Quadro 8
8. PROPOSTE PER ADEGUARE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLE ESIGENZE DI QUALIFICAZIONE.
8.1. Il Ministero dell'Educazione e della Scienza, in collaborazione col Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e con le Comunità Autonome, promuoverà le azioni pertinenti per rendere effettiva la progressiva integrazione dei tre subsistemi di formazione professionale. In questo contesto, promuoverà in maniera immediata lo sviluppo di un Regolamento della Legge sulle Qualifiche e la Formazione Professionale. 8.2. L'aggiornamento permanente del catalogo dei titoli di formazione professionale e dei corrispondenti curricoli sarà realizzato in modo sistematico in riferimento al catalogo nazionale delle qualifiche professionali. 8.3. Le Amministrazioni scolastiche dedicheranno una particolare attenzione alla formazione continua degli insegnanti della formazione professionale, con lo scopo di facilitarne l'adeguamento alle esigenze dei cambiamenti che si producono nei rispettivi settori. A questo proposito, il Ministero dell'Educazione e della Scienza comprenderà nella propria offerta formativa interventi rivolti agli insegnanti di quelle specialità che, per il fatto di esser minoritarie, si prestano meglio a un'organizzazione su una più ampia scala territoriale. 8.4. Per quegli alunni che, compiuta l'età di 16 anni, non desiderino continuare l'istruzione secondaria obbligatoria, sarà reso possibile l'accesso ordinario a programmi di formazione professionale, nei termini illustrati alla proposta 4.5 8.5. Il sistema educativo offrirà presso alcuni istituti di istruzione secondaria un corso orientato alla preparazione per l'accesso ai corsi di formazione professionale di grado superiore di coloro che sono in possesso del titolo di Tecnico. Le qualificazioni conseguite in tale corso rappresenteranno una parte consistente nella valutazione finale delle prove di ingresso corrispondenti. 8.6. Il Ministero dell'Educazione e della Scienza, in collaborazione con le Comunità Autonome e le Amministrazioni Locali, favorirà l'offerta di programmi di educazione e formazione per le persone adulte nella prospettiva dell'apprendimento per tutto l'arco della vita. |
COMMENTO ALLA “ FORMAZIONE PROFESSIONALE” (QUADRO 8)
Premessa
In base alla LOGSE/1990 la formazione professionale:
- è scandita in due livelli, la formazione professionale di Grado Medio, cui si accede al termine della ESO (Educazione Secondaria Obbligatoria) con il titolo di Graduado en Educación Secundaria Obligatoria , e la formazione professionale di Grado Superiore, cui si accede con il titolo di Baccelliere. Il titolo di Tecnico, conseguito in seguito alla conclusione positiva della FP di Grado Medio, dà accesso al Baccellierato o, in alternativa, alla formazione professionale di Grado Superiore previo superamento di una prova specifica.
- Per gli alunni con gravi difficoltà e che non giungano al completamento positivo dell'istruzione secondaria obbligatoria, sono inoltre previsti programmi specifici di iniziazione professionale, cosiddetti di garanzia sociale, conducenti a titoli di qualificazione professionale di primo livello .
- La LOCE /2002 ha previsto, rispetto alla LOGSE/1990, più stringenti requisti per l'accesso ai livelli medio e superiore della formazione professionale.
Novità e continuità delle Proposte/2004 rispetto alla LOCE/2002
Il Documento di proposta, rende meno cogenti i requisiti per l'accesso ai livelli medio e superiore della formazione professionale, e amplia le possibilità alternative di ingresso per quegli alunni che non vi pervengano attraverso il percorso scolastico standard.
Per l'accesso alla FP di Grado Superiore mantiene le modalità in vigore della LOGSE/1990 (accesso diretto con il titolo di Baccelliere, o previo il superamento di una prova specifica d'ingresso per quanti provengano dalla FP di Grado Medio ed abbiano conseguito il titolo di Tecnico). Inoltre per chi ha il titolo di Tecnico è prevista l' organizzazione, presso alcuni istituti d'istruzione secondaria, di corsi di preparazione per l' accesso alla FP di Grado Superiore, il cui superamento positivo darà luogo a un credito consistente nella valutazione della prova d'ingresso.
L'accesso ai corsi di formazione professionale di primo livello, sarà possibile solo a partire dal compimento dei 16 anni, per gli alunni che non riescano a concludere positivamente l'istruzione secondaria obbligatoria. In aggiunta è prevista l'organizzazione di un'offerta di corsi, frequentabili simultaneamente o successivamente, per il conseguimento del titolo conclusivo della ESO.