Le raccomandazioni

  L'Associazione Medici per l'Ambiente (ISDE Italia) e l'Associazione Nazionale Architettura Naturale, dopo avere considerato:

•  le vigenti norme in materia di edilizia scolastica;

•  gli obblighi legislativi per la sicurezza;

•  l'esposizione a emissioni pericolose (campi elettromagnetici);

•  i rapporti tra ambiente scolastico e salute degli alunni;

•  i requisiti per la progettazione scolastica bio-compatibile;

sentono il dovere di trasmettere raccomandazioni ai decisori politici, alle istituzioni (Regioni, Enti locali, Aziende Sanitarie Locali, Istituzioni scolastiche) e alle comunità di cittadini.

Ai decisori politici

Non può essere ulteriormente dilazionata l'adozione del decreto per "le norme tecniche quadro" (indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica), previsto dall'art. 5 della Legge 11.1.1996, n. 23 (Provvedimenti per lo sviluppo della scuola. Edilizia scolastica). La mancanza delle norme quadro ha comportato e comporta tutt'ora:

  1. la mancata approvazione da parte delle Regioni di "specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane", come previsto dall'art. 5 della Legge n. 23/1996;
  2. il permanente riferimento al D.Lgs. 18.12.1975, benché formalmente abrogato dalla Legge n. 23/1996, in gran parte superato per quanto riguarda la qualità dell'aria e il microclima e soprattutto non rispondente alle attuali esigenze degli edifici scolastici relativamente a risparmio energetico, requisiti bio-climatici, materiali bio-compatibili, salubrità e sicurezza dell'ambiente indoor.

Devono essere esplicitate e rese operative le "linee strategiche e gli strumenti per la messa in opera dei programmi di prevenzione indoor", solo elencate nel documento approvato con l'Accordo Ministero della salute, regioni e province autonome il 27.9.2001 (nota 4)

La mancata elaborazione di tali linee-guida (fatta eccezione per il protocollo di manutenzione dei sistemi di aerazione)comporta anche nella scuola l'indisponibilità di riferimenti essenziali, quali:

  1. standard di qualità dell'aria interna;
  2. standard di ventilazione;
  3. identificazione dei prodotti per costruzione a bassa emissione di inquinanti;
  4. localizzazione, progettazione e costruzione degli edifici;
  5. protocolli tecnico-operativi;
  6. protocolli per la verifica delle azioni;
  7. accreditamento delle strutture per la vigilanza e il controllo.

Si deve procedere alla programmazione dell'edilizia scolastica, alla definizione delle procedure di attuazione e al necessario finanziamento degli interventi, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 23/1996.

E' inoltre necessaria la istituzione dell'Osservatorio e dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 23/1996.

Alle istituzioni

Tutte le istituzioni, come pure i decisori politici, sono tenuti a promuovere e facilitare, con idonee azioni e strumenti, la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni e l'accesso alle informazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Convenzione di Aarhus 1998, della Direttiva 2003/4/CE e del D.Lgs. n. 195/2005.

Le Regioni

E' necessario che le Regioni approvino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva dei nuovi edifici scolastici e per la messa a norma per la salute e la sicurezza degli edifici esistenti, definendo indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane (art. 5 della Legge n. 23/1996), ai sensi dell'art. 117 della Costituzione che definisce di legislazione concorrente le seguenti materie attribuite alla potestà legislativa delle Regioni: la tutela della salute, la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Pur in mancanza delle norme quadro statali, che costituiranno i limiti entro cui comprendere le norme regionali, è da ritenere che le Regioni abbiano ugualmente facoltà di legiferare secondo gli indirizzi della Legge n. 23/1996, fatti salvi gli adeguamenti che dovranno assicurare agli indici minimi e massimi una volta definiti dallo Stato.
A tale fine, costituiscono riferimenti normativi:

- l'art. 11 (Norme integrative regionali) della Legge n. 23/1996 che recita: "Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione";

- l'art. 3 della Legge Costituzionale n. 3/2001, che modifica l'art. 117.

Gli enti locali (Comuni, Province)

Comuni e Province sono tenuti alla istituzione e gestione dell'Anagrafe degli edifici scolastici (con la descrizione del loro stato), concorrendo alla formazione dell'Anagrafe nazionale ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 23/1996.

E' inoltre loro compito la verifica periodica e programmata delle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (art. 3 della Legge n. 23/1996), oltre che la vigilanza e il controllo della conformità alle norme relative alla sicurezza, all'igiene e al risparmi energetico, avvalendosi anche dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL; ciò ai fini del formale riconoscimento dell'agibilità degli edifici, prescritta dal Titolo III (artt. 24, 25 e 26) del DPR 6.6.2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Le Aziende Sanitarie Locali

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, che gestiscono i servizi di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro, si chiede di:

  1. Fornire il supporto tecnico-sanitario agli enti locali e alle istituzioni scolastiche per l'esercizio delle rispettive funzioni in materia di salute e sicurezza negli edifici scolastici.
  2. Assicurare la diffusione degli indirizzi interpretativi per la concreta applicazione delle norme, anche con la predisposizione di documenti-tipo per "la valutazione dei rischi".
  3. Promuovere e gestire la formazione e l'aggiornamento degli Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione.
  4. Promuovere la formazione dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti.
  5. Assicurare le funzioni di vigilanza attiva.
  6. Promuovere la istituzione di rapporti di rete tra tutti i soggetti che hanno un ruolo nell'ambiente della scuola

Le istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad assicurare, secondo le norme, l'esercizio delle funzioni relative a:

•  acquisizione dell'attestato comunale di agibilità degli edifici;

•  comunicazione a Comune o Provincia (secondo le rispettive competenze) delle eventuali inosservanze alle norme in materia di igiene e sicurezza e il sospetto di rischi, adoperandosi comunque per ridurli in attesa delle verifiche e dei provvedimenti degli enti locali;

•  organizzazione interna della sicurezza, nel suo ruolo di "datore di lavoro", ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

•  utilizzo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per le verifiche sull'igiene e sicurezza.

Gli Insegnanti, utilizzando gli strumenti propri della loro professione, esercitano le funzioni educative per la promozione e la protezione del binomio ambiente-salute, anche dai campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari.
A tali fini si avvalgono della collaborazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la individuazione dei contenuti dell'azione educativa.

Alle Comunità di cittadini

Rivendicare il diritto a ricevere e ad accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e al profilo di salute della collettività scolastica, agli eventuali rischi per la salute e la sicurezza, ai provvedimenti che intendono adottare o hanno adottato le istituzioni e relativi esiti.

Partecipare alla formazione delle decisioni istituzionali per la gestione dei rischi.

Pagina avanti^ nota 4 Conferenza permanente Stato-Regioni-Provice autonome. Accordo 27 settembre 2001 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sul documento concernente "Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati". Suppl. Ord. G.U. n. 276, del 27 novembre 2001.
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