Il percorso di formazione iniziale

Cominciamo dal sistema di formazione, che nel decreto è invece posticipato all'art. 4, perchè è questione preliminare ai successivi passaggi.

DECRETO
(Art. 4 Formazione iniziale dei docenti)

COMMENTO

Art. 4 Percorso formativo:

l'art. 4 stabilisce che i docenti di tutti gli ordini e gradi dell'istruzione - scuola dell'infanzia, 1° ciclo e 2° ciclo - avranno una formazione di uguale durata, secondo il modello 3+2 che rilascia la “laurea magistrale” (1)
Per le specifiche discipline artistiche e musicali il titolo è quello di diploma di secondo livello (2) che si consegue presso le istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica . Saranno successivi decreti ministeriali a definire:

a)  le classi (3) dei corsi di laurea

b)  il profilo formativo e professionale del docente

c)  le attività didattiche comprensive di laboratori

d)  le attività di tirocinio, che si concludono con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente della scuola presso cui si è fatto il tirocinio

e)  gli ambiti disciplinari (4)

f)  i crediti: dei complessivi 120 previsti dal DM 270/2004, l'80% è attribuito ai settori scientifico-disciplinari, non più del 25% all'area pedagogico-professionale

g)  le classi dei corsi degli insegnanti della scuola secondaria di 1° grado e del 2° ciclo sono individuate con riferimento alle discipline impartite e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti definiranno anche le classi di abilitazione per questi gradi d'istruzione .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)  Supervisori di tirocinio: l'art. 4 comma 9 riconferma, nell'ambito della laurea magistrale, le norme attuali per lo svolgimento di compiti di supervisione del tirocinio

i)  Formazione docenti dell'istruzione e formazione professionale: l'art. 4 comma 11 indica che per i docenti dell'istruzione e formazione professionale saranno definiti “requisiti e modalità essenziali della formazione”

 



j)  Finanziamento dei corsi di laurea magistrale e di diploma di secondo livello: l'art. 4 comma 8 stabilisce che i corsi di laurea magistrale e di diploma di secondo livello non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato, delle Università e dei Conservatori e sono finanziati con le tasse e i contributi a carico dei corsisti

 

 

 

 




 

b)  Non può essere un decreto ministeriale a stabilire il profilo formativo e professionale del docente; è materia di Stato giuridico, che invece ci si ostina ad ignorare

d) è necessario dare alla scuola piena titolarità del tirocinio , e attribuire ai tutor uno status adeguato. Per status si intende uno sviluppo di carriera, conseguito attraverso formazione e concorso, che determini quella “leadership intermedia”, indispensabile alle scuole dell'autonomia, di cui da anni si parla senza mai darvi corso. Ma anche questa è materia di Stato giuridico



g) Dal momento che la legge 53/03 ha dato luogo a un primo ciclo unitario, sarebbe quanto mai opportuna una formazione omogenea dei docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Solo così, infatti, si potrà superare la deleteria frattura oggi esistente fra questi 2 segmenti del 1° ciclo. Questo decreto, invece, (ma la norma era già nella legge 53/03) continua ad assimilare i docenti della secondaria di 1° grado a quelli della secondaria di 2° grado. Se a questo si aggiunge che la formazione dei docenti della secondaria di 1° e 2° grado dovrà avere “preminenti finalità di approfondimento disciplinare” (quando già ora dei 120 crediti non più del 25% si dice riservato all'area pedagogico-professionale), risulta chiaro che si ripropone tout court la vecchia formazione accademica, con svilimento dell'aspetto professionalizzante, da sempre il più carente nei docenti della secondaria di 1° e 2° grado. Il rischio in definitiva è quello di accentuare la “secondarizzazione”, e non solo per i docenti della secondaria di 1° grado ma anche per quelli della scuola primaria, di cui si hanno già preoccupanti avvisaglie. Le esperienze europee più significative stanno invece spostando l'enfasi dalle conoscenze di tipo curricolare alle competenze caratterizzanti la professione docente (di cui la conoscenza disciplinare è solo uno degli aspetti).

h) Considerato che l'art. 4 comma 1c . aveva fatto riferimento a “il docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio“, si tratta di scritture sovrapposte e scoordinate, di cui è pieno il decreto

i) in questo modo gli insegnanti dell'istruzione e formazione professionale vengono separati dai restanti docenti, in contrasto, peraltro, con quanto definito agli art. 3 comma 6, art. 4 comma 1, art. 4 comma 3, dove ci si riferisce indifferentemente al “secondo ciclo”, che come noto è costituito, secondo la legge 53/03, dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. E' una differenziazione inaccettabile. Parimenti devono essere inclusi a pieno titolo nel decreto i docenti delle scuole paritarie, che già sulla base della legge 62/2000 devono avere lo stesso titolo di abilitazione

j) Appare insostenibile che l'istituzione di questi nuovi percorsi di formazione non comporti oneri aggiuntivi e sia completamente autofinanziata dai corsisti

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(1) Con l'emanazione del Decreto 22 ottobre 2004, n.270 , si definisce “ laurea” quella conseguita dopo un percorso universitario di tre anni, e laurea magistrale quella che si consegue dopo un ulteriore percorso biennale (3+2)
(2) Per “diploma accademico di secondo livello” si intende il titolo conseguito presso le Accademie e i Conservatori successivamente al diploma di primo livello o dopo una laurea.
(3) Per “classi” si intendono raggruppamenti di corsi di studio “dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi e le conseguenti attività formative indispensabili” (DM 270/2004)
(4) Per ambiti disciplinari si intende un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali (DM 270/2004)
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