Riorganizzazione dell' IFTS
Il contenuto dell'art. 68 comma 8 |
L'articolo dispone inoltre che le regioni programmino l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali. |
L'istruzione e formazione tecnica superiore
In più di cinque anni di vita gli IFTS confermano una modesta capacità di attrazione.
Nel 2002-03 l'offerta programmata era pari a 613 percorsi a fronte di 80.000 del sistema di formazione professionale regionale di II livello.
Per quanto riguarda gli utenti, gli iscritti non superano le 10 mila unità annue e per di più il tasso di abbandono continua a risultare molto elevato e si attesta sul 28/30%.
Di fronte a questi risultati, e ai costi (!), non serve una ”riorganizzazione”, ma una nuova concezione dell'alta formazione tecnica e professionale, sull'esempio Europeo.
La sfida è nota:
- superare l'anomalia italiana della mancanza di un vero canale di alta formazione non accademica, in competizione con l'Università dove è presente un altissimo tasso di fallimenti, proprio perché mantiene il monopolio anche della formazione professionale di livello terziario;
- riformulare e alleggerire materie e obiettivi i curricoli della secondaria, soprattutto dell'istruzione tecnica e professionale, la cui durata va ridotta da cinque a quattro anni (come nel tentativo del Ministro Berlinguer, L.30/99), in modo da costituire una domanda potenziale per l'accesso al massimo livello di specializzazione richiesta dal mercato del lavoro;
- dare autonomia istitituzionale (non un semplice aggregato di corsi affidati a questo o a quell'istituto) a quella che deve diventare una vera e propria scuola e centro di ricerca applicata con proprie sedi, organi di governo, dirigenza e un corpo di insegnanti di comprovata competenza, ma con uno stato giuridico non da dipendenti “statali”;
- impostare una didattica di tipo applicativo con lunghi periodi di tirocinio nelle aziende manifatturiere e di servizi;
- affidare il riconoscimento dei crediti ad enti od organismi “terzi” rispetto sia all'università che all'alta formazione tecnica e professionale, in modo da evitare che l'università impedisca ai migliori allievi di questa nuova scuola di far valere le loro competenze per l'accesso ai corsi di laurea;
- esprimere uno sforzo notevole e significativo in termini di investimenti (pubblici e privati).
Una vera scuola superiore di formazione deve essere percepita dagli utenti (studenti e famiglie) non come un corso di aggiornamento o di riqualificazione, ma come un percorso “normale” della carriera di istruzione.
Solo a queste condizioni si potrà contare su uno sviluppo effettivo del nostro sistema di formazione in senso democratico, cioè di promozione di quelle competenze e conoscenze che sono legate alla cultura di un Paese industrializzato.
Norme esistenti sull'IFTS |
Art. 69 della L. 144/1999 ha previsto, a partire dal 1999 un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con riguardo ai finanziamenti l'articolo ha disposto l'utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonché di quote del Fondo per l'offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440)- nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo. Decreto 31 ottobre 2000, n. 436 , il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ) ha emanato un regolamento di attuazione (2) dell'articolo 69 sopra citato. Ai sensi di quest'ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale. Accordi in sede di Conferenza unificata. Sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM ) per la realizzazione dei percorsi della formazione tecnica superiore. Accordo del 1° agosto 2002 ha individuato 37 figure professionali Accordo 29 aprile 2005: ha individuato gli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali Accordo 25 novembre 2005 ha stabilito la programmazione per il triennio 2004-2006 ; inoltre che l'IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico (3) predisposto ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l'attuazione del medesimo piano dall'art . 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003). |
Il comma 8 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 144/1999