Cosa è cambiato nella scuola con il nuovo Titolo V
1948Titolo V art.117 |
2001Titolo V art.117 |
La Regione emana per le seguenti materie norme -istruzione artigiana e professionale -e assistenza scolastica |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
Alla legislazione concorrente compete l'istruzione - salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche - Alla legislazione della Regione compete
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NOVITÀ:
Le competenze legislative sull'istruzione e formazione sono divise fra:
- legislazione esclusiva dello Stato che diventa circoscritta e definita,
- legislazione concorrente , che significa che la potestà legislativa è delle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali riservati allo Stato,
- legislazione delle Regioni, che viene estesa a tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato.
In termini più specifici
Alla legislazione esclusiva dello Stato viene assegnata SOLO la definizione:
- dei livelli essenziali delle prestazioni (lep), che non riguardano solo istruzione e formazione, ma tutti i “diritti civili e sociali”, es. sanità, sicurezza sociale ecc..,
- delle norme generali sull'istruzione,
- dei principi fondamentali.
Alla legislazione concorrente compete
- l'istruzione, fatta salva l'autonomia scolastica, assurta a principio costituzionale.
Vale la pena di ricordare che nella seduta 959 del 16/11/2000 fu proposta - senza esito - la cancellazione dell' istruzione tra le materie inserite nella legislazione concorrente , poiché si riteneva che l'autonomia regionale venisse fortemente limitata se allo Stato si lasciavano oltre alle norme generali anche i principi fondamentali sulla legislazione regionale, generando, come peraltro si è visto, non poca confusione.
Alla legislazione delle Regioni competono
- l'istruzione e formazione professionale , nel rispetto dei LEP
- ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.