L'esame di stato nella legge 53/03
La Legge delega 53/03, è intervenuta nuovamente sull'esame di stato, questa volta però all'interno del quadro generale di riforma. Viene introdotta una consistente novità: la combinazione di prove interne gestite dalla commissione d'esame e di prove esterne gestite dall' INValSI.
L'art.3 comma 1c) recita:
“l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.”
L’esame di stato nel decreto legislativo 226/2005
Il decreto legislativo 226/2005 attualmente sospeso prevede alcune altre novità, in parte migliorative rispetto all'esistente. In particolare si prevede:
- La reintroduzione dello scrutinio di ammissione (art. 13, comma4 , “4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio)”, cancellato dalla legge “Berlinguer” del 1997, che in realtà era l'unico strumento di selezione in mano al consiglio di classe, che impediva che andassero agli esami tutti, anche gli inammissibili. E nel 1998 la percentuale di questi “non ammessi” era circa del 6/7%.
- La possibilità di sostenere prove “anche laboratoriali” per i licei ad indirizzo (art. 14, comma 1), introducendole – per la prima volta – nella struttura dell'esame di Stato, dando qualche pertinenza e significatività al rapporto tra il curricolo di studi (ciò che si apprende) e la valutazione finale delle competenze (ciò che si sa fare).
- La limitazione della corsa dei privatisti a sostenere gli esami nelle paritarie (art. 14, comma 5, “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e del loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, posso essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite” ).
- Il freno al cattivo uso che alcune scuole (ancora le paritarie) hanno fatto della media dell'8 per anticipare l'esame a 18 anni, ponendo l'obbligo di ottenere la media del 7 in seconda e la media dell'8 in quarta. (art.14, comma 3, “Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica”).