LA SCUOLA NELLA PROPOSTA DELLA  FINANZIARIA 2002

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 2001, ha varato la proposta di legge finanziaria per il 2002, che ora andrà in discussione al Parlamento e sarà votata nella versione definitiva entro il mese di Dicembre.

Esaminiamo in dettaglio gli articoli della proposta di legge che riguardano la scuola, in particolare gli articoli 9,12 e 13, indicando a fianco le nostre analisi, osservazioni e proposte di modifica, inviate al Ministro Moratti

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TESTO

Art. 9

(Rinnovi contrattuali)

  1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 2.151 miliardi di lire per l’anno 2002 ed in 3.941 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2003-2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all’interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

  2.  ……………………………………

  3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di lire 210 miliardi a decorrere dall’anno 2002.Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 14, in misura comunque non inferiore a lire 600 miliardi per l’anno 2003 ed a lire 1.250 miliardi per l’anno 2004, è disposto un ulteriore incremento del fondo di lire 490 miliardi a decorrere dall’anno 2003 e di lire 210 miliardi a decorrere dall’anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di lire 40 miliardi destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

COMMENTO

Art. 9

  gli aumenti definiti:

  1. recupero dell'inflazione programmata, ma senza recupero della differenza fra inflazione reale e programmata per il biennio  2000-2001

  2. 210 miliardi stanziati  per il 2002

  3. 490 miliardi stanziati per il 2003

  4. 210 miliardi stanziati per il 2004

  5. 400 e 200 miliardi già stanziati dalla precedente finanziaria per il 2002 e 2003

  6. 120  miliardi aggiuntivi nel triennio 2002-2004 (40 miliardi all'anno) per i dirigenti

 i risparmi dichiarati:

  1. Non meno di £ 600 miliardi per l'anno 2003

  2. £ 1250 miliardi per l'anno 2004

Dal confronto fra i dati su riportati si deduce che i risparmi effettuati vengono solo in piccola misura riassegnati agli insegnanti, e che la parte restante non viene data al bilancio dell'istruzione, ma riassorbita dal  Tesoro.

QUESTO NON E' ASSOLUTAMENTE ACCETTABILE:

  • I RISPARMI DEVONO RIMANERE NEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  • E  FINO A CHE NON SI AVRANNO RETRIBUZIONI ADEGUATE PER TUTTI E LA CREAZIONE DI UNA "LEADERSHIP PROFESSIONALE DEI DOCENTI", I RISPARMI DEVONO ESSERE IN LARGA MISURA RIASSEGNATI AGLI INSEGNANTI

RIBADIAMO UGUALMENTE CHE  LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE NON PUO' CONTINUARE, CASO UNICO IN EUROPA, A ESSERE QUASI INTEGRALMENTE ASSORBITA DAL PERSONALE(95%). DEVE ESSERE RIBILANCIATA A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI. CIO' IMPONE NON SOLO UNA CORRETTA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E UNA REVISIONE DEI CURRICOLI SCOLASTICI E DELLE ORE DI SCUOLA, MA ANCHE   UN  EQUO AUMENTO DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DELL'ISTRUZIONE RISPETTO AL PIL

Art. 12

(Assunzione di personale)

  1. Per l’anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con l’esclusione del comparto scuola, alle Agenzie agli enti pubblici non economici, alle università, agli enti di ricerca e agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

Art. 12

Il personale della scuola  è l'unico a essere escluso dal blocco delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 13

  (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica )

  1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curriculi obbligatori, secondo parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

  2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio  scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL  sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore  per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al  personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

  4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di  studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

  5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune  scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.

  6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

  7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

  8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

Art. 13

Il comma 1 e 2 sopprimono la struttura della cattedra, come entità autonoma, e prefigurano un organico calcolato globalmente a livello di istituto, sulla base dell'orario contrattuale di insegnamento dei docenti, del numero complessivo degli alunni, dell'orario e delle caratteristiche dei curricoli. I direttori regionali su proposta dei singoli dirigenti scolastici e entro i limiti definiti da apposito  Decreto Ministeriale, dovranno definire gli organici delle varie istituzioni scolastiche.

QUESTA IMPOSTAZIONE E' IN LINEA DI PRINCIPIO GIUSTA, PERCHE' DA' ALLE SCUOLE LA FACOLTA' DI ORGANIZZARSI  AUTONOMAMENTE, SENZA  VINCOLI  DI CATTEDRE E DI RIGIDI ACCORPAMENTI DISCIPLINARI AL LORO INTERNO . COME SEMPRE PERO' LA SITUAZIONE DOVRA' AVERE UNA GESTIONE OCULATA E UNA REALIZZAZIONE GRADUALE PER SCONGIURARE FENOMENI DI SOPRANNUMERARIETA', IN UN MOMENTO IN CUI NON SONO ANCORA CHIARI GLI ORIENTAMENTI DI RIFORMA NE' LA DISTRIBUZIONE DEI PENSIONAMENTI

Il comma 3 stabilisce che gli spezzoni residui siano ridistribuiti fra gli insegnanti interni, fino ad un massimo di 24 ore. Questo comporta 2 strappi rispetto alla situazione esistente: a) vanno riassegnati all'interno della scuola tutti gli spezzoni , compreso quelli che potevano concorrere a costruire cattedre esterne, b) la ridistribuzione interna diventa obbligatoria fino ad un massimo di 24 ore(attualmente l'obbligo è solo fino a 18).

RISPETTO A QUESTO COMMA LA NOSTRA POSIZIONE E' ASSOLUTAMENTE CHIARA :

  1. IN LINEA DI PRINCIPIO, AFFERMIAMO CHE E' GIUSTO PERSEGUIRE LA STRADA DI NON GONFIARE ULTERIORMENTE GLI ORGANICI, CONVINTI CHE FINCHE' IL RAPPORTO DOCENTI/ALLIEVI NON SI AVVICINERA' A QUELLO DEGLI ALTRI  PAESI NON AVREMO MAI RETRIBUZIONI PROFESSIONALI. GIOVA RIOCORDARE CHE NONOSTATE I DICTAT DELLE VARIE FINANZIARIE IL RAPPORTO DOCENTI/ALUNNI NEL NOSTRO PAESE E' COSTANTEMENTE  DIMINUITO, E NON HA PARAGONI NELL'UE.  CIO' DETTO, PERO'….

  2. E'  INACCETTABILE L'IMPOSIZIONE DI UN ORARIO DI INSEGNAMENTO FINO A 24 ORE. LA NORMATIVA ESISTENTE  PREVEDE CHE IL COMPLETAMENTO A 24 SIA VOLONTARIO E VOLONTARIO DEVE RIMANERE. LA NECESSITA' DI STARE PIU' ORE A SCUOLA NON RIGUARDA L'AUMENTO DELLE ORE DI INSEGNAMENTO MA L'ESIGENZA DI COSTRUIRE UNA COMUNITA' SCIENTIFICA E PROFESSIONALE CHE INSIEME FACCIA RICERCA, ELABORI, SI CONFRONTI, VALUTI E SAPPIA VALUTARSI

Il comma 5 stabilisce che fino a 30 giorni la sostituzione dei docenti assenti è disposta dalle scuole, con proprie risorse umane e finanziarie e opportune scelte organizzative. Occorre anche qui distinguere fra le enunciazioni di principio e l'attuazione pratica.

IN LINEA DI PRINCIPIO, E' GIUSTO CHE UNA SCUOLA AUTONOMA, QUALORA GODA DI UN ADEGUATO BILANCIO E DI UN ORGANICO FUNZIONALE, POSSA DECIDERE, NELLA PROPRIA AUTONOMIA, COME MEGLIO ORGANIZZARE PERIODI DI SUPPLENZA ANCHE FINO A UN MESE, TENUTO CONTO CHE FRA LE OPZIONI CI PUO' ESSERE PURE QUELLA DI CHIAMARE UN SUPPLENTE ESTERNO, UTI LIZZANDO LE "PROPRIE RISORSE FINANZIARE", COSI' COME C'E' LA POSSIBILITA' DI AVVIARE INNOVAZIONI ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI SOFTWARE DIDATTICI, IMPIEGANDO INTELLIGENTEMENTE IL COMPUTER PER  APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATI.

NELLA PRATICA, PERO' OCCORRE FARE I CONTI CON CIO' CHE ESISTE E CON L'ENORME RISCHIO CHE QUESTA IMPOSTAZIONE SI TRADUCA UNICAMENTE IN UNA SOTTRAZIONE DI INSEGNAMENTO AI RAGAZZI. PER QUESTO I 30 GIORNI DEVONO ESSERE RIDOTTI, MENTRE RIMANE IMPORTANTE AVVIARE DA SUBITO SPERIMENTAZIONI PER UNA GESTIONE DEI PERIODI BREVI DI ASSENZA DEI DOCENTI CHE SIA PIU' EFFICACE DIDATTICAMENTE

Il comma 7 stabilisce che le commissioni dell'esame di stato siano  interne con la sola eccezione del presidente esterno, nominato dal dirigente regionale. L'ADi ha espresso la propria posizione sul nuovo esame di stato fin dal 1999 quella posizione complessiva intendiamo qui ribadire e meglio puntualizzare:

Sulla commissione unica parte dell'esame di cui si occupa, per ovvii motivi, la legge finanziaria, scrivevamo: "La composizione della commissione d'esame, metà membri interni e metà esterni, rappresenta il solito compromesso all'italiana…….  La soluzione più congrua e realistica è ormai quella della commissione interna con il solo Presidente esterno, con il definitivo superamento del ruolo di "avvocato difensore" storicamente assegnato ai commissari interni, e l'assunzione da parte di tutta la commissione interna della sola funzione deontologicamente corretta: quella di valutatrice rigorosa ed imparziale. La qualità delle scuole, d'altra parte, dovrebbe essere giudicata non da una "mezza commissione esterna", ma da un serio Servizio Nazionale di Valutazione. Nel confermare quel giudizio, aggiungiamo che è  tempo che il Servizio di valutazione produca risultati non più solo virtuali. Relativamente alla scuola secondaria superiore sarebbe importante prevedere, in analogia con altri Stati, che almeno una prova dell'esame di stato venga non solo proposta, ma anche corretta e verificata all'esterno della scuola. A questo fine dovrebbe attivarsi il Servizio Nazionale di Valutazione, meglio ridefinendo i compiti del CEDE.

ESISTONO POI ALTRE QUESTIONI NON TOCCATE DALLA FINANZIARIA MA SU CUI OCCORRE INTERVENIRE PER RENDERE L'ESAME PIU' RIGOROSO. NE INDICHIAMO 3:

  1. reintroduzione dell'ammissione all'esame;

  2. eliminazione dei crediti formativi;

  3. sulla prova orale, riproponiamo ciò che allora scrivemmo: " Il colloquio è strumento poco attendibile e quindi da superare, in particolare questo colloquio pluridisciplinare è un vero e proprio mostro docimologico. La strada più corretta da seguire appare quella praticata in quasi tutti i paesi europei, dove le prove sono solo scritte e coperte dall'anonimato e dove si ricorre al colloquio solo in casi di incertezza o per la valutazione delle lingue straniere".