Parte IV - Premessa

L'art. 1 del decreto legislativo n. 286/2004 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione) prevede che al conseguimento degli obiettivi del Servizio “concorrono” (comma 2) sia l'Istituto Nazione di Valutazione (INValSI) sia le istituzioni scolastiche, le regioni, le province e i comuni, che insieme condividono la responsabilità del funzionamento complessivo del sistema.

La norma prescrive, conseguentemente, che tutti gli enti citati provvedano “al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.”

L'effettivo esercizio del ruolo degli enti territoriali è dunque fondamentale per l'esito della decentralizzazione e della trasformazione del sistema scolastico italiano.

Tale competenza è la premessa per l'istituzione di forme multiple di controllo e di monitoraggio, e in quanto tale dovrebbe svolgersi d'intesa, o almeno in modo coordinato, con l'INValSI.

Molti sono i problemi connessi all'applicazione di questa norma, poiché la valutazione non riguarda solo l'offerta formativa, come indicato nell'articolo citato, ma anche altri aspetti importanti, quali la valutazione delle competenze di base apprese, dei piani di studio insegnati, dei costi per alunno, degli interventi regionali, provinciali, comunali connessi con il diritto allo studio, l'integrazione, le attività parascolastiche ecc..

Questo capitolo indaga se e come le regioni stanno affrontando il tema della valutazione.


ADi Associazione Docenti Italiani
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