognizione e di esecuzione, ecc.), alle autorità che
debbono avere potestà di indirizzo e di coordinamento
(per certi aspetti, in vista della resa del servizio di istruzione),
alla valutazione e al controllo.
Le implicazioni essenziali sono le seguenti, tanto ovvie quanto
spesso ignorate o contrastate.
- La
materia non può essere disciplinata con regolamento
governativo. Un sistema peggiore, per tutelare una libertà
costituzionale, non vi può essere (dal punto di vista
giuridico). Bene: se, ora, vai a vedere come è concretamente
disciplinata la libertà di insegnamento (e tutto
ciò che vi è connesso) nei due progetti, puoi
agevolmente constatare che essi, in sostanza, niente o quasi
disciplinano direttamente, che neppure si rimettono ad un
decreto legislativo (come il testo unico D. Lgs. n. 297/1994,
o come sono i decreti previsti dalla legge Moratti n. 53/2003),
e che invece si affidano ad un regolamento governativo (si
vedano gli articoli 8 del pdl n. 4091 e 8 del pdl 4095),
cioè ad un atto del solo Governo. La conclusione
non è confortante, ma inevitabile: o manca unadeguata
consapevolezza della materia su cui si interviene oppure
manca unadeguata sensibilità per i valori costituzionali
di libertà (e già qualche altro segno si è
avuto: penso a certe esternazioni sui libri di testo), oppure
..luna
e laltra cosa. In ogni caso rimane la pericolosità,
dal punto di vista della garanzia della libertà di
insegnamento (e dei diritti in generale dei docenti), delle
iniziative in questione.
-
Laltra implicazione, assolutamente centrale, è
la necessità di rideterminare in modo preciso
gli ambiti in cui può intervenire la contrattazione
sindacale. Il sindacato è un fattore essenziale
di democrazia e di libertà ed è uno strumento
indispensabile per la tutela di chi lavora e in specie dei
lavoratori dipendenti. Ma anchesso è solamente
uno dei protagonisti (insieme ai partiti, al pluralismo
degli enti territoriali, alle libertà individuali
e associative) e non un protagonista privilegiato: dunque,
anche per il sindacato esiste la necessità di mantenersi
nellambito che gli è proprio. La funzione docente,
la libertà di insegnamento ed i connessi aspetti
della condizione giuridica del personale docente non sono
(giuridicamente) materia di contrattazione sindacale (come
non lo sono, fatti i debiti adattamenti, la funzione giurisdizionale
e la condizione giuridica del personale che la esercita,
cioè dei magistrati). Capisco che il problema è
politicamente impegnativo, ma dovrà pur essere affrontato,
nella sede giusta, che è, appunto, il Parlamento.
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A.
C.
Dalle tue notazioni emerge una valutazione molto negativa sia
dei due progetti che dellintero contesto in cui si collocano.
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C.
M.
E così. Credo di non esagerare. Considera questo.
Da un lato, alla legge proprio non si pensa. E il caso
dellautorità di governo e delle dichiarazioni
ministeriali che hai citato. Sono cambiati maggioranza e governo,
ma non vi è alcuna intenzione, nella materia di cui
parliamo, di rivedere gli ambiti di competenza della legge
e della contrattazione (anzi).
Da un altro lato, qualcuno ricorre alla legge. E il
caso dei due progetti in esame. Senonché, in realtà,
siamo davanti ad una (insidiosa) apparenza: quei due progetti,
infatti, usano la sede legislativa non già per disciplinare
veramente la materia, ma per affidarne la disciplina alla
potestà regolamentare del governo, e dunque per sottrarla
(e non per darla) al Parlamento. Come dire: al peggio mai
vi è fine (dal punto di vista giuridico).
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A.C.
Tu
pensi dunque che siamo punto e a capo.
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C.
M.
Sì. I fatti ed i dati menzionati non consentono giudizi
diversi. La funzione docente e la sua condizione di libertà,
con i conseguenti aspetti di stato giuridico dei docenti, sono
il cuore del sistema dellistruzione. E ben comprensibile,
dunque, che linsieme delle questioni sia complesso e laborioso.
Ma i due progetti non intendono risolvere la questione, intendono
esclusivamente darla in appalto al governo. |
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A.
C.
Come
procedere, allora? da dove muovere? quali punti affrontare ed
in quale sequenza?
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C.
M.
Siamo alle questioni di secondo livello, che vengono dopo le
pre-condizioni di cui ho già parlato.
Per andare avanti, in modo fattivo, occorrono spessore e adeguatezza:
a) di elaborazione tecnico-giuridica; b) di metodo; c) di
tempo: occorre un tempo previamente determinato, che però
non può essere né domani, né dopo domani
(con una eccezione, di cui dirò fra poco).
Alla luce delle normative, costituzionali e di legislazione
ordinaria, degli ultimi anni, affrontare, oggi, la questione
della funzione docente ed i connessi aspetti dello stato giuridico
del personale docente significa investire alcune problematiche
di carattere generale.
- Definizione
del rapporto fra funzione docente, libertà di insegnamento,
stato giuridico e norme generali sullistruzione
di cui parla lart. 117 Cost., comma 2, lettera n,
e di cui si dovrebbero occupare i decreti legislativi previsti
dalla vigente legge n. 53/2003. A mio avviso, per ragioni
che in altri interventi ho cercato di illustrare, molti
aspetti della funzione docente e dello stato giuridico debbono
costituire parte delle norme generali sull'istruzione (come
sembra riconoscere la stessa legge n. 53/2003, che esplicitamente
indica il tema della formazione dei docenti); in questo
modo sarà possibile garantire una unitarietà
delle funzione docente pur in un contesto di autonomia e
di decentramento, come previsto dallo stesso articolo 117
Cost. e sembrerebbe dalla stessa legge n.
53/2003. Per inciso: anche questo aspetto (che riguarda
la legge n. 53/2003) pare essere totalmente ignorato dai
due progetti di legge.
- Riconsiderazione
della congruità della attuale disciplina della contrattazione
collettiva in ordine alla nuova configurazione dellistruzione
e rideterminazione dei confini fra ambito della contrattazione
e ambito dellorganizzazione del servizio, oltre che
della libertà di insegnamento e della funzione docente.
Di questultimo aspetto, in verità, i due progetti
si occupano (art. 7 pdl n. 4091 e art. 6 pdl n. 4095), ma
in modo insufficiente (non bastano poche parole) ed in un
contesto distorto: non si può certo pensare, in materia,
di sostituire la contrattazione con lonnipotenza della
potestà regolamentare del governo.
- De-statalizzazione
del personale docente; la strada giuridicamente più
corretta e utile è quella della regionalizzazione.
Daltra pare, ciò potrà farsi senza rischio
alcuno una volta che si siano fatte le norme generali sulla
funzione docente e sulla libertà di insegnamento.
Il collegamento fra i due aspetti (regionalizzazione,
decentramento e norme generali sullistruzione,
per la parte che ora ci interessa) è strettissimo.
Infatti: è ovvio, ed è sacrosanto, che il personale
docente sia gravemente preoccupato dellipotesi di regionalizzazione
se non ha garanzie chiare e compiute di stato giuridico; ancora:
è ovvio, ed è sacrosanto, che il cittadino della
Repubblica sia gravemente preoccupato dellipotesi di
regionalizzazione di parte del sistema dellistruzione
se non vi sono norme generali uniformi sugli aspetti qualificanti
del servizio dellistruzione, il che vuol dire sulla
funzione docente, sulla libertà di insegnamento, sul
personale docente. La via di uscita, a questo punto, per chi
solo a parole vuole lautonomia e il decentramento nella
scuola, è fin troppo scoperta : basta evitare di mettere
mano a questa opera di regolazione legislativa (della funzione
docente, della libertà di insegnamento, di alcuni aspetti
di stato giuridico) per contrastare, in modo non dichiarato
ma assai più efficace, le pur proclamate istanze di
devoluzione, ecc. ecc. Per inciso (di nuovo): niente vi è,
sul punto, nei due progetti citati.
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A.C.
E
quanto al metodo da seguire?
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C.
M.
Unoperazione come quella di cui vi è bisogno
non può essere realizzata se non attraverso un processo
che coinvolga, in funzione conoscitiva, di rappresentazione
di esigenze, di approfondimenti tecnici, tutte le sedi istituzionali
e tutte le istituzioni (pubbliche e private) interessate.
Ma, soprattutto, non può avere un esito soddisfacente
se in particolare non coinvolge i docenti attraverso
forme e strumenti giuridici ulteriori e diversi rispetto
a quelli delle associazioni sindacali di categoria. E
ovvio: fra i temi da riesaminare vi è anche quello del
rapporto fra la funzione pubblica nellistruzione ed il
ruolo dei sindacati, fra i singoli docenti e le loro stesse
forme associative; occorre dunque che i docenti siano investiti
della questione non solo sotto il profilo dei legittimi interessi
economici di categoria, ma anche (e innanzitutto) sotto il profilo
strettamente tecnico-professionale. |
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A.C.
Mi
pare che tu stia portando lattenzione sulla necessità
di apposite forme pubbliche di organizzazione per i docenti e
per la funzione docente, di organismi tecnici rappresentativi
della funzione docente volti a soddisfare, sia pure in termini
diversissimi, unesigenza di garanzia e di valorizzazione
tecnica in qualche modo simile a quella che, in un altro settore,
penso ai magistrati, si vuole soddisfare con il Consiglio Superiore
della Magistratura.
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C.
M.
Hai ragione. In proposito, vorrei sottolineare che questo
dovrebbe essere lunico aspetto su cui pretendere un intervento
immediato del legislatore; si può provvedere subito,
non vi è necessità di troppo studio. Ed è
indispensabile affinché il processo di elaborazione di
un nuovo volto, chiaro, garantito ed efficace, della funzione
docente possa avere il risultato migliore possibile. Del resto,
ciò corrisponde a tematiche che la tua associazione ha
già elaborato, a cui hanno sbrigativamente attinto, mi
pare, i due progetti di legge prima ricordati (artt. 4 e 6 pdl
n. 4091 e artt. 4 e 5 pdl n. 4095). |
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A.
C.
Il
tempo
prevedibilmente occorrente?
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C.
M.
Direi (sotto il profilo tecnico) che due anni potrebbero
bastare per avere un testo, meditato e discusso con tutti gli
interessati (singoli, associazioni, istituzioni), pronto per
essere varato (con legge). Il problema è se vi è
qualcuno disposto ad impegnarsi su questo termine, ma è
un problema politico, e mi riguarda solo come cittadino, dunque
in altra sede. |
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A.
C.
Hai
indicato le premesse, le impostazioni ed il metodo; puoi elencare
i principali capitoli su cui, in tali prospettive, lavorare?
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C.
M.
Mi pare che gli argomenti, in buona parte, siano già
individuati, grazie anche allattività della tua
associazione. Sono, ad esempio:
- uno
statuto (limitato agli aspetti essenziali) per ogni
docente del sistema nazionale dellistruzione,
sia della scuola statale che paritaria;
- la
libertà di insegnamento in riferimento alla struttura
degli organismi in cui il docente opera (le istituzioni
scolastiche e la dirigenza);
- listituzione
di organismi tecnici, per un verso destinati alla garanzia
della funzione docente e per un altro destinati a consentire
la partecipazione tecnica della funzione docente allelaborazione
delle politiche dellistruzione;
- larticolazione
della funzione docente;
- un
reclutamento pubblico, trasparente e imparziale, per
qualsiasi docente del sistema nazionale dellistruzione;
- la
garanzia di stabilità;
- le
modalità di valutazione e controllo;
- i
mezzi organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza
e la conoscibilità dellattività dei
docenti da parte dei cittadini e degli interessati.
I due progetti hanno largamente utilizzato anche questi riferimenti
(vedi art. 2 pdl n. 4091 e art. 2 pdl n. 4095). Ma non basta
riprodurli per girarli a terzi (alla potestà regolamentare
del Governo): bisogna lavorarci sopra, in prima persona. E
quando dico : in prima persona, intendo proprio
loro: i parlamentari, e il Parlamento.
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A.
C.
Torniamo
al punto di partenza: che fare, in conclusione, dinanzi ai due
progetti?
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C.
M.
Questo: cerchiamo di evitare che finiscano per fare una pessima
pubblicità ad una proposta realmente meritevole di attenzione:
un intervento (meditato) del Parlamento per disciplinare gli
aspetti fondamentali della funzione docente, della libertà
di insegnamento, dei connessi aspetti di stato giuridico dei
docenti. |
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A.
C.
Grazie
infinite, Carlo, per la chiarezza delle posizioni espresse, fondamentali
per capire una delle questioni cruciali, ma al contempo più
trascurate, della riforma della scuola.
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