Gli oratori scolastici statali
Il contenuto dell'art. 68 comma 5 |
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Norma inutile e propagandistica
Va detto in premessa che l'art.9 del DPR 275/99, a cui la norma fa riferimento, non prevede affatto una direttiva del Ministro che stabilisca parametri e criteri per l'attribuzione delle risorse, per il semplice fatto che tale direttiva implicherebbe un irrigidimento del bilancio delle istituzioni scolastiche (peraltro lo stesso art. 65 di questa finanziaria, libera il bilancio da vincoli di destinazione.
Ciò premesso, si tratta di una norma sicuramente inutile e di carattere esclusivamente propagandistico e dirigistico, considerato il profluvio di norme già esistenti in materia (v. Tabella. 18).
Invece di riproporre disposizioni in vigore, era forse opportuno chiedersi perché queste siano finora miseramente fallite.
Qui interessa sottolineare alcuni punti, in particolare:
- l'istituzionalizzazione di questa sorta di “ oratori scolastici statali” non è il frutto di nessuna domanda né degli studenti né delle famiglie, che non chiedono affatto alla scuola di essere più lunga, ma di essere diversa e di compiere bene la sua missione fondamentale: l'istruzione;
- induce un ulteriore incremento di personale;
- dimentica che l'estensione del tempo scuola deve prevedere anche un discreto impegno degli enti locali, per i quali non c'è nessuna previsione finanziaria;
- non mette in discussione il modello curricolare (tutto centrata su “lezioni-interrogazioni-compiti”) che è all'origine, soprattutto nella scuola media, del rifiuto di “stare a scuola”;
- molti dubbi infine sul desiderio degli adulti di trascorrere tempo a scuola; per loro del resto c'è il centro territoriale, di cui al comma 9.
Questo comma appare inutile perchè: riserva fondi a destinazione vincolata, riscrive (male) norme già ampiamente digerite dalle scuole e ignora gli enti locali come soggetti principali dell'iniziativa (anche per l'impegno di spesa).
Le norme esistenti in materia di ampliamento dell'offerta formativa |
Il testo della Finanziaria fa riferimento a una folta schiera di norme vigenti al riguardo: - DPR 567/96 “ Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche - Direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 . Il comma 1 dell'art.9 recita : “Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti” . - DPR 156/99 - DPR 301/05 Art. 9 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), dispone che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell'offerta formativa anche in relazione alle esigenze del contesto socio culturale ed in collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. Gli interventi sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio. |