Le classi primavera
Il contenuto dell'art. 68 comma 7 |
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie con priorità per la realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, ciò nell'ottica di favorire la continuità del percorso formativo 0-6 anni. Si dispone in proposito che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale (secondo le indicazioni dell'art. 11 del DPR 275/1999, regolamento recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (1)) ed assicuri iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - a nuovi servizi. Viene pertanto sostituita secondo la relazione governativa, la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola dell'infanzia con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni Alla copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria (66.198 euro a decorrere dal 2005). |
Un asilo nido statale
L'estensione dei servizi per l'infanzia (0-6 anni) è un bisogno diffusamente sentito dalla popolazione, e risponde all'esigenza di sostenere la famiglia e l'occupazione femminile. Ma la costituzione di sezioni cosiddette “primavera” sembrano assolvere all'unico scopo di nascondere il rifiuto “politico” dell'anticipo contenuto nella legge 53/03 (articolo abrogato).
In realtà è peggio dell'anticipo, e per queste tre ragioni:
- si amplia l'anticipo di un anno intero di età: le classi “primavera” verranno costituite con bambini di 2 anni .
- si destinano maestre statali (volontarie?) a queste sezioni, mentre si contestava che le stesse potessero occuparsi di bambini di 2 anni e mezzo;
- si invade una competenza specifica degli enti territoriali (e delle Regioni, in particolare) relativa agli asili nido, e, così si contraddice il giusto orgoglio del Governo di attuare un piano di istituzione di asili nido su tutto il territorio nazionale.
In sostanza si tratta di una statalizzazione di un pezzo degli asili nido, al quale verranno applicate le regole , gli “ insegnamenti”, le metodologie, il calendario, le cattedre , gli orari della scuola dell'infanzia, che, invece, con la legge 53/03 venivano riservate esclusivamente ai bambini che si sentivano pronti a questo modello di istituzionalizzazione.
Norme pre-finanziaria sugli anticipi nella scuola dell'infanzia |
Art. 7, comma 4) legge 28 marzo 2003, n. 53, aveva previsto, con un'apposita norma transitoria che potessero iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia, per i tre anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (sperimentalmente e subordinatamente alla disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni) i bambini e le bambine che avessero compiuto tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, Art. 2 del D.lg. 59/2004, ha disposto che possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. All' art. 12 ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in via transitoria, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Art. 6 del Dlgs 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti e convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha quindi prorogato l'applicazione della disposizione transitoria per l'anno scolastico 2006-2007; Art.1 comma 6 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, ha dispsoto un'ulteriore proroga per l'anno scolastico 2007/2008. |