Libri di testo e tempi nuovi
Il contenuto dell'art. 68 comma 6 |
Il primo periodo, estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito, dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999). Il secondo periodo dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria recate sempre dall'articolo 27 della legge 448/1998 Il terzo periodo del comma in esame prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. |
Una norma fuori tempo
La norma in commento va vista in relazione all'estensione dell'obbligo scolastico disposta dal precedente comma 1, ma nello stesso tempo appare superflua, in quanto l'articolo 27 della legge 448/1998 prevede appunto la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell'obbligo. Non appare affatto chiaro se si intende prevedere per il primo biennio della scuola superiore la sola gratuità parziale escludendo quella totale. E se non bastasse, resta da chiarire infine se si intende incrementare le risorse per la fornitura dei libri di testo con parte dello stanziamento previsto dal successivo comma 11 o se invece l'aumento della platea dei beneficiari si debba affrontare con le somme attualmente a disposizione.
Per il primo biennio della scuola superiore valgono le stesse considerazioni fatte per il primo periodo in relazione al comma 1 dell'articolo in esame.
Da un lato il legislatore pare cedere alla propaganda, dall'altro non si accorge che i tempi sono cambiati da quando il senso democratico della gratuità, del comodato, del prestito ecc.., che affondava le sue radici in un ambiente rurale poverissimo, era uno dei modi per convincere le famiglie contadine a mandare i figli a scuola.
Oggi si continua a operare con la stessa impostazione“regalando” i libri di testo anche ai figli dei miliardari.
Forse era il caso di riflettere piuttosto sulla quantità dei manuali e delle materie, sul monopolio del libro di testo rispetto ad altri strumenti di apprendimento (ad esempio i laboratori), su un concetto di diritto allo studio non solo economico, ma fatto di attenzione alle condizioni culturali, organizzative e di apprendimento degli adolescenti di tutti i ceti sociali.
La sequenza delle norme sui libri di testo |
Art. 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 aveva previsto - con uno stanziamento di 200 miliardi di lire - che i comuni provvedessero a garantire, per l'anno scolastico 1999-2000, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. L'articolo rimetteva quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio. DPCM del 5 agosto 1999, n. 320 ha quindi indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni, salvo aumenti per situazioni particolari) per l'individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell'obbligo (in sostanza, a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore) ed ha provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato. Art. 53 della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) ha stabilito che le disposizioni introdotte dal summenzionato articolo 27 della legge 448/1998 continuassero ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001, autorizzando a tal fine la spesa di lire 100 miliardi, finanziamento integrato con altri 100 miliardi dalla tabella D della stessa legge finanziaria. DPCM del 4 luglio 2000, n. 226 ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM n. 320 del 1999, rendendo però - pur in mancanza di un'esplicita previsione legislativa - permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili. La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l'importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l'introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie(1). DPCM. 6 aprile 2006 n. 211 , sempre intervenendo sul DPCM del 1999, ha demandato ad un decreto dirigenziale l'aggiornamento delle tabelle con i dati ISTAT ed ha inserite nelle suddette tabelle le Province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale 419/2001 |