LA SCUOLA NELLA PROPOSTA DELLA
FINANZIARIA 2002
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 2001, ha varato la proposta di legge finanziaria per il 2002, che ora andrà in discussione al Parlamento e sarà votata nella versione definitiva entro il mese di Dicembre. Esaminiamo in dettaglio gli articoli della proposta di legge che riguardano la scuola, in particolare gli articoli 9,12 e 13, indicando a fianco le nostre analisi, osservazioni e proposte di modifica, inviate al Ministro Moratti |
|
. |
TESTOArt. 9 (Rinnovi contrattuali)
|
COMMENTO
Art. 9
gli aumenti definiti:
i risparmi dichiarati:
Dal confronto fra i dati su riportati si deduce che i risparmi effettuati vengono solo in piccola misura riassegnati agli insegnanti, e che la parte restante non viene data al bilancio dell'istruzione, ma riassorbita dal
Tesoro. QUESTO NON E' ASSOLUTAMENTE ACCETTABILE:
RIBADIAMO UGUALMENTE CHE LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE NON PUO' CONTINUARE, CASO UNICO IN EUROPA, A ESSERE QUASI INTEGRALMENTE ASSORBITA DAL PERSONALE(95%). DEVE ESSERE RIBILANCIATA A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI. CIO' IMPONE NON SOLO UNA CORRETTA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E UNA REVISIONE DEI CURRICOLI SCOLASTICI E DELLE ORE DI SCUOLA, MA ANCHE UN EQUO AUMENTO DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DELL'ISTRUZIONE RISPETTO AL PIL |
Art. 12 (Assunzione di personale)
|
Art. 12 Il personale della scuola è l'unico a essere escluso dal blocco delle assunzioni a tempo indeterminato. |
Art. 13 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica )
|
Art. 13 Il comma 1 e 2 sopprimono la struttura della cattedra, come entità autonoma, e prefigurano un organico calcolato globalmente a livello di istituto, sulla base dell'orario contrattuale di insegnamento dei docenti, del numero complessivo degli alunni, dell'orario e delle caratteristiche dei curricoli. I direttori regionali su proposta dei singoli dirigenti scolastici
e entro i limiti definiti da apposito
Decreto Ministeriale, dovranno definire gli organici delle varie istituzioni scolastiche.
QUESTA IMPOSTAZIONE E' IN LINEA DI PRINCIPIO GIUSTA, PERCHE' DA' ALLE SCUOLE LA FACOLTA' DI ORGANIZZARSI
AUTONOMAMENTE, SENZA
VINCOLI
DI CATTEDRE E DI RIGIDI ACCORPAMENTI DISCIPLINARI AL LORO INTERNO . COME SEMPRE PERO' LA SITUAZIONE DOVRA' AVERE UNA GESTIONE OCULATA E UNA REALIZZAZIONE GRADUALE PER SCONGIURARE FENOMENI DI SOPRANNUMERARIETA', IN UN MOMENTO IN CUI NON SONO ANCORA CHIARI GLI ORIENTAMENTI DI RIFORMA NE' LA DISTRIBUZIONE DEI PENSIONAMENTI
Il comma 3 stabilisce che gli spezzoni residui siano ridistribuiti fra gli insegnanti interni, fino ad un massimo di 24 ore. Questo comporta 2 strappi rispetto alla situazione esistente: a) vanno riassegnati all'interno della scuola tutti gli spezzoni , compreso quelli che potevano concorrere a costruire cattedre esterne, b) la ridistribuzione interna diventa
obbligatoria fino ad un massimo di 24 ore(attualmente l'obbligo è solo fino a 18). RISPETTO A QUESTO COMMA LA NOSTRA POSIZIONE E' ASSOLUTAMENTE CHIARA :
Il comma 5
stabilisce che fino a 30 giorni la sostituzione dei docenti assenti è disposta dalle scuole, con proprie risorse umane e finanziarie e opportune scelte organizzative. Occorre anche qui distinguere fra le enunciazioni di principio e l'attuazione pratica. IN LINEA DI PRINCIPIO, E' GIUSTO CHE UNA SCUOLA AUTONOMA, QUALORA GODA DI UN ADEGUATO BILANCIO E DI UN ORGANICO FUNZIONALE, POSSA DECIDERE, NELLA PROPRIA AUTONOMIA, COME MEGLIO ORGANIZZARE PERIODI DI SUPPLENZA ANCHE FINO A UN MESE, TENUTO CONTO CHE FRA LE OPZIONI CI PUO' ESSERE PURE QUELLA DI CHIAMARE UN SUPPLENTE ESTERNO, UTI LIZZANDO LE "PROPRIE RISORSE FINANZIARE", COSI' COME C'E' LA POSSIBILITA' DI AVVIARE INNOVAZIONI ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI SOFTWARE DIDATTICI, IMPIEGANDO INTELLIGENTEMENTE IL COMPUTER PER APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATI. NELLA PRATICA, PERO' OCCORRE FARE I CONTI CON CIO' CHE ESISTE E CON L'ENORME RISCHIO CHE QUESTA IMPOSTAZIONE SI TRADUCA UNICAMENTE IN UNA SOTTRAZIONE DI INSEGNAMENTO AI RAGAZZI. PER QUESTO I 30 GIORNI DEVONO ESSERE RIDOTTI, MENTRE RIMANE IMPORTANTE AVVIARE DA SUBITO
SPERIMENTAZIONI PER UNA GESTIONE DEI PERIODI BREVI DI ASSENZA DEI DOCENTI CHE SIA PIU' EFFICACE DIDATTICAMENTE
Il comma 7 stabilisce che le commissioni dell'esame di stato siano
interne con la sola eccezione del presidente esterno, nominato dal dirigente regionale. L'ADi ha espresso la propria posizione sul nuovo esame di stato fin dal 1999 quella posizione complessiva intendiamo qui ribadire e meglio puntualizzare:
Sulla commissione unica parte dell'esame di cui si occupa, per ovvii motivi, la legge finanziaria, scrivevamo: "La composizione della commissione d'esame, metà membri interni e metà esterni, rappresenta il solito compromesso all'italiana……. La soluzione più congrua e realistica è ormai quella della commissione interna con il solo Presidente esterno, con il definitivo superamento del ruolo di "avvocato difensore" storicamente assegnato ai commissari interni, e l'assunzione da parte di tutta la commissione interna della sola funzione deontologicamente corretta: quella di valutatrice rigorosa ed imparziale. La qualità delle scuole, d'altra parte, dovrebbe essere giudicata non da una "mezza commissione esterna", ma da un serio Servizio Nazionale di Valutazione. Nel confermare quel giudizio, aggiungiamo che è tempo che il Servizio di valutazione produca risultati non più solo virtuali. Relativamente alla scuola secondaria superiore sarebbe importante prevedere, in analogia con altri Stati, che almeno una prova dell'esame di stato venga non solo proposta, ma anche corretta e verificata all'esterno della scuola. A questo fine dovrebbe attivarsi il Servizio Nazionale di Valutazione, meglio ridefinendo i compiti del CEDE. ESISTONO POI ALTRE QUESTIONI NON TOCCATE DALLA FINANZIARIA MA SU CUI OCCORRE INTERVENIRE PER RENDERE L'ESAME PIU' RIGOROSO. NE INDICHIAMO 3:
|