Educazione degli adulti
Il contenuto dell'art. 68 comma 9 |
|
Statalizzata una competenza delle Autonomie Locali
La situazione dell'educazione degli adulti in Italia, a diversità degli altri paesi, è caratterizzata da gravi limiti di sviluppo:
- una ridotta partecipazione alle attività formative a fronte di una disponibilità diffusa, seppure non sostenuta da adeguati supporti informativi e di orientamento;
- il basso livello di scolarità delle popolazione adulta, mentre esiste un legame diretto tra partecipazione all'offerta di educazione degli adulti e titoli di studio medio-alti posseduti;
- la presenza di un ampio e variegato universo di soggetti erogatori pubblici e privati e una molteplicità di corsi e di attività (relative principalmente alle lingue straniere e all'informatica), in maggioranza dedicate alla domanda più consistente;
- una carenza diffusa di coordinamento degli erogatori dell'offerta che ostacola la creazione di una rete a livello locale.
Di fronte a questa situazione di inefficacia, dispersione e mancato coordinamento, il Legislatore invece di intervenire con provvedimenti che favoriscano processi virtuosi attraverso disposizioni di sostegno finanziario, elaborazione di standard e promozione dell'eccellenza, entra nel settore con una propria proposta organizzativa decisamente incoerente con gli obiettivi della politica di formazione degli adulti.
In primo luogo si invade una competenza dei Comuni (D.lg. 112/98) senza che vi sia alcuna motivazione di carattere “sussidiario” dato che le Regioni e gli enti locali operano nel settore con proprie iniziative.
In secondo, la proposta è decisamente di tipo “scolastico ” e infatti viene commentata come una integrazione dell'ordinamento scolastico e non di quello della formazione. In particolare:
- si crea una nuova istituzione scolastica, con una autonomia organizzativa, didattica ma anche amministrativa, di cui nemmeno le altre scuole possono oggi godere;
- si consolida l'attuale organico rendendolo stabile e oggetto delle stesse regole previste per le altre scuole. Questo prelude, con ogni probabilità, anche all'istituzione – a questo punto necessaria – di una dirigenza dei centri territoriali;
- si affida alla contrattazione la determinazione dell'organico dei centri, in palese contrasto con la legge (421/92 e D.lg. 165/01) che esclude tale materia dal tavolo negoziale.
Si tratta di un' inedita e straordinaria statalizzazione di una competenza degli enti locali, in palese polemica con la normativa attuale ed anche con la stessa Costituzione (art.118).
Ma il fatto più grave è un altro: con la istituzione di scuole per la formazione degli adulti si predispone un'offerta che per contenuti e modello organizzativo (compresa la definizione di un organico) è in palese contraddizione con le caratteristiche della domanda potenziale di un servizio rivolto agli adulti.
Avremo quindi un organico più o meno “indifferente” alla domanda:
- se, ad esempio, vi sono cittadini che chiedono di apprendere la lingua inglese commerciale o tecnica, e l'organico non prevede la presenza di insegnanti preparati?
- Come postremo conciliare l'estrema variabilità della domanda con la rigidità degli organici statali? Avremo personale anche senza corsisti e avremo corsisti senza personale adatto a insegnare loro alcunché;
- Come armonizzare le tutele tipiche del rapporto di impiego degli insegnanti con le esigenze di una scuola per adulti?
- Avremo ogni anno la stesso “”carosello” dei supplenti?
- Potremo evitare le domande annuali di trasferimento e di mobilità?
- Formeremo le classi con gli stessi metodi e criteri con cui formiamo quelle dei bambini e degli adolescenti?
- Le ferie coincideranno con le vacanze, come succede per gli insegnanti delle scuole? E lasceremo quindi i Centri chiusi per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre?
E si potrebbe proseguire.
La stabilizzazione dei centri territoriali – nata dalla pressione di mantenere alto il livello dell'occupazione degli insegnanti e dei bidelli – non va incontro alle esigenze e ai bisogni di una domanda che in gran parte rifugge (anche per l'esperienza negativa avuta nella propria carriera di allievi) da modelli di insegnamento/apprendimento di tipo tradizionale, fatti di lezioni, di orari rigidi e strutturati, ecc... D'altra parte gli insegnanti addetti a questi Centri non hanno né potranno avere in futuro una speciale qualificazione, competenze o professionalità specialistiche e certificate. Lo vietano le ferree leggi di attribuzione degli incarichi e di assegnazione dei posti e delle sedi.
Nelle intenzioni, si tratta di una lodevole proposta, ma che non risponde alle necessità della formazione degli adulti, che deve essere strutturata e deve funzionare in modo del tutto diverso da una scuola-istituzione.
Meglio affidarsi ad una “legge quadro” come quella annunciata dallo stesso Governo
Norme esistenti |
Ordinanza Ministeriale n. 455/1997 istituisce i Centri Territoriali Permanenti, che hanno raccolto ed integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. Le attività per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinate dal Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell'obbligo e come coordinatore responsabile il suo dirigente. Le attività (alfabetizzazione, apprendimento della lingua ecc), si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione o moduli a carattere monografico e si concludono con il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti. L'accesso é gratuito ed aperto a tutte le età, con precedenza per quanti chiedono il conseguimento di un titolo di studio (licenza media). I docenti sono assegnati dagli uffici scolastici regionali. Art. 139 Dlgs 112/1998 assegna ai Comuni la responsabilità dell'educazione degli adulti. Accordo in sede di Conferenza unificata 2 marzo 2000 specifico sull'educazione degli adulti. Linee guida del ministero 6 febbraio 2001. Art. 38 CCNL 2002-2005 Comparto Scuola reca disposizioni sulle assegnazioni e l'orario del personale impegnato nel settore dell'educazione degli adulti in relazione alla specificità dell'attività. Finanziamenti: lo sviluppo dell'educazione permanente rientra tra gli obiettivi prioritari indicati annualmente dal ministero della Pubblica istruzione in sede di riparto del Fondo per l'offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440), e l'educazione degli adulti è inclusa tra gli interventi da finanziare ai sensi del piano programmatico (1) predisposto in attuazione dell'art. 1 comma 3 della legge 53/2003 nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004), per l'attuazione del medesimo piano, dall'art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L.350/2003). |
Il comma 9 dispone il potenziamento dell'istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine affida ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica , nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale