Bando del 1°Concorso per Dirigenti Scolastici

Art. 6 - Dichiarazioni da formulare nella domanda

•  Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso Concorso selettivo di formazione:

Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al Concorso. E' onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al Concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

•  L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

•  Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999.

•  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).

Art. 7 - Cause di esclusione dal corso Concorso selettivo di formazione

•  Non sono ammessi al corso Concorso:

•  coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;

•  coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;

•  coloro che hanno presentato domanda di ammissione al Concorso per più regioni o per più settori formativi.

Art. 8 - Commissioni giudicatrici

•  La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a Concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del 6 settembre 2001.

•  Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

 

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