XIV LEGISLATURA

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CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti
e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche

Presentata il 23 giugno 2003

Art. 1.(Funzione docente).

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.

2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove l'immagine e il prestigio e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, la carriera e la retribuzione per merito.

3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, nonché secondo i principi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2.(Princìpi e criteri dello statuto degli insegnanti).

1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:

Art. 3.(Funzioni di dirigenza e di consulenza).

1. E' ridefinita la funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.

2. E' definita la funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.

3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.

Art. 4.(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna regione.

2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale della funzione docente o dagli iscritti alla rispettiva regione e durano in carica tre anni. Una parte è designata dalle università o dalle università aventi sede nella regione.

3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.

4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.

Art. 5.(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei docenti, a stabilire gli standard per la formazione iniziale, l'abilitazione e il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono inoltre a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.

2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, agli standard di valutazione e ai mezzi per il conseguimento degli obiettivi generati del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.

3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda la dimensione regionale.

Art. 6.(Contrattazione e area autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.

3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui alla presente legge è disciplinato con una area autonoma di contrattazione.

Art. 7.(Soppressione delle rappresentanze sindacali unitarie scolastiche).

1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al capo II del titolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo 26 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, concernenti la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

2. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 1999, n. 69, è abrogato.

Art. 8.(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica, si provvede a dare attuazione ai principi e ai criteri dello statuto degli insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.