2005: La nuova riforma costituzionale

Dalla devolution riemerge lo Stato
Il centrodestra, dopo aver lasciato inapplicata la decentralizzazione varata nel 2001 dal centrosinistra, il 16 novembre 2005 ha approvato una nuova legge di modifica costituzionale.
Esattamente come nel 2001, si è affrontato una questione delicatissima e fondamentale come la Costituzione (questa volta si tratta peraltro di tutta la seconda parte non solo del Titolo V) a fine legislatura e la si approva senza una maggioranza costituzionale. Ancora una volta dunque si ricorrerà al referendum.
Non è nostro compito entrare qui nel merito della complessiva riforma costituzionale. Ci limiteremo a dire che le questioni più serie non riguardano il Titolo V e non riguardano la scuola.
Al contrario di quanto si racconta, la ri-riforma del TitoloV varata dal centrodestra ha una carica decentralizzatrice minore di quella varata dal centrosinistra. Non vi è dubbio che al devoluzionismo della Lega abbia fatto da contrappeso lo statalismo di Alleanza Nazionale e dall'UDC.
Le materie assegnate dalla riforma del 2005 all' esclusiva competenza regionale sono le seguenti:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche ;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale;
- ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Ma in realtà tali materie sono già, per quanto implicitamente, assegnate alla competenza regionale dal 2001. Infatti l'art.117 in vigore non le ha attribuite alla competenza statale (a cui sono assegnate solo le norme generali, i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni) e ha stabilito che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ".
Per l'istruzione e la formazione non abbiamo difficoltà a dire che si fa finalmente chiarezza sull'organizzazione e gestione del servizio. Nulla di nuovo rispetto al 2001, ma che è stato finora ostinatamente negato nei fatti, come siamo venuti dimostrando.
Nel complesso si assiste a un ampliamento dei poteri dello Stato: molte materie attualmente inquadrate nella legislazione concorrente vengono assegnate all'esclusiva competenza statale. In particolare:
- - la sicurezza del lavoro
- - le norme generali sulla tutela della salute (togliendo peraltro alle Regioni ciò che avevano già prima della riforma del 2001)
- - le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza (rimangono alla legislazione concorrente le reti di trasporto e navigazione di non strategico interesse nazionale)
- - l'ordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche"
- - l'ordinamento delle professioni intellettuali
- - l' ordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
- - la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di rilevanza non nazionale)
Al fine di consentire il massimo di obiettività di giudizio, si fornisce la comparazione testuale degli articoli 117 nella versione 2001 e 2005