La fine della graduatoria permanente
Il contenuto dell'art. 66 comma 1 lettera c) |
In relazione all'attuazione del piano assunzioni la medesima lettera c) prevede l' abolizione dall'anno scolastico 2010/2011 dell'utilizzazione delle graduatorie permanenti (1) per l'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti (2), nonché la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente alla legge finanziaria in esame; viene contestualmente demandata a un decreto ministeriale - previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - l'indicazione dei criteri per la valutazione di titoli e servizi dei docenti inclusi in tali graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi. Si prevede inoltre l' abolizione - dal 1° settembre 2007 - della valutazione doppia di ogni anno di insegnamento prestato nelle scuole di montagna e istituti penitenziari (punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al DL 97/2004). Si provvede infine all' inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei docenti abilitati per l'insegnamento di educazione musicale , ma privi dei requisiti di servizio alla scadenza dei termini per l'inserimento nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 2006/2007 (e cioè alla data del 2 maggio 2005). Tali docenti erano inclusi in elenchi speciali relativi alla sperimentazione di scuole medie ad indirizzo musicale (3). Questi contenuti erano state sollecitate in una risoluzione (on De Simone ed altri) approvata dalla VII Commissione della Camera il 26 luglio 2006 (4). |
Tre considerazioni
Il contenuto più importante e di carattere “strategico” di questo comma è sicuramente l'abolizione (cessa di avere efficacia) della graduatoria permanente, seguita da una nuova tornata di concorsi ordinari, di cui non si sa nulla se non che saranno “per esami e per titoli”.
Dalla lettura del comma si possono trarre alcune considerazioni:
il fallimento della legge 124 del 1999, che
- - invece di “superare” il precariato come si prefiggeva l'ha esteso e reso cronico,
- - invece di dare una scansione periodica ai concorsi ordinari li ha semplicemente sospesi (non se ne bandiscono dal 1999);
- - invece di dare un quadro legislativo stabile ha dato la stura a un'intensa attività normativa che ha reso inestricabile il groviglio delle regole per la selezione (si fa per dire) del personale insegnante, estendendole anche al restante personale, compresi i dirigenti scolastici;
l'abbandono definitivo – e quasi esplicito – del percorso professionalizzante per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento. La norma infatti dissimula il problema delle scuole di formazione universitarie, che si trascina ormai da decenni;
il riconoscimento al vecchio lento e inefficiente concorso ordinario, nazionalmente bandito, come unico canale legittimo di reclutamento e di selezione.
In relazione all'attuazione del piano assunzioni la medesima lettera c) prevede l' abolizione dall'anno scolastico 2010/2011 dell'utilizzazione delle graduatorie permanenti