Chi ha paura del voto in condotta?

Dopo la numerosa e incomprensibile normativa uscita in questi mesi, il Ministro annuncia alla stampa una stretta sul voto di condotta: "La condotta farà media e l'insufficienza sarà più facile ".

Di fronte a tanta estemporaneità, c'è da restare allibiti.

Ma …

•  qualcuno pensa davvero che le misure varate spaventino gli studenti?

•  qualcuno crede davvero nella capacità salvifica di queste misure?

•  qualcuno ha letto seriamente ciò che è scritto nei vari documenti emanati negli ultimi sei mesi?

•  qualcuno ricorda en passant che sull'argomento era già intervenuto il ministro Fioroni?

Ma andiamo con ordine.

Sulla condotta era già intervenuto il ministro Fioroni

Sul tema della valutazione del comportamento era già intervenuto (anticipando la logica della Gelmini) il Ministro Fioroni, modificando lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235/2007 a modifica del D.P.R. n. 249/1998).

La modifica apportata allo Statuto dal DPR di Fioroni, prevede sostanzialmente due cose:

1. l'introduzione della possibilità di sospendere dalle lezioni uno studente per gravi motivi disciplinari, anche per un periodo di tempo che comporti l'esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'esame di Stato.

Dallo Statuto (come modificato dal DPR del 2007)

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L 'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

2. la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

In sostanza, con le modifiche allo Statuto introdotte da Fioroni, era già possibile punire uno studente dal pessimo comportamento con la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di fine ciclo.


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