Istituzione di fondi per la Scuola

   Il contenuto dell'art. 65

L'articolo 65 del Disegno di legge finanziaria, riaggrega gli stanziamenti di alcune unità di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese da queste ultime effettuate. Si dispone la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente

1) alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato,
2) al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

La disposizione di carattere generale va letta con quanto dispone il comma 1, lettera d), che prevede l'avvio (tramite apposito DM) di un monitoraggio - da parte degli uffici scolastici provinciali - delle supplenze brevi allo scopo di ricondurre gli scostamenti ai valori medi nazionali. Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria, la disposizione consentirebbe una riduzione di spesa a partire dal 2007.


  Una disposizione già precedentemente fallita

La disposizione appare come un potenziamento di una – per ora inesistente – autonomia finanziaria delle scuole tramite il trasferimento alle stesse degli ingenti fondi per le supplenze cumulate con quelli destinati al funzionamento. Il trasferimento è quindi in sé un fatto positivo, ma non avrà successo né per quanto riguarda la produttività del loro uso (gli eventuali risparmi sono assegnati al bilancio della scuola) né per l'autonomia e la responsabilità della scuola.

La prova sta nel fatto che questa operazione è già stata tentata ed è fallita (ad eccezione del prolungamento a 15 giorni del periodo di assenza da coprire con risorse interne alla scuola) per due motivi sostanziali:

1)  il trasferimento di quello che si chiamava il “budget” delle supplenze, è avvenuto come semplice cambiamento di sede dei fondi senza interferire sui vincoli gestionali che - proprio per le supplenze – sono costituiti da un reticolo fittissimo di norme e procedure inderogabili. Basti pensare che in Italia la supplenza è obbligatoria ma il dirigente scolastico non ha alcuna discrezionalità nell'assegnarla. Inoltre, non si deve dimenticare che queste procedure garantiscono (con le precedenze e l'assegnazione dei punteggi) lo stretto legame tra supplenza (i famosi 360 giorni), accesso a brevi corsi riservati e inclusione nella graduatoria permanente degli abilitati;

2)  la disposizione, se dovesse essere applicata rigidamente, costringerebbe le scuole a ridurre la disponibilità finanziaria dei capitoli di funzionamento per coprire i “debiti” delle supplenze. È impossibile infatti che “i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse” possano prevedere anche il tasso di morbilità e di assenteismo del personale.

L'idea non è sbagliata, ma manca dei presupposti per dare effetti virtuosi, dato che si trasferisce alle scuole solo la responsabilità ma non il potere di gestire secondo criteri di efficienza le risorse assegnate. Per ottenere il risultato (25 milioni di euro) il legislatore doveva avere il coraggio di:

Tabella 3

   Disposizioni analoghe già assunte e in gran parte fallite

Art. 1 comma 72
L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1997)-

Per le scuole dell'infanzia ed elementari ha consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell'organico di istituto

Art. 1 comma 77
L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1997)-
 

“Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione. Con decreto del ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.”

Art. 22, comma 6
L. 28 dicembre 2001,n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002 )-
Ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d'infanzia e delle scuole elementari) possano provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrano ad incrementare il fondo di istituto




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