Art. 8 (Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce per i diversi tipi e indirizzi di studio:

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel POF il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale e quella riservata alle scuole è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale

4 . La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate

Art. 9 ( Ampliamento dell'offerta formativa )

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

2. I curricoli possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative; la realizzazione di percorsi formativi integrati è programmata sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica.


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