Gli oratori scolastici statali

 

   Il contenuto dell'art. 68 comma 5

Il comma 5 reca misure favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

 

Norma inutile e propagandistica

Va detto in premessa che l'art.9 del DPR 275/99, a cui la norma fa riferimento, non prevede affatto una direttiva del Ministro che stabilisca parametri e criteri per l'attribuzione delle risorse, per il semplice fatto che tale direttiva implicherebbe un irrigidimento del bilancio delle istituzioni scolastiche (peraltro lo stesso art. 65 di questa finanziaria, libera il bilancio da vincoli di destinazione.
Ciò premesso, si tratta di una norma sicuramente inutile e di carattere esclusivamente propagandistico e dirigistico, considerato il profluvio di norme già esistenti in materia (v. Tabella. 18).
Invece di riproporre disposizioni in vigore, era forse opportuno chiedersi perché queste siano finora miseramente fallite.

Qui interessa sottolineare alcuni punti, in particolare:

Questo comma appare inutile perchè: riserva fondi a destinazione vincolata, riscrive (male) norme già ampiamente digerite dalle scuole e ignora gli enti locali come soggetti principali dell'iniziativa (anche per l'impegno di spesa).

Tabella n. 18

   Le norme esistenti in materia di ampliamento dell'offerta formativa

Il testo della Finanziaria fa riferimento a una folta schiera di norme vigenti al riguardo:

- DPR 567/96 Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

- Direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 . Il comma 1 dell'art.9 recita : “Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti” .

- DPR 156/99 - DPR 301/05

Art. 9 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), dispone che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell'offerta formativa anche in relazione alle esigenze del contesto socio culturale ed in collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. Gli interventi sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio.




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