Qual è la "ventata di novità" portata dal Ministro Gelmini?
Cosa dice la L. 169/08
Sostanzialmente la L. 169/08 di conversione del D. L. 137/2008) aggiunge che il voto di condotta:
1. "concorre alla valutazione complessiva dello studente ";
2. "determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo."
Cosa significhi il punto 2, è chiaro: assegna un voto numerico al comportamento descritto nel DPR 235/07; vale a dire, una pura formalità, da un certo punto di vista, per quanto concerne i "macrobulli", ma un bel regalo ai "microbulli", come vedremo alla fine.
Cosa, invece, significhi il punto 1 è più difficile da spiegare. Potrebbe significare che il voto di condotta, concorrendo alla valutazione complessiva, dove c'è l'assegnazione del credito (cioè in ciascuno dei tre anni conclusivi della scuola superiore) partecipa alla definizione della media dei voti grazie alla quale viene attribuito il credito scolastico con cui lo studente si presenterà all'esame. Non fosse questo, e non fosse individuato un meccanismo diverso di coinvolgimento oggettivo, resterebbero pure chiacchiere, perché l'attribuzione del credito ha un carattere automatico (essendo strettamente connesso alla media dei voti conseguiti, e quindi lascia pochi margini di libertà) e non dipende - se non in minima parte e sempre nell'ambito della "fascia di credito" raggiunta con la media - dai giudizi più o meno oggettivi sul comportamento, che introdurrebbero elementi di arbitrio che si vogliono esclusi dalla valutazione conclusiva.
Insomma, la legge 169/08 non è ancora sufficientemente chiara, e del resto rinvia ad un Decreto successivo la definizione delle norme relative all'attribuzione del 5 in condotta, vista la gravità delle conseguenze.
... e la C.M. 100/2008
Nel frattempo, però, esce la C. M. 100, nel dicembre 2008, per dare alcune delucidazioni sui processi aperti dalla L. 169.
Sul voto di condotta, la C. M. conferma ovviamente la L. 169 (bocciatura con il 5 e partecipazione del voto di condotta alla valutazione complessiva), con una piccola ma significativa aggiunta:
" La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo."
La significativa aggiunta è quella sottolineata e in grassetto: "unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline": può significare che il voto di condotta, unitamente ai voti assegnati nelle altre discipline, contribuisce alla valutazione complessiva dello studente e perciò anche all'assegnazione del credito, ove necessario?
Parrebbe di sì, anche perché altro non può significare, visto che l'assegnazione del credito è automatica e lascia pochissimi margini di libertà (per altro già utilizzati attraverso la valutazione della condotta).
... e il DM 5/2009
Ma siamo ancora in attesa del D. M., che esce in gennaio 2009.
Con quali novità?
Nel DM 5/2009 vengono ribaditi i concetti già visti, tra cui la novità introdotta con la CM 100/2008 (. unitamente .), e in più vengono precisate le finalità del voto di condotta; e forse proprio per rendere questo voto più simile agli altri (visto che "unitamente" agli altri deve portare alla valutazione complessiva), si precisa che il voto di condotta deve innanzitutto "accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile", poi c'è anche tutto il resto sui diritti, sui doveri e sulla capacità di rispettare le regole.
"Accertare i livelli di apprendimento": proprio come nelle "materie tradizionali".
E non a caso si fissa il 6 come livello di sufficienza (da notare l'assurdità: la sufficienza per un comportamento valutato appena superiore al 5, il quale descrive una condotta ai limiti della criminalità e senza segnali di pentimento)
Ovviamente si apre il dibattito: ma insomma, questo benedetto voto di condotta entra nel calcolo del credito,"Sì o No ?"
Se No, siamo di fronte ad una farsa, messa in scena per un'opinione pubblica credulona, e nulla cambia - se non in peggio, come vedremo - rispetto a prima, per questi motivi che presento sinteticamente:
- anche prima degli interventi della Gelmini era possibile non ammettere alla classe successiva o all'esame chi si fosse comportato nei modi descritti dallo Statuto delle studentesse come modificato da Fioroni;
- anche prima della Gelmini la condotta veniva utilizzata per assegnare il credito nell'ambito della fascia raggiunta attraverso la media dei voti (ma il voto di condotta non veniva calcolato nella media).
Se Sì, siamo di fronte ad una manifestazione di estemporaneità incompetente, visto che le scale dei voti utilizzate per la condotta e per le altre discipline non sono paragonabili in quanto:
- con il 5 nelle varie materie si prende il debito, cioè, grazie a Fioroni, "si va a settembre", mentre con il 5 in condotta si viene bocciati;
- vista la scala dei voti e il valore del 5 (che ai sensi del D. M. 5/2009 si può assegnare solo a chi abbia avuto una punizione che comporti più di 15 giorni di sospensione dalle lezioni, e non abbia dato segni di ravvedimento), il 6 e il 7 rappresentano "brutti voti", mentre nella altre materie possono anche essere "bei voti", ovviamente in relazione a ciascun alunno; per cui potrebbe addirittura accadere che il 7 in condotta (assegnato ad uno studente che si comporta male, ma non tanto da meritare sospensioni dalle lezioni) alzi la sua media del 6, facendo scattare la media dei voti superiore, con aumento del credito scolastico.
la C.M. 10/2009
Di fronte a queste incertezze, tutti reclamano chiarezza; per portare la luce, il ministero emana la C. M. 10 del 2009, in cui - relativamente al problema del credito - si legge che "Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio".
Quali le novità?
- scompare "Unitamente (alla valutazione) relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline";
- appare "in quanto determina, autonomamente, la non ammissione (.) nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio".
È evidente che gli avverbi apparsi dal nulla, "autonomamente" e "indipendentemente", fanno a pugni con il vecchio "unitamente", forse non a caso eliminato.
Potrebbe questo significare che il voto di condotta non entra nel calcolo della media per l'assegnazione del credito? Può essere, e può essere che si siano accorti del pasticcio creato con norme incompatibili; ma non è ancora chiaro, infatti Tuttoscuola.com scrive che "per il momento il ministero ha preferito glissare sull'interrogativo che in questi giorni ha tenuto banco tra dirigenti scolastici e professori degli istituti superiori".
Insomma, non si capisce nulla.