NOTA CONCLUSIVA

L'impressione complessiva che si ricava dall'analisi dei dati forniti dal QS è che, al momento, le iniziative delle regioni sono al di sotto delle possibilità offerte dal nuovo Titolo V. Poco ci si è esercitati per rivendicare le competenze assunte con la riforma costituzionale del 2001 e con lo stesso decreto legislativo 112/1998.

Lo stato ha senza dubbio fortemente disincentivato, o addirittura neutralizzato, la decentralizzazione, basti ricordare il D.P.R. 11 agosto 2003 n.319, che, a due anni di distanza dalla riforma costituzionale, ha ridefinito l'organizzazione degli Uffici scolatici regionali come veri e propri dipartimenti ministeriali.

In ogni caso, ci sono voluti troppi anni prima che la Conferenza delle Regioni e Province autonome esprimesse esplicitamente, fra il luglio e il settembre 2005, la volontà delle Regioni di assumere, nel campo dell'istruzione, i poteri conferiti dalle leggi.

Ci sono volute elezioni regionali, cha hanno sensibilmente modificato la composizione della Conferenza, prima che un confronto, talora duro, si aprisse con il MIUR, dimostrando che qualcosa si stava muovendo a livello regionale nel settore delle politiche scolastiche.

Si può ora dire che il periodo che si è testé concluso è stato una sorta di moratoria durante la quale molte cose avrebbero potuto accadere, ma solo alla fine della legislatura alcune decisioni sono apparse sul proscenio.

Fino a quel momento la situazione è sembrata instabile e incerta, e la costruzione di un nuovo equilibrio nei rapporti tra periferia e centro contrassegnata da tentennamenti, resistenze, reticenze, paure reali o immaginarie.

Il clima era ed è tale per cui molti giochi di potere, più o meno espliciti, più o meno ambigui, erano e sono possibili sia per frenare e congelare la decentralizzazione, sia per stimolarla e metterla in qualche modo in marcia.

La segnalazione di questi ritardi è dettata dalla convinzione che i problemi pressanti che la scuola vive sono destinati ad aggravarsi se si prolunga questa situazione d'inerzia.

La decentralizzazione è una tendenza irreversibile che va opportunamente e tempestivamente affrontata. I problemi ad essa sottesi sono destinati a venire tutti al pettine, basti pensare all'istruzione tecnica e professionale.

Per tutto questo è più che mai opportuno che la classe politica, sia a livello regionale che statale, assuma l'impegno di dare piena attuazione al Titolo V, avendo peraltro in Italia esempi di decentralizzazione che già funzionano, com'è il caso di alcune regioni e province autonome, quali la Val d'Aosta, Trento e Bolzano, pur nella specificità delle loro caratteristiche.

Vorremmo aggiungere, in conclusione, che non aiuta continuare a contrapporre, come si fa, le competenze delle Regioni e degli Enti Locali ai poteri delle scuole autonome, nella convinzione che il sistema delle autonomie scolastiche non sopporti poteri intermedi. In realtà in questo modo si perpetua intatto il potere centrale.

L'autonomia va sostenuta, promossa, monitorata. Questo impegno non può più essere svolto dall'amministrazione centrale, occorre che le Regioni assumano compiutamente le affermazioni fatte nel documento della loro Conferenza del 14 luglio 2005:

Al fine di esprimere compiutamente la sua potenzialità ed il suo valore, l'autonomia scolastica necessita del pieno esercizio da parte delle Regioni della funzione di governo territoriale del sistema, articolato nelle diverse fasi di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di allocazione delle risorse, di valutazione, a garanzia della crescita e dello sviluppo di una rete di relazioni sul territorio che consentano l'affermarsi dell'autonomia in un sistema organico”.

Questa richiesta avanzata dalle Regioni è stata peraltro già accolta nel dereto legislativo 226 del 17/10/2005 che, all'art. 28 comma 4, recita:

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.


ADi Associazione Docenti Italiani
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