Proposta di Raccomandazionedel Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche
per l'apprendimento permanente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
…………………………………
RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI:
Utilizzare il QEQ come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi nel quadro di una prospettiva di apprendimento permanente;
Mettere in relazione i sistemi nazionali delle qualifiche con il QEQ entro il 2009, in particolare riferendo in modo trasparente i propri livelli di qualifiche con i livelli presentati nell'Allegato 1 e sviluppando un quadro nazionale delle qualifiche, se necessario, secondo la legislazione e la pratica nazionale;
Garantire che, entro il 2011, tutte le nuove qualifiche e i documenti “Europass" prodotti dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento al livello adeguato del QEQ;
Utilizzare un approccio fondato sugli esiti di apprendimento per definire e descrivere le qualifiche e promuovere la validazione dell'apprendimento non formale e informale secondo i comuni principi europei concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004;
Designare un centro nazionale che supporti e coordini le relazioni tra il sistema nazionale delle qualifiche e il QEQ.
Questo centro dovrebbe:
- Mettere in relazione i livelli delle qualifiche del sistema nazionale con i livelli del QEQ descritti nell'Allegato 1;
- Promuovere ed applicare i principi per la certificazione di qualità nell'istruzione e nella formazione, contenuti nell'Allegato 2, quando si mette in relazione il sistema nazionale delle qualifiche con il QEQ;
- garantire che la metodologia utilizzata per mettere in relazione i livelli nazionali delle qualifiche con il QEQ sia trasparente e che le decisioni assunte siano rese pubbliche;
- fornire supporto a tutti i soggetti interessati rispetto alla modalità in cui le qualifiche nazionali sono messe in relazione con QEQ attraverso il sistema nazionale delle qualifiche;
- garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati a livello nazionale, compresi, secondo la legislazione e la prassi del Paese, gli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e utilizzo delle qualifiche a livello europeo.
Ai fini della Raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
“qualifica”: esito formale di un processo di verifica e validazione che si ottiene quando un'autorità competente stabilisce che un soggetto ha conseguito gli esiti di apprendimento riferiti a standard definiti;
“sistema nazionale delle qualifiche”: tutte le attività di uno Stato Membro relative al riconoscimento dell'apprendimento e gli altri meccanismi che mettono in relazione l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende lo sviluppo e l'implementazione di accordi istituzionali e processi relativi all'assicurazione di qualità, alla verifica e al rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere costituito da più sottosistemi e può prevedere un quadro nazionale delle qualifiche;
“quadro nazionale delle qualifiche”: strumento per la classificazione delle qualifiche secondo un insieme di criteri corrispondenti ai livelli di apprendimento raggiunti. Questo quadro intende integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche in relazione al mercato del lavoro e alla società civile;
”settore”: un insieme di attività professionali raggruppate sulla base della loro funzione economica principale, del prodotto, del servizio o della tecnologia;
"organizzazione di settore internazionale”: una associazione di organizzazioni nazionali che comprende per esempio datori di lavoro ed enti professionali e che rappresenta gli interessi dei settori nazionali;
“esiti di apprendimento”: una dichiarazione di ciò che un apprendente sa, comprende ed è in grado di fare alla fine di un processo di apprendimento; gli esiti di apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
“conoscenze”: il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze costituiscono il corpo di fatti, principi, teorie e pratiche relativi ad un ambito di studio o di lavoro. Nel QEQ, le conoscenze sono definite come teoriche e/o pratiche;
“abilità”: la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how (saper fare) per svolgere compiti e risolvere problemi. Nel QEQ, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e critico) e pratiche (che implicano la destrezza manuale e l'utilizzo di metodi, materiali, attrezzature e strumenti);
“competenza": la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel QEQ, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia