Trasformazione di titoli e dei punteggi
Il contenuto dell'art. 66 comma 3 |
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Vera delegificazione?
Va innanzitutto ricordato che la tabella in questione, nel passato definita con decreto ministeriale, è ora contenuta all'art. 1 del DL 97/2004 ("Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università") e dovrebbe quindi essere modificata con norme di rango primario, e non con semplice decreto ministeriale.
In ogni caso, questa è una norma importante che restituisce alle burocrazie centrali il diritto – tramite il loro rappresentante, cioè il Ministro – di confezionare le tabelle dei titoli, che sono le regole che fanno funzionare il mercato del lavoro interno sia degli insegnanti che dei bidelli. Tale potere era stato espropriato dal Parlamento in occasione delle turbolente vicende sui titoli ai Sissini (i famosi 30 punti) che erano sfociate nell'approvazione della legge 143 del 2004.
La vicenda ha comunque qualcosa da insegnare:
- l'affidamento al Parlamento di una prerogativa amministrativa (determinazione dei punteggi) non è avvenuta per caso. È stata voluta unanimemente dalla burocrazia, dal Sindacato e dai partiti, e istigata dagli stessi tribunali amministrativi (TAR) con provvedimenti contraddittori. Tutti temevano di scegliere e di scontentare i loro protetti; quindi hanno affidato la questione alla decisione del Parlamento, che ha funzionato come una sede di conciliazione e di arbitrato;
- la “procedura”, si ha motivo di credere, si ripeterà ancora – nonostante la volontà del Ministro in carica – per il semplice fatto che è una antica abitudine della dirigenza amministrativa, che da sempre ha stretto un patto silenzioso con il potere politico: poco potere poche responsabilità. Così capita che anche per funzioni di poco conto si ricorra al “lodo” politico;
E' prevedibile dunque che anche questa delegificazione non impedirà interventi del Parlamento.
Il comma 3 dispone che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie permanenti del personale docente sia ridefinita in occasione del prossimo aggiornamento biennale (relativo al biennio 2007/2008 e 2008/2009) con decreto ministeriale, sentito il CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione), senza modificare comunque i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente (fatto salvo evidentemente quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'articolo).