Il contenuto dell'art. 21 della legge 59/97

Questi i punti salienti dell'art. 21 relativamente all'autonomia scolastica

•  Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica in materia di gestione del servizio di istruzione, man mano che raggiungono i requisiti dimensionali.

• Lo Stato assegna alle istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico, suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.

• Le istituzioni scolastiche hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

• Ai capi d'istituto viene conferita la qualifica dirigenziale, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente.

• Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola , il quale sarà articolato in autonome aree.

In riferimento ai due ultimi punti va sottolineato che dopo quasi 10 anni non sono ancora state istituite né le “nuove figure professionali del personale docente” , nè l' “area autonoma di contrattazione” per gli insegnanti, i quali, nonostante la specificità della funzione, conservano un'unica contrattazione con il personale amministrativo ed ausiliario.


ADi Associazione Docenti Italiani
Torna ad inizio pagina