Norme generali, principi fondamentali, LEP

L'attuazione del Titolo V nel campo dell'istruzione ha generato non poca confusione, non solo nell'assegnazione delle diverse competenze fra Stato e Regioni, ma anche nella stessa applicazione dei termini relativi alle competenze esclusive dello Stato: norme generali, principi fondamentali, livelli essenziali delle prestazioni. Una confusione che non è solo, evidentemente, lessicale.

Tenteremo prima di analizzare in sede teorica il significato di questi tre termini; per esaminare, poi come sono stati applicati nella riforma della scuola.

In sede teorica

1) le norme generali dovrebbero riguardare la ripartizione in cicli, la durata dei corsi di studio, la suddivisione degli indirizzi, l'orario e la sua ripartizione fra quota nazionale e quota locale, la suddivisione fra discipline fondamentali ed opzionali, i titoli di studio, la valutazione del sistema dell' istruzione, gli aspetti nazionali dello stato giuridico del personale docente e dirigente. Quest'ultimo punto potrebbe anche rientrare nei principi fondamentali, infatti si ricordi che al senato fu accolto un ordine del giorno (seduta 957 del 15/11/2000) nel quale si affermava che "… nella fissazione dei principi fondamentali in materia di istruzione, la legislazione statale debba stabilire i seguenti punti essenziali in armonia con l'art. 33 della Costituzione:
a) libertà di insegnamento;
b) stato giuridico e carriera dei docenti;
c) criteri e procedure nazionali di concorso e di assunzione;
d) formulazione dei piani di studio e delle discipline.

2) I principi fondamentali, sul cui rispetto si esercita la legislazione concorrente, dovrebbero riguardare tutto ciò che si riferisce alla gestione del servizio,compresa la gestione del personale docente e dirigente.

3) I livelli essenziali delle prestazioni, lep, non sono innanzitutto da intendersi come “livelli minimi”, infatti la dizione “livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale“, adottata nel testo unificato della I Commissione della Camera, fu considerata limitativa e modificata. I lep dovrebbero riguardare gli obiettivi di apprendimento, le competenze essenziali, come altrove si chiamano, che dovrebbero essere unitarie sia per l'istruzione che per l'istruzione e formazione professionale, la durata e l'esercizio del "diritto-dovere all'istruzione e formazione (definita invece nel decreto come “norma generale”), ecc…


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