XIV LEGISLATURA

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CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4091

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

SANTULLI, ARACU, BIANCHI CLERICI, CARLUCCI, GALVAGNO, GARAGNANI, LICASTRO SCARDINO, ORSINI, PACINI, PALMIERI, RANIELI

Statuto dei diritti degli insegnanti

Presentata il 19 giugno 2003

Art. 1.(Funzione docente).

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.

2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2.(Princìpi e criteri dello statuto degli insegnanti).

1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:

Art. 3.(Funzioni di dirigenza e di consulenza).

1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.

2. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.

3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.

Art. 4.(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali.

2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è designata da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), per gli organismi regionali, dagli iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale, dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.

3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.

4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.

Art. 5. (Associazionismo professionale).

1. I docenti possono liberamente esprimere all'interno delle istituzioni scolastiche l'attività associativa.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Art. 6.(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i); a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.

2. Gli organismi tecnici rappresentativi formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.

3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono, altresì, alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.

Art. 7.(Contrattazione e area autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.

3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è disciplinato con autonoma area di contrattazione.

Art. 8.(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei princìpi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge.