Quantificazione e modalità di adempimento del dovere
(una soluzione inadeguata).

Stabilito che la formazione-aggiornamento è un diritto-dovere, resta il problema, serio e grave, degli aspetti inerenti la quantificazione del dovere e le sue modalità di adempimento. Per la verità, una volta liberato il campo da rappresentazioni fuorvianti, la soluzione non è troppo difficile.

La formazione-aggiornamento è certamente un diritto e pure un dovere. Il CCNL prevede che il docente è tenuto a prestare (dal punto di vista che interessa) due tipi di attività: attività con quantità oraria predeterminata (attività di insegnamento, art. 28), talora solo nel massimo (attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, art. 29, c. 3, lettere a e b); attività prive di generale e astratta quantificazione oraria (attività funzionali all'insegnamento commisurate alle effettive esigenze dello specifico compito da soddisfare: scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti di valutazione, art. 29, c. 3, lettera c; attività funzionali all'insegnamento di carattere individuale, art. 29, c. 2: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, dei rapporti individuali con le famiglie).

Nel sistema in esame è del tutto normale (il che non vuol dire soddisfacente, questo è altro problema) che una parte delle attività dovute non abbia una determinazione in via astratta e generale delle quantità e delle modalità di adempimento. Ma ciò non vuol dire che sia impossibile determinarle. Detti aspetti sono rimessi alle decisioni degli organi dell'Amministrazione e in certe ipotesi sono commisurati direttamente al compito da soddisfare (si pensi agli scrutini).

La formazione-aggiornamento rientra fra le attività dovute. Peraltro, allo stato, essa si colloca nell'ambito delle attività le cui quantificazioni e modalità di adempimento sono affidate al Dirigente scolastico e al Collegio dei docenti, tenuto conto del Consiglio di istituto, nel quadro del complessivo piano di attività della scuola (vedi artt. 28 e in specie 66 CCNL). Dirigente e Collegio dovranno esercitare il loro potere secondo ragionevolezza e dunque in base a criteri e standard quantitativi e qualitativi desumibili da prassi e da esperienze inerenti i vari profili disciplinari.

Detti organi hanno una grande responsabilità. Le scelte ad essi attribuite sono ampie e delicate, ma non senza limiti. Sarebbe inammissibile (e perciò tale da far incorrere nelle responsabilità di legge) la decisione di non provvedere (l'omissione) o di escogitare soluzioni palesemente sproporzionate, irrisorie o simboliche.

Naturalmente, proprio per quanto or ora notato, questo modello non è appagante. La formazione-aggiornamento meriterebbe altra regolamentazione. Ma, a questo fine, si entra in un diverso e più generale problema.

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