Art. 8 (Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce per i diversi tipi e indirizzi di studio:
- gli obiettivi generali del processo formativo;
- gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- gli standard relativi alla qualità del servizio;
- gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano nel POF il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale e quella riservata alle scuole è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale
4 . La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate
Art. 9 ( Ampliamento dell'offerta formativa )
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
2. I curricoli possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative; la realizzazione di percorsi formativi integrati è programmata sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica.