Riorganizzazione dell' IFTS

 


   Il contenuto dell'art. 68 comma 8

Il comma 8 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 144/1999 (1), secondo le linee guida adottate con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo dispone inoltre che le regioni programmino l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali.


L'istruzione e formazione tecnica superiore

In più di cinque anni di vita gli IFTS confermano una modesta capacità di attrazione.

Nel 2002-03 l'offerta programmata era pari a 613 percorsi a fronte di 80.000 del sistema di formazione professionale regionale di II livello.
Per quanto riguarda gli utenti, gli iscritti non superano le 10 mila unità annue e per di più il tasso di abbandono continua a risultare molto elevato e si attesta sul 28/30%.
Di fronte a questi risultati, e ai costi (!), non serve una ”riorganizzazione”, ma una nuova concezione dell'alta formazione tecnica e professionale, sull'esempio Europeo.
La sfida è nota:

Una vera scuola superiore di formazione deve essere percepita dagli utenti (studenti e famiglie) non come un corso di aggiornamento o di riqualificazione, ma come un percorso “normale” della carriera di istruzione.

Solo a queste condizioni si potrà contare su uno sviluppo effettivo del nostro sistema di formazione in senso democratico, cioè di promozione di quelle competenze e conoscenze che sono legate alla cultura di un Paese industrializzato.

Tabella n. 21

Norme esistenti sull'IFTS

Art. 69 della L. 144/1999 ha previsto, a partire dal 1999 un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con riguardo ai finanziamenti l'articolo ha disposto l'utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonché di quote del Fondo per l'offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440)- nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.

Decreto 31 ottobre 2000, n. 436 , il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ) ha emanato un regolamento di attuazione (2) dell'articolo 69 sopra citato. Ai sensi di quest'ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale.

Accordi in sede di Conferenza unificata. Sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM ) per la realizzazione dei percorsi della formazione tecnica superiore.

Accordo del 1° agosto 2002 ha individuato 37 figure professionali

Accordo 29 aprile 2005: ha individuato gli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali

Accordo 25 novembre 2005 ha stabilito la programmazione per il triennio 2004-2006 ; inoltre che l'IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico (3) predisposto ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l'attuazione del medesimo piano dall'art . 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003).

(1) - L. 17 maggio 1999, n. 144, " Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ”, articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore
(2) - Ai sensi di quest'ultimo i percorsi:
• i hanno durata variabile dai due ai quattro semestri ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti;servizi assicurativi e finanziari;
• sono fondati su curricula riferiti a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
• sono strutturati in moduli e unità autonomamente significative;
• sono affidati a docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
• possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;
• sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni
(3) - Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l'espressione del prescritto parere .


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