Innalzamento del rapporto alunni/classe
Il contenuto dell'art. 66 comma 1 lettera a) |
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Il comma 1 alla lettera a) prescrive dall'anno scolastico 2007/2008 (con decreto adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze) la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l'innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 (dall'attuale valore di 20,6 al valore di 21, in misura differenziata per i vari ordini di scuola, come previsto nella relazione tecnica al ddl finanziaria.) con contestuale adozione di misure di contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica. |
La formazione delle classi
Quanto previsto da questo comma è una manovra di tipo classico, iniziata con i famosi decreti “taglia classi” del Ministro Russo Jervolino (1993). La sua efficacia è in genere positiva per la Cassa e quindi il risparmio è credibile. Ma la misura, se dovesse essere applicata in una situazione di aumento degli iscritti (e di aumento degli handicappati), non darebbe alcun risultato, perchè interviene solo su un punto del meccanismo di formazione degli organici. Per essere certi del recupero di efficienza, bisognava:
• lasciare alle scuole la responsabilità della definizione dei criteri di formazione delle classi, con vincoli finanziari generali e una precisa definizione degli obiettivi (non dei criteri), abrogando l'attuale normativa sulla loro formazione (v. tabella 4) che è in contrasto, tra l'altro, con il regolamento dell'autonomia (DPR 275/99).
In altre parole, bisognava svincolare gli organici dalle classi, facendo riferimento esclusivamente al numero degli iscritti nella scuola, con responsabilizzazione degli istituti scolastici autonomi nei confronti della distribuzione degli alunni nelle classi e nei gruppi.
Se si continueranno a definire criteri minuziosi, anziché gli obiettivi che la scuola complessivamente deve conseguire, è facilmente prevedibile – come è già successo nel passato – che tale disposizione aprirà un contenzioso infinito con scuole, sindaci, assessori e sindacati per “salvare” questa o quella classe (e il relativo personale), per contestare i calcoli, l'applicazione dei criteri e per trovare deroghe alla disposizioni ministeriali. Un lavoro faticoso e conflittuale, disperso in mille sedi negoziali e mille interessi “forti”, che metterà in forse il risultato finale.
La normativa vigente sulla formazione delle classi |
Decreto Intermininisteriale 24 luglio 1998, n. 331, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola. : prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola media un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15. Disposizioni specifiche sono dettate per classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) che possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, nonché per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate. Art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l'anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20; da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E' stato inoltre previsto l'accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto |
