Prima disposizione aggiuntiva

Insegnamento della Religione

  1. Gli insegnamenti religiosi saranno compresi nell'istruzione primaria in accordo con quanto stabilito nella seconda disposizione addizionale della legge Organica 272006.
  2. Le Amministrazioni scolastiche regionali (administraciones educativas) garantiranno che, all'inizio dell'anno, i genitori o i tutori degli alunni possano manifestare la propria volontà in ordine al fatto che essi ricevano o meno l'insegnamento religioso.
  3. Le scuole adotteranno le misure organizzative perché gli alunni, i cui genitori o tutori non abbiano optato per la frequenza dell'insegnamento di Religione, ricevano la dovuta attenzione educativa, al fine che la scelta dell'una o dell'altra opzione non determini discriminazione alcuna. Tale attenzione in nessun caso comporterà l'apprendimento di contenuti curricolari associati alla conoscenza del fenomeno religioso né ad alcuna area curricolare. Le misure organizzative adottate dalle scuole dovranno esser incluse nel proprio progetto educativo affinché i genitori e i tutori le conoscano per tempo.
  4. La determinazione del curricolo dell'insegnamento di religione cattolica e delle diverse confessioni religiose con cui lo Stato spagnolo ha sottoscritto Accordi di Cooperazione in materia educativa sarà competenza, rispettivamente, della gerarchia ecclesiastica e delle corrispondenti autorità religiose.
  5. La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica sarà attuata negli stessi termini e con gli stessi effetti delle altre aree dell'istruzione primaria. La valutazione degli insegnamenti delle altre confessioni religiose saranno conformi a quanto stabilito negli Accordi di Cooperazione sottoscritti dallo Stato spagnolo.
  6. Al fine di garantire il principio di eguaglianza e la libera competizione fra tutti gli alunni, le votazioni ottenute nella valutazione degli insegnamenti di religione non saranno tenute in conto negli esami e concorsi in cui sono prese in considerazione le qualificazioni scolastiche.

Seconda disposizione aggiuntiva.

 

Insegnamenti impartiti in lingua straniera.

 

  1. Le Amministrazioni scolastiche regionali (administraciones educativas) potranno autorizzare che l'insegnamento di una parte delle aree del curricolo sia impartito in lingue straniere senza che ciò comporti modifiche degli aspetti di base del curricolo regolati nel presente decreto. In tal caso, faranno in modo che, nel corso del ciclo, gli alunni acquisiscano il lessico proprio delle aree in entrambe le lingue.
  2. Le scuole che impartiscono l'insegnamento di parte delle aree del curricolo in lingua straniera applicheranno, in ogni caso, i criteri per l'ammissione degli alunni stabiliti nella legge organica 272006. Fra tali criteri, non saranno inclusi requisiti linguistici.

Disposizione finale.

Carattere "basico".

 

Il presente decreto reale ha carattere di norma "basica" (nota).

 


(nota) Si ricorda che, nell'impianto normativo spagnolo, le norme cosiddette "basiche" sono quelle che hanno validità per l'intero territorio nazionale e possono esser modificate dal parlamento solo con una maggioranza qualificata (NdT).
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