Relazione di Carlo Marzuoli
Ordinario di Diritto Amministrativo
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze
Introduzione: il problema.
Un sentito ringraziamento per l’invito. Convegni come questo sono iniziative importanti: permettono un confronto con esperienze reali e offrono la possibilità di verificare e riflettere sul rapporto intercorrente fra le istituzioni come devono essere e le istituzioni come sono. È una dimensione indispensabile per comprendere, anche dal punto di vista giuridico e istituzionale, i problemi dell’istruzione. Un Maestro era solito affermare che la prima esigenza da soddisfare, quando si devono esaminare questioni giuridiche (per elaborare delle norme o per risolvere delle controversie), è la conoscenza dei fenomeni, dei fatti che pongono il problema giuridico. I fatti, in questo caso sono la Vostra esperienza, gli anni di studio e di lavoro di Bruno Ciari e quelli di tantissimi altri (docenti o studiosi) impegnati nel mondo della scuola. |
Il rapporto fra scuola e struttura pluralistica della Repubblica
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L’esigenza di coerenza istituzionale
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La scuola dell’infanzia è scuola
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Scuola e autonomia scolastica nell’art. 117 della Costituzione
Le implicazioni sono numerose. L’istruzione ha un’identità e un regime giuridico apposito dal punto di vista del riparto delle competenze fra gli enti che costituiscono (art. 114 Cost.) a Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato), competenze diverse che sono diverse ma convergenti ai fini della regolamentazione e del funzionamento della scuola, e vanno dalle norme generali sull’istruzione (allo Stato) fino all’autonomia delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dall’art. 117. |
Principio di coerenza e passaggio all’ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)
Dato il contesto, è difficile immaginare che il principio di coerenza possa essere adeguatamente rispettato nel caso di incardinamento della scuola in una struttura amministrativa come l’Azienda di Servizi alla Persona (di cui di recente la L.R. n. 12/2013, contenente “Norme ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”), che diversa dell’istituzione politica di riferimento (il Comune, nel caso) e creata appositamente per gestire compiti da tenere necessariamente distinti e separati da quelli della scuola. |
Un legislatore su cui vigilare (il D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013)
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Una prospettiva da recuperare
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La proliferazione delle “Amministrazioni parallele”
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La scuola della Repubblica non è scuola dello Stato. E’ scuola “nazionale”
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