La mobilità immobile degli inidonei
Il contenuto dell'art. 66 comma 4 |
Viene contestualmente prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato dall'art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 (1) la risoluzione del rapporto di lavoro del personale sopra citato. |
Un altro mirror
Si ricorda che l'art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 aveva già disposto che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ed in seguito ad appositi accertamenti collocato fuori ruolo avrebbe potuto chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico; qualora non transitasse in altro ruolo, sarebbe stato mantenuto in servizio per un periodo massimo di 5 anni (il termine viene a scadenza il 31 dicembre 2007). La norma non è stata applicata, ma anche il piano proposto ha poche possibilità di essere realizzato, per una serie di motivi:
- l'operazione è contrastata dal Sindacato (oltre che, ovviamente, dai diretti interessati) il quale rivendica l'esclusività negoziale di questa materia (“mobilità intercompartimentale”) e basterà un tratto di penna – è avvenuto di recente per altre materie – per “disapplicare” questa disposizione di legge.
- non tiene conto dei complessi problemi relativi al diverso status (retribuzione, inquadramento, condizioni di lavoro, ecc.) tra insegnanti e altri dipendenti pubblici, ad esempio fra un'insegnante a disposizione in biblioteca e un bibliotecario di un comune.
- il personale scolastico italiano è completamente gestito dal MIUR e nessun'altra amministrazione centrale e periferica è disposta a farsene carico, riducendo la propria disponibilità di posti.
Comunque non si tratta di un risparmio, ma di un semplice trasferimento di oneri da un comparto ad un altro.
Il comma 4 affida – al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della pubblica istruzione – la predisposizione (entro il 30 giugno 2007) di un piano di mobilità per i docenti inidonei all'insegnamento e collocati fuori ruolo. Quest'ultimo terrà conto delle destinazioni più adeguate alle professionalità in questione, nell'ambito dei posti vacanti presso gli uffici dell'amministrazione scolastica e delle amministrazioni pubbliche.