La fine della graduatoria permanente


   Il contenuto dell'art. 66 comma 1 lettera c)

In relazione all'attuazione del piano assunzioni la medesima lettera c) prevede l' abolizione dall'anno scolastico 2010/2011 dell'utilizzazione delle graduatorie permanenti (1) per l'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti (2), nonché la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente alla legge finanziaria in esame; viene contestualmente demandata a un decreto ministeriale - previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - l'indicazione dei criteri per la valutazione di titoli e servizi dei docenti inclusi in tali graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi. Si prevede inoltre l' abolizione - dal 1° settembre 2007 - della valutazione doppia di ogni anno di insegnamento prestato nelle scuole di montagna e istituti penitenziari (punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al DL 97/2004). Si provvede infine all' inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei docenti abilitati per l'insegnamento di educazione musicale , ma privi dei requisiti di servizio alla scadenza dei termini per l'inserimento nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 2006/2007 (e cioè alla data del 2 maggio 2005). Tali docenti erano inclusi in elenchi speciali relativi alla sperimentazione di scuole medie ad indirizzo musicale (3). Questi contenuti erano state sollecitate in una risoluzione (on De Simone ed altri) approvata dalla VII Commissione della Camera il 26 luglio 2006 (4).

 

Tre considerazioni

Il contenuto più importante e di carattere “strategico” di questo comma è sicuramente l'abolizione (cessa di avere efficacia) della graduatoria permanente, seguita da una nuova tornata di concorsi ordinari, di cui non si sa nulla se non che saranno “per esami e per titoli”.
Dalla lettura del comma si possono trarre alcune considerazioni:

•  il fallimento della legge 124 del 1999, che

  • -  invece di “superare” il precariato come si prefiggeva l'ha esteso e reso cronico,
  • -  invece di dare una scansione periodica ai concorsi ordinari li ha semplicemente sospesi (non se ne bandiscono dal 1999);
  • -  invece di dare un quadro legislativo stabile ha dato la stura a un'intensa attività normativa che ha reso inestricabile il groviglio delle regole per la selezione (si fa per dire) del personale insegnante, estendendole anche al restante personale, compresi i dirigenti scolastici;

•  l'abbandono definitivo – e quasi esplicito – del percorso professionalizzante per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento. La norma infatti dissimula il problema delle scuole di formazione universitarie, che si trascina ormai da decenni;

•  il riconoscimento al vecchio lento e inefficiente concorso ordinario, nazionalmente bandito, come unico canale legittimo di reclutamento e di selezione.

(1) - di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143
(2) - ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124
(3) - I docenti in questione erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del DM 13 febbraio 1996 Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. l'art 6 di quest'ultimo disponeva per il reclutamento dei docenti l'iscrizione in un elenco prioritario (aggiornabile ogni triennio) di docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e di aspiranti a supplenze, purché titolari di diploma specifico per l'insegnamento dello strumento. A tal fine il DM recava un tabella di valutazione dei titoli.
(4) - In particolare si impegna il Governo ad incrementare il numero di immissioni in ruolo; predisporre un piano straordinario di assunzioni; rivedere nella tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie (allegata alla legge 143/04) il punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole di montagna, e per la frequenza di master, corsi di perfezionamento e di specializzazione; delegificare la suddetta tabella di valutazione ed affidarne la definizione ad un atto amministrativo.


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