Rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni
Il contenuto dell'art. 66 comma 1 lettera b) |
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La disposizione persegue la sostituzione del criterio 1/138 per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; |
Più o meno insegnanti di sostegno?
La foltissima normativa (vedi Tab.8) – spesso reiterata – sull'argomento dimostra che c'è qualcosa che non va.
La norma in discussione opera due cambiamenti :
- a) elimina il criterio-vincolo del rapporto 1/138, ampiamente ridotto attraverso le “deroghe”;
- b) promette la ridefinizione delle procedure e dei criteri per il riconoscimento dello stato di handicap, a cui è legata l'assegnazione dell'insegnante di sostegno.
Per quanto concerne il punto b), non si fa che ripetere la disposizione del DPCM 23 febbraio 2006 , n. 185, che si è arenata nelle commissioni parlamentari competenti, e non è mai diventata esecutiva.
Per quanto riguarda il punto a), non si prende atto di una situazione da tempo fuori controllo e quindi si elimina un'ipocrisia che faceva di quel vincolo (1/138) un inutile ostacolo all'attività di gestione.
Sta di fatto, però, che la norma – inserita, com'è, in un articolo sui risparmi – è palesemente contraddittoria. Infatti da una parte lancia un messaggio di rigore (nuove procedure di certificazione dell'handicap), che sembrerebbe preludere a una riduzione degli organici del sostegno, dall'altra invece libera l'amministrazione da ogni responsabilità rispetto agli obiettivi (il rapporto tra alunni/insegnanti di sostegno).
A riprova di questa ambiguità la tabella dei risparmi contenuti nella relazione accompagnatoria della Finanziaria /scuola non prevede alcun risparmio in attuazione di questa disposizione.
Le cause di questa ambiguità possono essere trovate nei seguenti punti:
- la promessa elettorale di aumentare gli insegnanti di sostegno (le “effettive esigenze”);
- l'indeterminatezza del concetto di handicap che è all'origine dell'aumento esponenziale delle certificazioni. Negli ultimi anni vi è stato uno “slittamento” del significato di “handicappato”, che lentamente, ma inesorabilmente, è venuto a coprire una vasta area di disagio sociale, psicologico, ambientale, etnico, famigliare, ecc.;
- lo strettissimo legame che si è costruito tra il sostegno e gli organici degli insegnanti “di sostegno”, un vero e proprio corpo separato, che richiede proprie classi di concorso e una proprio percorso di assunzione in ruolo.
Questi fatti avrebbero dovuto consigliare un'estrema prudenza, soprattutto per evitare un fenomeno assai conosciuto nei sistemi di Welfare, cioè l'uso strumentale dei bisogni individuali per aumentare il peso e la dimensione delle burocrazie, nel nostro caso, per aumentare le dotazioni organiche del personale specializzato.
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Anno scolastico |
n. certificazioni |
Incremento % 1994=100 |
Ogni 100 alunni |
1994 |
114.239 |
100 |
1,3 |
..... |
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1999 |
130.146 |
113,9 |
1,5 |
2000 |
132.646 |
116,1 |
1,5 |
2001 |
142.774 |
125,0 |
1,6 |
2002 |
156.009 |
136,6 |
1,7 |
2003 |
161.159 |
141,1 |
1,8 |
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Le norme esistenti sulla definizione dell' organico di sostegno |
Art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (1), il numero degli insegnanti di sostegno è definito in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia Art. 44, D.M. 24 luglio 1998, in attuazione della legge sopracitata ha disposto che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. Art. 6 del D.M. 28 novembre 2001 (determinazione degli organici per l'anno scolastico 2001-2002 ), ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l'istituzione e copertura dei posti di sostegno ed al dirigente scolastico l'eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto. Art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha rimesso l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in attuazione all'articolo della legge finanziaria di cui al punto 4, reca la ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell' handicap. |

