Obbligati e bocciati
Il contenuto dell'art. 68 commi 1 e 2 |
I commi 1 e 2 ridefiniscono l'obbligo all'istruzione e innalzano l'età minima per l'accesso al lavoro. Il comma 1 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro. Viene ribadito il regime esistente di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale. Il comma 2 nelle more dell'attuazione della nuova disciplina autorizza la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del citato D.lg. 226/2005, confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Per l'effettuazione dei corsi si demanda a decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza) l'indicazione dei criteri in base ai quali le regioni potranno accreditare apposite strutture. Per i percorsi sperimentali continuano ad applicarsi i due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, quello 15 gennaio 2004 e quello del 28 ottobre 2004 (1). |
Il groviglio delle norme sull'obbligo all'istruzione: un Paese normale?
Riportiamo sotto una tabella in cui viene illustrato il groviglio di norme che in Italia regola l' “obbligo” e il “diritto-dovere (2) “all'istruzione che coesistono.
Basterebbe, forse, fare una semplice prova: tentare di spiegare a un cittadino di un altro Paese quali sono le norme italiane che regolano questa materia. Guardando la faccia del nostro interlocutore, ci renderemmo forse conto che non siamo un Paese normale.
Riepilogo delle norme su obbligo all'istruzione, obbligo formativo, diritto-dovere di istruzione e formazione, nuovo obbligo all'istruzione, età per l'ammissione al lavoro |
Art. 34 della Costituzione Italiana: L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. Art. 3 della legge 977/1967, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti , dispone che l'età minima per l'ammissione al lavoro sia fissata “ al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e comunque non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti. Art. 68, Legge 17 maggio 1999, n. 144 “ Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” , dispone : 1) l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato. 2) L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. Art 2 1c) della Legge n. 53 del 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (cosiddetta Legge Moratti) : “è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato” Art. 1 e 4 del D.lgs 76./2005 ( Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ), dà attuazione alla legge 53/2003, e riprende quanto stabilito dalla legge ( è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l'apprendistato (3). Il comma 6 specifica che la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione è un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5. L'art. 4 del decreto ha previsto l'adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni. Art. 28 del D.Lgs. 22/6/2005 ( Dlgs attualmente sospeso,ma non abrogato ), prevede che a partire dall'anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all'istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprenda i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003, Per i percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 (4). Art. 68 comma 1 e 2 del disegno di legge finanziaria 2007 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno 10 anni , e sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; l'obbligo può essere assolto anche attraverso percorsi e progetti, concordati fra MPI e Regioni, in strutture formative non scolastiche inserite in apposito elenco. Viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro con l'impossibilità di iniziare a 15 anni percorsi di apprendistato, ma a Trento e Bolzano l'apprendistato può continuare ad avere inizio a 15 anni, per cui rimane valida la legge 977/1967. |