Bando del 1°Concorso per Dirigenti Scolastici
Art. 6 - Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso Concorso selettivo di formazione:
- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato;
- d) il settore formativo al quale si intende concorrere;
- e) la regione nella quale s'intende partecipare;
- f) la cattedra e/o il posto di titolarità;
- g) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- h) la data della prima nomina in ruolo nonché eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
- i) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi;
- l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297;
- n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al Concorso in altra regione o per altro settore formativo;
- o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
- p) i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui all'art. 15 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso Concorso;
- q) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 23.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al Concorso. E' onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al Concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
Art. 7 - Cause di esclusione dal corso Concorso selettivo di formazione
Non sono ammessi al corso Concorso:
coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
coloro che hanno presentato domanda di ammissione al Concorso per più regioni o per più settori formativi.
Art. 8 - Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a Concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del 6 settembre 2001.
Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.