La seconda stagione di riforme della P.A.

La legge delega 59/97 detta “Bassanini 1

Il 15 marzo 1997, sotto il primo Governo Prodi, viene varata la legge 59. Si tratta di una legge delega per il Conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa.”

Prende avvio, con questa legge, la seconda stagione di riforme della Pubblica Amministrazione, caratterizzata dalle così dette leggi Bassanini, dal nome del ministro della funzione pubblica, che ha ricoperto tale carica per tutta la XIII legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001 ), con la solo interruzione di un anno nel primo governo D'Alema.

L'intento del legislatore è quello di trasferire il maggior numero di funzioni e compiti agli enti periferici in un'ottica di decentralizzazione ampia ed effettiva, attribuendo a regioni ed enti locali quelle funzioni e quei compiti fino ad allora esercitati dall'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

L'art. 21 della L.59/97: approdo dell'autonomia scolastica

Con l'art. 21 della legge 59/97 va finalmente in porto l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dopo un'attraversata quasi ventennale, di cui si riportano qui alcune tappe:

•  1978 Viene varato il primo disegno di legge sull'Autonomia scolastica.

•  1993 Il ministro Rosa Russo Jervolino presenta una proposta complessiva sull'autonomia, che però fallisce.

•  1993 Nella legge finanziaria 537/1993, “Interventi correttivi di finanza pubblica”, l'art. 4 dedicato alla Pubblica Istruzione, detta al 1° comma norme di autonomia: “Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonchè le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti e con le gradualità e con le procedure previste dal presente articolo”.

•  1994 Il dlgs 297/1994, Testo Unico dell'Istruzione, all'art. 26 comma 3, riprende l'art. 4 della L.537/93 e rimanda l'attuazione dell'autonomia a decreti delegati: “Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.”.

•  1994 Il ministro Francesco D'Onofrio nel corso del 1° governo Berlusconi riprova a presentare una proposta complessiva sull'autonomia scolastica, senza riuscirci.

•  1995 Il ministro Giancarlo Lombardi presenta il ddl 1810 "Delega per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica”, approvato dal Governo Dini il 9 Maggio 1995, ma non conclude l'iter.

•  1997 Si approda finalmente all'art. 21 della legge 59/97.


ADi Associazione Docenti Italiani
Torna ad inizio pagina