Bando del 1°Concorso per Dirigenti Scolastici

Art. 1 - Concorso e posti

•  In attuazione dell'art. 29 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è indetto un corso Concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.

•  Il numero dei posti messi a Concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

•  Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.

Art. 2 - Organizzazione del Concorso

•  In applicazione dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.

•  L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso Concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.

Art. 3 - Articolazione della procedura concorsuale

•  La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:

  1. •  selezione per titoli;
  2. •  Concorso di ammissione;
  3. •  periodo di formazione;
  4. •  esame finale.

2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a Concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione

•  Al corso Concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.

•  Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

•  Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

•  Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al Concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.

•  I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

•  Tutti i candidati sono ammessi al Concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

•  L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione delle domande

•  La domanda di ammissione al corso Concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all'allegato 2), può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.

In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale.

•  Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.

•  La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di partecipazione al Concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al Concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.

 

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